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Informationen zum Dokument  BGer 8C_384/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_384/2019 vom 07.08.2019
 
 
8C_384/2019, 8C_385/2019
 
 
Sentenza del 7 agosto 2019
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Maillard, Presidente,
 
Wirthlin, Viscione,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
rappresentato dall'avv. Mauro Belgeri,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assistenza sociale (prestazioni assistenziali),
 
ricorsi contro i giudizi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 aprile 2019 (42.2018.44 e 42.2018.45).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Con decisione del 3 luglio 2018, confermata su reclamo il 2 novembre 2018, pur riconoscendo per i mesi di maggio e giugno 2018 un versamento aggiuntivo di fr. 100.-, l'USSI ha concesso ad A.________, nato nel 1955, una prestazione assistenziale di fr. 2'856.- per il mese di luglio 2018. L'amministrazione ha aggiunto al calcolo della prestazione un reddito ipotetico di fr. 148.75, corrispondente al maggior costo del canone di locazione sopportato dall'assistito, rispetto al massimo riconosciuto per legge. L'USSI ha poi considerato nell'unità di riferimento anche la figlia minore e non ha incluso nel computo il premio dell'assicurazione complementare alla LAMal.
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A.b. Con decisione del 31 luglio 2018, confermata su reclamo il 2 novembre 2018, l'USSI con le medesime ragioni del provvedimento precedente, ha riconosciuto ad A.________ una prestazione assistenziale mensile di fr. 2'856.- per il periodo da agosto 2018 a ottobre 2018.
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B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con due giudizi separati del 29 aprile 2019 i ricorsi di A.________ contro le decisioni su reclamo.
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C. A.________ presenta due ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede sostanzialmente l'annullamento dei giudizi cantonali e il ristabilimento di quanto decurtato.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
1.1. I due ricorsi, presentati dallo stesso ricorrente, patrocinato dal medesimo avvocato, riguardano la computazione del medesimo genere di reddito ipotetico nel calcolo della prestazione assistenziale. Si giustifica quindi di trattare i ricorsi congiuntamente e statuire sugli stessi con un'unica sentenza (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; sentenza 8C_19/2015 del 9 settembre 2015 consid. 1).
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1.2. Contrariamente a quanto pretende ripetutamente ed erroneamente il ricorrente, le decisioni amministrative del 3 luglio 2018 e del 31 luglio 2018, in seguito confermate su reclamo e dalla Corte cantonale, non sono decisioni incidentali, ma finali. Esse pongono fine in modo definitivo al procedimento per il periodo temporale interessato (art. 90 LTF; DTF 141 II 353 consid. 1.1 pag. 360). I giudizi cantonali sono pertanto impugnabili al Tribunale federale senza limitazioni.
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2. Come già noto al ricorrente (sentenza 8C_593/2018 del 15 ottobre 2018 consid. 1), il potere d'esame del Tribunale federale nel campo dell'assistenza sociale è estremamente limitato. La materia è retta quasi esclusivamente dal diritto cantonale: in pratica soltanto una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) o di altri diritti fondamentali entrano in considerazione. In tal caso, vige peraltro un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF). I ricorsi adempiono soltanto in minima parte queste esigenze. Infatti, ancora una volta da un lato si dilungano in maniera inammissibile a presentare una propria visione dei fatti e da un altro lato citano svariate disposizioni costituzionali, legali e delle direttive COSAS senza alcuna struttura logica, rispetto ai considerandi dei giudizi cantonali, soli atti impugnabili dinanzi al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).
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3. Nel quadro dell'ammissibilità del ricorso, l'insorgente non dimostra l'insostenibilità dei giudizi cantonali (consid. 2). Anche il riptetuto rinvio alle decisioni in materia di prestazioni complementari (PC) non è di soccorso. Le PC sono rette da una normativa autonoma rispetto all'assistenza pubblica. La Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio, confermando le decisioni su opposizione, che hanno applicato fr. 148.- di reddito ipotetico per un canone di locazione eccessivo e questo sia nella forma sia nel merito. Il ricorrente è stato chiaramente informato che la permanenza in un'abitazione dal canone di locazione superiore alla soglia massima, avrebbe comportato un riesame del calcolo (cfr. sentenza 8C_593/2018). Non si può peraltro sostenere seriamente che i giudici ticinesi si siano distanziati crassamente dalle disposizioni del diritto cantonale o anche dalle direttive COSAS. In ogni caso, non è diminuendo il sorpasso mensile dalla soglia massima (da fr. 351.- nella causa 8C_593/2018 a fr. 148.- in questa controversia), che si giustifica di concedere alla persona assistita il rimborso di tale importo. Il ricorrente pare dimenticare una volta di più che l'assistenza pubblica (di natura non contributiva, ossia finanziata unicamente dallo Stato) è riservata alle persone, che non hanno (più) altre forme di sostentamento. Ci si può e ci si deve attendere che la persona interessata contenga le proprie spese personali mensili entro i limiti previsti dalla legislazione applicabile (sentenza 8C_593/2018 consid. 2.3), ciò anche al fine di impoverirsi o indebitarsi sempre di più. Da ultimo, il richiamo all'art. 12 Cost. non ha alcuna pertinenza, dal momento che il diritto all'aiuto in stato di bisogno è confinata a importi minimi, i quali sono di gran lunga inferiori alla normativa ticinese sull'assistenza sociale (cfr. sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1). Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi dei giudizi cantonali (art. 109 cpv. 3 LTF), i quali resistono pacificatamente alle censure di diritto costituzionale invocate dal ricorrente.
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4. Ne segue che i ricorsi, manifestamente infondati, devono essere respinti secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le domande di assistenza giudiziaria devono essere rigettate siccome i ricorsi, anche alla luce della sentenza 8C_593/2018, erano chiaramente destinati all'insuccesso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Le cause 8C_384/2019 e 8C_385/2019 sono congiunte.
 
2. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.
 
3. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.
 
4. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
 
5. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Lucerna, 7 agosto 2019
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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