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Informationen zum Dokument  BGer 2C_659/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_659/2019 vom 03.09.2019
 
 
2C_659/2019
 
 
Sentenza del 3 settembre 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________AG,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Imposta sugli utili immobiliari (pagamento tardivo dell'anticipo delle spese),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2019
 
dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.124).
 
 
Fatti:
 
A. Il 25 marzo 2019 la A.________AG ha impugnato dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la decisione 26 febbraio 2019 dell'Ufficio tassazione delle persone giuridiche che respingeva il reclamo esperito dall'insorgente contro una tassazione in materia di imposta sugli utili immobiliari.
1
L'8 aprile 2019 la A.________AG è stata invitata a versare, entro il 15 maggio 2019, la somma di fr. 3'000.-- a garanzia del pagamento delle spese giudiziarie, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 231 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100]). Su richiesta dell'interessata il termine è stato prorogato fino al 31 maggio 2019.
2
Il 6 giugno 2019 la Corte cantonale ha chiesto alla A.________AG di esprimersi sul fatto che il termine concesso per il pagamento non risultava essere stato rispettato, l'importo chiesto essendo stato accreditato sul conto del Tribunale solo il 3 giugno 2019. Con lettera datata 17 giugno 2019 e spedita il 18 giugno successivo l'interessata ha risposto attribuendo il ritardo ad "un errore della banca" (...)  "il pagamento essendo stato attivato venerdì 31 maggio 2019 (...) ma non è stato eseguito fino a lunedì 3 giugno 2019". 
3
Il 24 giugno 2019 il Presidente della Camera di diritto tributario ha dichiarato irricevibile il gravame, vista la tardività del versamento.
4
B. Il 15 luglio 2019 la A.________AG ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale rileva che il pagamento tardivo è dovuto ad un errore interno della propria banca e fa valere che in seguito alla decisione d'irricevibilità contestata deve ora versare un'imposta, pari a fr. 210'370.75, che non sarebbe dovuta.
5
Il 23 luglio 2019 il Tribunale federale ha informato la ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dai combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e l'ha invitata a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, in casu entro il 3 settembre 2019 (art. 44 cpv. 1, 46 cpv. 1 lett. b, 47 cpv. 1, 48 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
6
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, limitandosi a chiedere la produzione dell'incarto della Camera di diritto tributario che gli è stato trasmesso il 26 luglio 2019.
7
C. Con scritto del 2 settembre 2019 la ricorrente ha informato il Tribunale federale che il fallimento di una società da essa posseduta al 100 % era cresciuto in giudicato, e che era molto probabile che essa stessa fallisse. Ha quindi richiesto al Tribunale federale il comportamento da adottare riguardo all'imposta sugli utili immobiliari contestata.
8
 
Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]).
10
2.2. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per versamento tardivo dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).
11
2.3. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della conseguenza che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle presunte spese processuali, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (art. 231 cpv. 1 in fine LT).
12
Il fatto che, come addotto dalla ricorrente, la tardività del pagamento sia dovuto ad un errore della banca non è in ogni caso rilevante dato che, per quanto concerne il pagamento dell'anticipo delle spese, la banca è considerata, per prassi costante, come l'ausiliario della parte ricorrente (art. 101 CO) che risponde dei suoi atti come se fossero i propri (sentenza 2C_1134/2014 del 14 agosto 2015 consid. 5.2 e riferimenti). Premesse queste considerazioni, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
13
2.4. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente, come in concreto, censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).
14
2.5. Infine la ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.
15
2.6. Per quanto concerne la richiesta di ragguagli presentata dalla ricorrente, va osservato che il Tribunale federale non fornisce pareri giuridici. Spetta pertanto all'interessata rivolgersi ad un avvocato o alle autorità fiscali cantonali che potranno sicuramente fornirle tutte le necessari informazioni.
16
2.7. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
17
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
18
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 settembre 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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