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Informationen zum Dokument  BGer 4A_27/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_27/2019 vom 03.07.2019
 
 
4A_27/2019
 
 
Sentenza del 3 luglio 2019
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
composizione del tribunale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2017.93).
 
 
Fatti:
 
A. Il 13 dicembre 2013 il Pretore aggiunto di Bellinzona ha respinto l'azione di responsabilità con la quale A.________, agendo per sé e quale cessionaria delle pretese della sorella C.________, chiedeva che la B.________SA fosse condannata a risarcirle fr. 178'647.60 in relazione con l'esecuzione di un mandato di consulenza agli investimenti. Il successivo appello dell'attrice è stato respinto, per quanto ricevibile, dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese il 6 novembre 2015.
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B. Con sentenza del 9 giugno 2016 (4A_679/2015) questa Corte ha accolto un primo ricorso in materia civile dell'attrice. La ricorrente si lagnava del fatto che, sebbene il processo di prima istanza fosse stato condotto e istruito fin dall'inizio dal Pretore aggiunto Federici, giudice unico, la decisione era stata presa dal Pretore aggiunto Bernasconi, che in precedenza aveva soltanto diretto il dibattimento finale. Il Tribunale federale ha dapprima ricordato le condizioni alle quali l'art. 30 cpv. 1 Cost. ammette l'avvicendamento del giudice durante il processo; poi, costatato che la sentenza impugnata non diceva nulla sui motivi per i quali il Pretore aggiunto Federici, assente il giorno del dibattimento finale per un corso di formazione, non avesse in seguito potuto emanare la sentenza, l'ha annullata e ha ritornato la causa all'autorità cantonale affinché completasse gli accertamenti a tale riguardo.
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C. Il 25 luglio 2016 la II Camera civile ticinese, accertato che le condizioni poste dalla giurisprudenza per giustificare la sostituzione del giudice " non erano assolutamente date ", ha a sua volta annullato la sentenza di primo grado e invitato il Pretore aggiunto Federici a indire un nuovo dibattimento finale e a emanare la sentenza.
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Il Pretore aggiunto Federici ha dato seguito all'invito e il 23 maggio 2017 ha respinto la petizione. Il successivo appello dell'attrice è stato ancora respinto, nella misura in cui è stato ritenuto ricevibile, dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese con sentenza del 27 novembre 2018.
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D. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 18 gennaio 2019. Prevalendosi della violazione del diritto federale e dell'accertamento arbitrario dei fatti, chiede che la convenuta sia condannata a pagarle fr. 178'000.-- oppure che la causa sia rinviata " a un tribunale inferiore per un nuovo giudizio "; postula inoltre la riforma dei giudizi su spese ripetibili delle due istanze cantonali.
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La convenuta propone di respingere integralmente il ricorso e di confermare la sentenza d'appello con risposta del 13 marzo 2019. L'auto rità cantonale non ha preso posizione.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); è perciò ammissibile.
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2. Davanti all'autorità cantonale la ricorrente ha rimproverato al Pretore aggiunto Federici di avere semplicemente ricopiato la precedente sentenza del Pretore aggiunto Bernasconi, violando così l'art. 5 cpv. 3 e gli art. 9 e 30 Cost. La Corte cantonale ha respinto la censura. Ha osservato che la prima sentenza è stata annullata, ma nulla impediva al Pretore aggiunto Federici " di far proprie, se e nella misura in cui lo ritenga corretto e giustificato, le argomentazioni che vi erano esposte, il fatto che possa persino aver copiato in maniera più o meno ampia i suoi considerandi non significando che non abbia esaminato, tanto meno con la necessaria serenità, autonomia e indipendenza di giudizio, la fattispecie". Ha aggiunto che "il nuovo giudizio non è affatto identico, specialmente nelle parti topiche in diritto, a quello precedente, facendo ora riferimento anche, ma non solo, al nuovo allegato conclusionale dell'attrice (a p. 6, 8, 9 e 15) e soprattutto contenendo la trattazione di altre questioni che in precedenza non erano state oggetto di disamina (a p. 15. 16 e 17) ".
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3. La ricorrente rinnova la censura formale davanti al Tribunale federale. Afferma che la sentenza impugnata lede il diritto di essere giudicati da un tribunale fondato sulla legge, composto regolarmente, competente nel merito, indipendente e imparziale; il diritto di essere sentiti e il principio di buona fede garantiti dall'art. 5 cpv. 3 e dagli art. 9, 29, 30 cpv. 1 Cost. e 52 CPC; nonché l'obbligo del giudice di trattare la causa in modo autonomo e sotto la sua responsabilità istituito dagli art. 33 cpv. 1 e 34 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria. La ricorrente sostiene che il Pretore aggiunto Federici non ha effettuato nessuna " riflessione autonoma "; ha copiato passivamente la prima sentenza, effettuando in sostanza un semplice " lavoro di cancelleria " del tipo "t aglia/incolla ". Raffronta nell'ordine i considerandi delle due sentenze pretorili evidenziandone l'identicità e rilevando anche i pochi cambiamenti, che definisce " aggiunte marginali ".
