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Informationen zum Dokument  BGer 2C_381/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_381/2019 vom 21.06.2019
 
 
2C_381/2019
 
 
Sentenza del 21 giugno 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, 
 
rappresentato da B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Permesso di domicilio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.283).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Il 24 aprile 2019 A.________, cittadino kosovaro (1975), ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico presentato contro la sentenza emanata il 21 marzo 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, concernente la revoca del suo permesso di domicilio. Nel gravame egli ha domandato, rilevando di versare in difficoltà finanziare, di essere dispensato dal dovere pagare un anticipo a copertura delle spese giudiziarie.
 
1.2. L'istanza di dispensa, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, non essendo documentata, il ricorrente con decreto del 30 aprile 2019 è stato invitato a versare, entro il 22 maggio 2019, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.--. Gli gli è inoltre stata concessa la facoltà di trasmettere al Tribunale federale, sempre entro il 22 maggio 2019, il " questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita " debitamente compilato nonché i necessari giustificativi.
 
1.3. Facendo valere che il suo cliente non gli aveva ancora inviato la documentazione da allegare al menzionato questionario, il rappresentante del ricorrente, con scritto del 22 maggio 2019, ha postulato una proroga del termine, la quale gli è stata concessa fino al 7 giugno 2019.
 
1.4. Il 7 giugno 2019 il rappresentante del ricorrente ha di nuovo sollecitato, invocando i medesimi motivi, una terza proroga del termine. Con decreto del 12 giugno 2019 al ricorrente è stato assegnato un termine suppletorio fino al 19 giugno 2019 per fornire l'anticipo richiesto e per produrre il questionario con i necessari giustificativi. Il decreto precisava sia la natura improrogabile di questo nuovo termine sia le conseguenze della sua inosservanza (non entrata nel merito del ricorso), con esplicito richiamo all'art. 62 cpv. 3 LTF.
 
1.5. L'ultimo giorno del terzo termine il rappresentante del ricorrente, affermando che il suo cliente non gli aveva ancora trasmesso i documenti richiesti, ha domandato un'ulteriore proroga fino al 28 giugno 2019.
 
 
2.
 
2.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF).
 
2.2. Se la parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 LTF). Spetta all'istante non solo illustrare, bensì documentare il suo stato di bisogno fornendo indicazioni, con debite prove a sostegno, sul reddito, sul patrimonio, sull'insieme degli oneri finanziari e sui suoi bisogni attuali (sentenza 2C_541/2018 del 12 settembre 2018 con riferimenti); se questa incombenza non è assolta, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (DTF 125 IV 161 consid. 4a pag. 165).
 
Nel caso specifico il ricorrente non ha documentato il suo stato di bisogno. Non va pertanto dato seguito alla sua domanda di assistenza giudiziaria, la quale dev'essere respinta.
 
2.3. Il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della Corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese, il quale su richiesta può essere prorogato. Se una proroga successiva viene domandata, è allora impartito un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF e, in caso di inosservanza dello stesso, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Anche se quello di cui all'art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice ed è, quindi, di per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, detto termine è per sua natura improrogabile. Un successivo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di nuova proroga esponga specificatamente quali particolari ragioni, imprevedibili, impediscano di rispettare il termine (sentenze 6B_57/2019 del 26 febbraio 2019 consid. 2.1 e 6B_373/2017 dell'8 giugno 2017 con rispettivi riferimenti).
 
2.4. Il decreto presidenziale del 12 giugno 2019 oltre ad accordare al ricorrente un (ulteriore) termine suppletorio, ne menzionava anche il carattere improrogabile. Ora, le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della sua richiesta non hanno quel carattere particolare e imprevedibile richiesto dalla prassi affinché si giustifichi di concedere un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo e i documenti richiesti. La domanda va pertanto disattesa.
 
2.5. Dato che il ricorrente non ha provveduto a versare l'anticipo delle spese giudiziarie domandato entro il termine impartito (19 giugno 2019), non è di conseguenza possibile entrare nel merito del ricorso.
 
3. Statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF.
 
4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 2 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 21 giugno 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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