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Informationen zum Dokument  BGer 4A_363/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_363/2019 vom 20.09.2019
 
 
4A_363/2019
 
 
Sentenza del 20 settembre 2019
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
procedura di conciliazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 luglio 2019
 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2019.25).
 
 
Considerando:
 
che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta;
 
che il 27 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la predetta istanza di A.________, non avendo quest'ultimo dato seguito all'ordinanza del 27 luglio 2018, e ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 250.--;
 
che con sentenza 9 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 5 marzo 2019 di A.________ perché il rimedio di diritto non è stato redatto in nella lingua ufficiale del Cantone Ticino, sebbene l'insorgente sia in precedenza stato più volte avvertito di questa esigenza;
 
che in via abbondanziale la Corte cantonale ha rilevato l'infondatezza del reclamo, A.________ non avendo neppure contestato di non aver disgiunto l'istanza di conciliazione;
 
che il 16 luglio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale al Tribunale federale chiedendo di essere finalmente convocato a un'udienza di conciliazione;
 
che il 26 luglio 2019 A.________ ha introdotto una domanda di riesame del decreto con cui gli è stato chiesto un anticipo per le spese presunte del processo, postulando di esserne esonerato;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art.42 cpv. 2 LTF);
 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il gravame esaurendosi nella predetta richiesta di giudizio accompagnata da un'elencazione di scritti inoltrati ad autorità giudiziarie;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che la domanda del 26 luglio 2019 motivata dal ricorrente con le sue difficoltà finanziarie va trattata come una domanda di assistenza giudiziaria, essendo il richiesto anticipo spese stato nel frattempo versato;
 
che tuttavia essa dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 settembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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