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4. La sezione " in diritto " della sentenza del Pretore aggiunto Federici del 23 maggio 2017 è effettivamente, per buona parte, la riproduzione letterale di quella della sentenza del Pretore aggiunto Bernasconi del 13 dicembre 2013. I considerandi da 1 a 4 (da pag. 4 a pag. 15) sono identici a quelli della prima sentenza, fatta eccezione di quanto segue: ai considerandi 3 pag. 6 e 3.2 pag. 9 è stato inserito il riferimento alle note scritte dell'attrice del 31 gennaio 2017; il considerando 3.4 pag. 12 è stato completato con la riproduzione di un passaggio della sentenza del 6 novembre 2015 della Corte cantonale, annullata dal Tribunale federale, concernente l'apprezzamento di alcune prove; al considerando 3.6.1 a pag. 13, ultime due righe, è stata sostituita una frase; al considerando 4 pag. 15 è stato ancora rinviato alla sentenza del 6 novembre 2015 della Corte cantonale.
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Nuovo è invece il considerando 5, nel quale il Pretore aggiunto Federici ha preso posizione su un'argomentazione giuridica concernente la qualificazione del contratto, reputata nuova dai giudici ticinesi, avan zata dall'attrice con le conclusioni scritte del 31 gennaio 2017 prodotte in occasione del secondo dibattimento finale. Lo è anche il considerando 6 concernente la valuta nella quale andava formulata la domanda di causa (euro o franchi), tema che non era stato affrontato nel primo giudizio. Nuovo è infine il considerando 7, nel quale il Pretore aggiunto Federici, rispondendo alle contestazioni mosse dall'attrice durante l'udienza finale del 31 gennaio 2017 in merito alla credibilità delle deposizioni testimoniali dei dipendenti della convenuta, ha rinviato genericamente ai documenti commentati in precedenza e all'istruttoria che " non ha confermato la tesi da essa fatta valere in causa ".
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5. Nella sentenza del 25 luglio 2016 la II Camera civile ticinese, statuendo su rinvio del Tribunale federale, aveva invitato il Pretore aggiunto Federici a riprendere in mano la fase finale del processo, ovvero a convocare le parti per un secondo dibattimento finale e a emanare una nuova sentenza; aveva annullato quella precedente del Pretore aggiunto Bernasconi perché le condizioni affinché egli potesse sostituire validamente il Pretore aggiunto Federici " non erano assolutamente date ".
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È piuttosto sorprendente che, per eseguire tali istruzioni, chiare, il Pretore aggiunto Federici abbia in pratica riprodotto tale e quale la deci sione del collega Bernasconi, annullata appunto dall'autorità cantonale. Ed è difficile seguire quest'ultima laddove osserva che i due giudizi di primo grado non sono identici, "specialmente nelle parti topiche", lasciando intendere che il Pretore aggiunto Federici avrebbe fatto proprie le considerazioni del collega soltanto nella misura in cui lo abbia ritenuto "corretto e giustificato". Al contrario, il corpo della sentenza, nel quale il giudice ha dato riscontro dell'istruttoria e apprezzato le prove traendo le conclusioni giuridiche determinanti, è stato ripreso letteralmente dalla prima sentenza. Sono le poche precisazioni e aggiunte apportate al primo giudizio, che la ricorrente evidenzia correttamente, a non essere affatto di rilievo: consistono, come detto, nella semplice citazione delle conclusioni scritte del 31 gennaio 2017 e della sentenza del 6 novembre 2015 della Corte cantonale, atti entrambi successivi al primo giudizio pretorile; nella presa di posizione su due argomentazioni proposte dall'attrice nell'ambito del secondo dibattimento finale del 31 gennaio 2017; e nell'esame, solo abbondanziale, dell'ammissibilità di una parte della domanda di causa formulata in franchi invece che euro.
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6. Il diritto costituzionale di essere giudicato da un tribunale (o da un giudice unico) fondato sulla legge (art. 30 cpv. 1 Cost.) significa, tra l'altro, che la sentenza deve essere emanata dal giudice al quale la causa è stata attribuita, che è di principio quello che ha condotto e istruito il processo (si veda la sentenza di rinvio 4A_679/2015 del 9 giugno 2016, consid. 4.1 e la giurisprudenza ivi citata). Nelle circostanze particolari del caso in esame (v. consid. 4) questa regola non è stata rispettata: ratificare la sentenza impugnata che valida la sentenza del Pretore aggiunto Federici vanificherebbe in definitiva l'annullamento, cresciuto in giudicato, di quella del Pretore aggiunto Bernasconi pronunciato dalla Corte cantonale il 25 luglio 2016.
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Ne viene che la censura di violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. è fondata. È superfluo esaminare la vicenda alla luce delle altre norme invo cate dalla ricorrente. In ragione del carattere formale dei diritti che la garanzia costituzionale conferisce al cittadino, la sentenza impugnata va annullata a prescindere dalla fondatezza nel merito del ricorso. Spetterà alla Corte cantonale provvedere nella nuova sentenza che la predetta garanzia costituzionale venga adempiuta.
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7. Le spese della procedura federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Quelle delle istanze inferiori saranno rivedute dall'autorità cantonale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà alla ricorrente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3luglio 2019
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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