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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1150/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1150/2018 vom 22.08.2019
 
 
6B_1150/2018
 
 
Sentenza del 22 agosto 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Rüedi, Muschietti,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Valentina Tognetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Ripetuto furto di poca entità; arbitrio, principio in dubio pro reo,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
 
4 ottobre 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto 17.2018.123).
 
 
Fatti:
 
A. Con decreto d'accusa del 4 gennaio 2017 il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di ripetuto furto di poca entità per avere, presso il negozio C.________, sottratto il 13 ottobre 2016 un distanziometro laser del valore di fr. 159.90, occultandolo nella manica destra del proprio "pile", rispettivamente il 16 novembre 2016 tre pinze spelacavi coassiali del valore complessivo di fr. 64.85, occultandole nella tasca della propria giacca. Ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 500.--, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
1
B. In seguito all'opposizione al decreto d'accusa, con sentenza del 29 marzo 2018 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto furto di poca entità per i fatti descritti nel decreto d'accusa, gli ha inflitto la multa di fr. 500.-- e lo ha condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. L'accusatrice privata B.________ è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima natura.
2
C. Adita da A.________, con sentenza del 4 ottobre 2018 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ne ha respinto l'appello, confermando sia la condanna per titolo di ripetuto furto di poca entità, sia la pena. Non ha assegnato indennità ai sensi dell'art. 429 CPP e ha posto gli oneri processuali di primo e secondo grado a carico dell'imputato.
3
D. Avverso questo giudizio, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, il suo proscioglimento dall'accusa di ripetuto furto di lieve entità, l'addossamento allo Stato delle spese processuali nonché un'indennità giusta l'art. 429 CPP di fr. 5'500.-- a titolo di ripetibili di primo e secondo grado. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
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Con decreto presidenziale del 15 novembre 2018 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
6
 
Diritto:
 
