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Informationen zum Dokument  BGer 4D_45/2019  Materielle Begründung
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BGer 4D_45/2019 vom 27.09.2019
 
 
4D_45/2019
 
 
Sentenza del 27 settembre 2019
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
 
opponente.
 
Oggetto
 
impedimento al lavoro; salario,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2019
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2018.37).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Il 18 marzo 2015 la B.________ ha licenziato A.________ con effetto al 30 aprile successivo. Essa ha però versato il salario fino al 30 maggio 2015, perché ha considerato, sulla base di un rapporto del medico fiduciario della propria assicurazione, che l'inabilità lavorativa per malattia del lavoratore, iniziata il 23 marzo 2015, era terminata il 2 aprile 2015 comportando una proroga del termine di disdetta fino al 30 maggio 2015.
 
1.2. Con giudizio 19 gennaio 2018 il Pretore della giurisdizione di Lugano ha respinto la petizione 12 settembre 2016 con cui A.________ ha chiesto di condannare la sua ex datrice di lavoro a pagargli fr. 10'688.33 a titolo di rimunerazione delle ore straordinarie svolte e quale indennità per giorni di vacanza non goduti.
 
2. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 23 luglio 2019, un appello dell'attore. Come già il Pretore, la Corte cantonale ha ritenuto che i certificati medici prodotti dal lavoratore non erano sufficienti per dimostrare che egli, a causa della sua malattia, non fosse stato in grado di beneficiare durante il termine di disdetta del riposo risultante dall'esenzione dal lavoro e di compensare in tal modo le ore straordinarie effettuate e i giorni di vacanza non goduti.
 
3. A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso 27 agosto 2019 chiedendo che la sua ex datrice di lavoro sia condannata a versargli fr. 10'688.30 " per vacanze, giorni e ore straordinari non goduti " e fr. 3'040.-- a titolo di ripetibili. Narra la propria versione dei fatti e afferma in sostanza di aver dimostrato con i certificati medici prodotti il perdurare della sua malattia anche dopo il 2 aprile 2015. Sostiene che, fondandosi invece sul rapporto del medico fiduciario dell'assicurazione, le istanze cantonali hanno emanato una decisione " totalmente parziale ".
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
4.
 
4.1. Poiché il valore di lite - nel cui computo non si considerano gli interessi, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 51 cpv. 3 LTF) - non raggiunge quello di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso in materia civile nelle controversie in materia di diritto del lavoro, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
 
Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
 
4.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, atteso che il ricorrente si limita a presentare una sua versione dei fatti e a discutere liberamente la sentenza impugnata, lamentando una valutazione errata delle prove agli atti, ma nemmeno menziona un diritto costituzionale che sarebbe stato violato.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c e 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 27 settembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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