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Informationen zum Dokument  BGer 1C_446/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_446/2019 vom 19.09.2019
 
 
1C_446/2019
 
 
Sentenza del 19 settembre 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Kneubühler, Muschietti,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
 
rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione della mobilità.
 
Oggetto
 
Modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2019 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo (90.2019.4).
 
 
Fatti:
 
A. Contro la decisione del 27 novembre 2018, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la modifica puntuale del Piano cantonale dei sentieri escursionistici concernente la realizzazione di un collegamento pedonale (passerella) diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago, A.________ e B.________ sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1
B. Il 5 aprile 2019 il giudice delegato ha fissato agli insorgenti un termine di 15 giorni per presentare un'eventuale replica, con la comminatoria che, qualora non fosse inoltrata entro il termine fissato, il diritto si estingueva. L'atto è stato ritirato dai ricorrenti il 13 aprile 2019. Il giudice delegato ha poi accolto una domanda di proroga di 30 giorni. Accertato che, considerate le ferie giudiziarie, il termine per inoltrare la replica scadeva il 12 giugno 2019, ha dichiarato irricevibile, estromettendola dall'incarto, la risposta impostata il giorno seguente.
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C. Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono l'annullamento della decisione impugnata e che il ricorso presentato nella sede cantonale sia giudicato nel merito.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1).
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1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria ed edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.
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1.3. La decisione impugnata, che estromette un allegato dall'incarto, non costituisce una decisione finale che concluderebbe la procedura pianificatoria ed edilizia, ma una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Secondo la costante giurisprudenza, il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Deve trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 35), ricordato che il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa di regola non bastano a fondare un tale pregiudizio (DTF 140 V 321 consid. 3.3 pag. 326). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio dimostrato dai ricorrenti, a meno che non sia manifesto (art. 42 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 289 consid. 1.3 pag. 292; 134 III 426 consid. 1.2 in fine). Ora, disattendendo il loro obbligo di motivazione, e limitandosi in sostanza ad addurre implicitamente una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.; al riguardo vedi DTF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 pag. 103), essi non si esprimono del tutto su questa questione, decisiva, motivo per cui il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Datene le condizioni, i ricorrenti potranno impugnare questa decisione incidentale mediante ricorso contro quella finale (art. 93 cpv. 3 LTF).
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2. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 settembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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