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Informationen zum Dokument  BGer 6B_922/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_922/2019 vom 22.08.2019
 
 
6B_922/2019
 
 
Sentenza del 22 agosto 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Truffa aggravata,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.17+49).
 
 
Considerando:
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 18 giugno 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autrice colpevole, oltre che di truffa aggravata in parte tentata nei confronti di compagnie assicurative private, di ripetuta falsità in documenti e di violazione dell'art. 87 LAVS, di truffa aggravata ai danni dell'assicurazione per l'invalidità;
 
che l'imputata è per contro stata prosciolta dall'imputazione di truffa aggravata nei confronti della Cassa cantonale per gli assegni familiari e dell'allora Ufficio dell'assicurazione malattia;
 
che A.________ è stata condannata alla pena detentiva di 18 mesi e alla pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 150.--, entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
 
che l'imputata è in particolare pure stata condannata a versare all'Ufficio dell'assicurazione invalidità fr. 194'993.-- a titolo di risarcimento dei danni;
 
che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di rivalutare la sua situazione sotto il profilo dell'assicurazione per l'invalidità e di  "ordinare un'eventuale perizia con un medico estraneo ai fatti";
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;
 
che la ricorrente espone sostanzialmente la sua vita anteriore e la sua situazione personale, limitandosi, con riferimento al procedimento penale in oggetto, a criticare in modo generico le valutazioni di alcuni medici che l'hanno visitata;
 
che, con tali argomentazioni, non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa, e non spiega per quali ragioni violerebbero il diritto;
 
che in particolare non si esprime sui considerandi da 8 a 15 della sentenza impugnata (pag. 17 segg.), in cui la CARP ha spiegato i motivi per cui il suo comportamento nei confronti dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, con riferimento alle rendite di invalidità e alle prestazioni complementari da lei percepite, adempiva la fattispecie di truffa per mestiere;
 
che, laddove accenna ad imprecisate dichiarazioni dei medici, trattandosi di una questione relativa all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare, in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la CARP sarebbe incorsa nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);
 
che, riguardo alla commisurazione della pena, la ricorrente si limita a criticare l'inasprimento della pena detentiva a seguito del parziale accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore pubblico;
 
che, al riguardo, la ricorrente non si confronta però specificatamente con la motivazione della pena esposta ai considerandi da 20 a 25 della sentenza impugnata (pag. 26 segg.) e non fa quindi valere una violazione degli art. 47 segg. CP;
 
che le sarebbe infatti spettato spiegare con precisione per quali ragioni la pena inflittale eccederebbe i limiti del quadro legale o si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all'art. 47 CP;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria accennata in questa sede dalla ricorrente deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 agosto 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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