VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_390/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_390/2019 vom 30.07.2019
 
 
1C_390/2019
 
 
Sentenza del 30 luglio 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
 
Oggetto
 
Domanda d'accesso alle "direttive-linee guida della SSR/RSI per la gestione dei reclami televisivi",
 
ricorso contro la decisione emanata il 21 giugno 2019 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
 
 
Considerando:
 
che con richiesta del 2 aprile 2019 A.________ ha richiesto all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) l'accesso alle "direttive-linee guida della SSR/RSI per la gestione dei reclami televisivi" ai sensi dell'art. 6 della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3);
 
che con scritto del 12 aprile 2019 l'AIRR, precisato che il documento non proveniva dall'AIRR ma dalla SSR, rispettivamente dalla Radio Televisione della Svizzera italiana (RSI LA 1), e ch'esso non gli era stato comunicato né era in suo possesso, ha ritenuto ch'esso non fosse comunque rilevante per lo svolgimento della sua attività;
 
che nel frattempo, in seguito a una domanda del 2 maggio 2019 di A.________, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha aperto una procedura di mediazione, conclusasi senza successo poiché ha ritenuto ch'era plausibile che le direttive interne non rivestissero alcuna rilevanza ai fini dell'esame del contenuto redazionale di una singola trasmissione e che non rappresentassero un documento ufficiale, motivo per cui ha emanato una raccomandazione scritta ai partecipanti alla procedura (art. 14 LTras);
 
che, adito dall'interessato, con giudizio del 21 giugno 2019 l'AIRR, ritenuto che l'esame delle direttive litigiose non rientrasse nelle sue competenze, ha negato l'accesso alle stesse;
 
che, nel frattempo, con decisione del 12 giugno 2019 l'AIRR non ha esaminato nel merito un ricorso di A.________ proposto contro trasmissioni della RSI;
 
che avverso le decisioni dell'AIRR del 12 e del 21 giugno 2019 A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso al Tribunale federale;
 
che non sono state richieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1);
 
che con un'unica istanza l'insorgente impugna due differenti decisioni dell'AIRR;
 
ch'egli rileva rettamente che nell'informazione sui rimedi giuridici della decisione del 21 giugno 2019 si indica il ricorso al Tribunale amministrativo federale;
 
che, visto l'esito del ricorso, la questione della competenza non dev'essere approfondita oltre, essendo sufficiente rilevare al riguardo che l'art. 16 cpv. 1 LTras dispone che la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale, che l'art. 32 cpv. 1 lett. g della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32) recita che il ricorso è inammissibile contro le decisioni dell'AIRR, mentre l'art. 86 cpv. 1 lett. c LTF stabilisce ch'esso è ammissibile contro tali decisioni;
 
che la I Corte di diritto pubblico è di massima competente per pronunciarsi sui ricorsi concernenti la LTras, mentre la II Corte di diritto pubblico è competente a trattare la decisione dell'AIRR del 12 giugno 2019 resa sulla base della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40; art. 30 cpv. 1 lett. c n. 13 del Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale, RS 173.110.131; causa 2C_658/2019 decisa il 29 luglio 2019), ricordato che il ricorso simultaneo ordinario dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni differenti inerenti a materie diverse che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_8/2018 del 22 gennaio 2018 che lo concerne), devono essere quindi disgiunte e trattate separatamente; 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che la composizione delle Corti non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come in concreto l'annuario ufficiale o la pagina internet delle autorità adite, ritenuto inoltre che il ricorrente non indica alcun motivo di astensione o di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 LTF (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2 nei suoi confronti) : analoga conclusione vale per la richiesta di conoscere previamente l'ammontare delle spese giudiziarie (sentenza 6B_773/2019 del 1° luglio 2019 che lo riguarda);
 
che nella misura in cui l'atto di ricorso si incentra nel criticare l'agire dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e la sua raccomandazione, le relative censure esulano dall'oggetto del litigio, limitato alla decisione dell'AIRR (art. 86 cpv. 1 lett. c LTF);
 
che la motivazione principale posta a fondamento dell'impugnato giudizio è che contro direttive interne non potrebbe essere interposto ricorso all'AIRR, che non sarebbe competente a procedere al loro esame;
 
che il ricorrente non contesta questa motivazione, motivo per cui il ricorso, imperniato su censure inerenti al merito della vertenza, è inammissibile;
 
che, infatti, quando la decisione impugnata come in concreto si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);
 
che per di più, come noto al ricorrente, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, nella fattispecie a causa dell'asserita incompetenza, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 e rinvii);
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che il ricorso essendo fin dall'inizio privo di probabilità di successo, e poiché il ricorrente non dimostra la sua indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (art. 64 cpv. 1 LTF), motivo per cui le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al ricorrente, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva e, per conoscenza al Tribunale amministrativo federale.
 
Losanna, 30 luglio 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).