1. Presentato dall'imputato (art. 81 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Secondo la tesi difensiva, dopo aver preso il distanziometro, rispettivamente le pinze e averli spacchettati di nascosto, il ricorrente li avrebbe testati e infine abbandonati in un altro reparto perché ritenuti non idonei. Egli avrebbe chiesto di assumere quale prova, oltre agli stralci della videosorveglianza fornite dall'accusatrice privata, anche le riprese video che lo ritrarrebbero nell'azione di abbandonare gli oggetti in questione. Sennonché il Ministero pubblico, tenuto ad assumere le prove a discarico, non sarebbe riuscito a ottenere tali riprese divenute irreperibili a causa della sovrascrizione con le nuove riprese della videosorveglianza. Questa prova, suscettibile di confermare la sua versione e di dimostrare la sua innocenza, sarebbe stata indispensabile, tenuto peraltro conto che la perquisizione effettuata al suo domicilio, alla sua officina e al suo veicolo avrebbe dato esito negativo. In simili circostanze, la sua condanna violerebbe gli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché il principio in dubio pro reo.
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2.2. La CARP ha rilevato che le immagini della videosorveglianza del negozio sconfessano le versioni fornite dal ricorrente, minandone irrimediabilmente la credibilità. A complemento di quanto già ritenuto dal giudice di prime cure, che già aveva rimarcato la scarsa verosimiglianza della tesi difensiva, l'autorità d'appello ha posto in evidenza la difformità di quanto appare nei filmati della videosorveglianza agli atti rispetto alla descrizione dei fatti dell'insorgente fornita alla Polizia cantonale e in occasione del dibattimento di prima istanza. Dopo aver elencato una serie di incongruenze, la CARP ha concluso che a nulla sarebbe valsa l'assunzione agli atti di altri filmati e conseguentemente che, nella fattispecie, non sussisteva alcuna violazione delle norme invocate.
9
3. Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, la violazione degli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché del principio in dubio pro reo. Sostiene che l'accertamento della CARP secondo cui, dopo aver preso e spacchettato i diversi oggetti, si sarebbe immediatamente diretto verso l'uscita del negozio, sarebbe arbitrario. In nessuno dei filmati agli atti, la cui qualità è peraltro pessima, si vedrebbe l'insorgente dirigersi inequivocabilmente verso l'uscita del negozio, ma esclusivamente uscire dal reparto e imboccare la corsia centrale. L'autorità cantonale avrebbe inoltre omesso di considerare che i presunti oggetti rubati non sarebbero stati rinvenuti nel corso della perquisizione. Quanto poi alle pretese difformità tra le dichiarazioni da lui rilasciate alla Polizia e quelle al dibattimento di primo grado rilevate nel giudizio impugnato, si tratterebbe unicamente di precisazioni e di questioni di dettaglio, peraltro spiegabili dal fatto che, dinanzi alla Polizia, egli non sarebbe stato patrocinato e sarebbe stato meno preciso. Del resto, cavillare sui dettagli apparirebbe fuori luogo nel suo caso, essendo egli titolare di una rendita AI in ragione di difficoltà psicologiche. Sulla base di una valutazione arbitraria del materiale probatorio agli atti, la CARP avrebbe poi negato la rilevanza delle prove richieste dalla difesa, ormai divenute irreperibili, e confermato la sua condanna, violando con ciò a sua volta gli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché il principio in dubio pro reo. La sua conclusione sarebbe inoltre chiaramente smentita dal comportamento del pubblico ministero che, su richiesta della difesa, avrebbe tentato di ottenere ulteriori riprese video, dimostrandone così la rilevanza. A fronte dell'obbligo delle autorità penali di accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sarebbe inammissibile che il pubblico ministero non si sia subito attivato per assumere agli atti anche i filmati dei reparti in cui il ricorrente avrebbe sin da subito riferito di aver abbandonato la merce. Tale lacuna istruttoria sarebbe ormai incolmabile, di modo che s'imporrebbe il suo proscioglimento per garantire il rispetto dell'art. 6 CEDU e del principio in dubio pro reo.
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3.1. L'art. 6 CPP consacra il principio della verità materiale, imponendo alle autorità penali di accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (cpv. 1) e di esaminare con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2).
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Questo principio non obbliga tuttavia il giudice ad assumere delle prove, d'ufficio o ad istanza di parte, ove il materiale probatorio agli atti gli abbia permesso di raggiungere una convinzione e abbia, procedendo a una valutazione anticipata di altre prove, la certezza che queste non siano suscettibili di modificare la sua opinione (art. 139 cpv. 2 CPP; sentenze 6B_713/2019 del 12 luglio 2019 consid. 2.2; 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 7.1 non pubblicato in DTF 142 IV 276). Nell'ambito di tale valutazione il giudice dispone di un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; sulla nozione di arbitrio v. DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
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3.2. Nel motivare le sue censure il ricorrente in parte adduce fatti non accertati in sede cantonale, senza al riguardo rispettare le condizioni dell'art. 97 LTF. Così è laddove afferma di soffrire di difficoltà psicologiche oppure di aver dimostrato al giudice di primo grado l'impossibilità di infilare qualcosa nella manica del suo "pile". Trattasi peraltro di elementi che nemmeno risultano dall'incarto cantonale. Questo Tribunale non può pertanto tenerne conto (art. 105 LTF).
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Per il resto, egli contesta unicamente le motivazioni della CARP, dimenticando che sono complementari a quelle del giudice di prime cure, a cui il giudizio impugnato rinvia in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP. La sentenza di prima istanza espone le ragioni per cui le dichiarazioni dell'insorgente risultano intrinsecamente inverosimili e quella di appello evidenzia come siano in più sconfessate dai contenuti dei video agli atti. La valutazione delle prove poggia quindi su una doppia motivazione. Sennonché l'insorgente omette di confrontarsi con ciascuna di esse, limitandosi a quella della CARP (sulle esigenze di motivazione del ricorso in presenza di più motivazioni della sentenza impugnata v. DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368). Non spiega quindi perché sarebbe arbitrario considerare inverosimile la sua versione dei fatti, come ritenuto in sede cantonale. In simili circostanze, negare la rilevanza delle altre prove richieste, segnatamente gli ulteriori filmati della videosorveglianza, volte a confermare la tesi difensiva, non procede da un'arbitraria valutazione anticipata delle stesse. Nulla muta al riguardo il mancato reperimento della refurtiva in occasione della perquisizione. Già il Giudice della Pretura penale ha in proposito rilevato che, essendogli noti i sospetti dell'accusatrice privata fin dalla fine del mese di novembre, il ricorrente ha potuto liberarsi degli attrezzi compromettenti senza grandi problemi, considerato il loro limitato valore. Egli ha inoltre precisato che gli oggetti non sono stati rinvenuti neppure all'interno del negozio. Le obiezioni ricorsuali su questo punto appaiono appellatorie e quindi inammissibili (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 pag. 156) : l'insorgente osserva unicamente che non avrebbe potuto dare per scontata una perquisizione per merce di poche centinaia di franchi e che sarebbe comunque poco plausibile che si sia liberato della stessa, dopo essersene appropriato, per timore di una simile misura. Tali considerazioni sono lungi dal sostanziare qualsiasi arbitrio.
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La valutazione delle prove avendo retto alle critiche di arbitrio, si rivela infondata la censura di violazione degli art. 6 CPP e 6 CEDU, nonché del principio in dubio pro reo che, in quest'ambito, si confonde con il divieto dell'arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). La condanna del ricorrente non viola dunque il diritto.
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4. Atteso che la condanna dev'essere confermata, non vi è spazio alcuno per il richiesto indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP.
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5. Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
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La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, le conclusioni ricorsuali risultando d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo tiene tuttavia conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 agosto 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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