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Informationen zum Dokument  BGer 4A_607/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_607/2018 vom 17.06.2019
 
 
4A_607/2018
 
 
Sentenza del 17 giugno 2019
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Hohl, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________Sagl,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
 
ricorrente,
 
contro
 
Società B.________SpA,
 
patrocinata dall'avv. Raffaele Caronna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto d'agenzia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2017.86).
 
 
Considerando:
 
che per diversi anni e fino a un incontro avvenuto il 24 gennaio 2012 l'agente A.________Sagl, Lugano, ha promosso in Svizzera, Germania e Austria prodotti vitivinicoli della mandante Società B.________SpA, Milano;
 
che il 17 dicembre 2012 l'agente ha avviato una causa davanti alla Pretura di Lugano sostenendo che la mandante aveva rescisso il rapporto contrattuale con effetto immediato senza che vi fossero motivi gra vi e chiedendo che la mandante fosse condannata a pagarle le provvigioni che sarebbero maturate durante il periodo di disdetta (art. 418r cpv. 2 e 337c cpv. 1 CO) e un'indennità per la clientela (art. 418u CO), in totale Euro 69'924.75;
 
che il Pretore di Lugano ha respinto l'azione con sentenza dell' 8 maggio 2017;
 
che il successivo appello dell'attrice è stato respinto il 10 ottobre 2018 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;
 
che la A.________Sagl insorge davanti al Tribunale federale con ricor so in materia civile del 14 novembre 2018 chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale, l'accoglimento della petizione e la conseguente condanna della Società B.________SpA a pagarle Euro 69'924.75;
 
che quest'ultima propone di respingere il ricorso con risposta del 16gennaio 2019;
 
che le parti hanno replicato e duplicato brevemente, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata;
 
che il ricorso è di per sé ammissibile, poiché è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale ( art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000 (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che l'autorità cantonale ha respinto le due pretese poste in causa - il risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato e il pagamento dell'indennità per la clientela - per diversi motivi di forma, non essendosi a suo dire l'attrice confrontata correttamente con le argomentazioni del Pretore, e di merito, riconducibili sostanzialmente alla mancata prova dei fatti determinanti;
 
che in un considerando finale la Corte ticinese ha stabilito che, a prescindere da tali motivi, l'azione non potrebbe comunque essere accolta, poiché la sentenza del Pretore e l'atto di appello, " del tutto silenti sul tema", non permettono né di quantificare le due pretese dell'attrice né di comprendere come e sulla base di quali circostanze di fatto e di diritto debbano essere effettuati i calcoli;
 
ch'essa ha spiegato, riferendosi a prassi e dottrina, che la parte appellante deve riproporre le allegazioni e gli accertamenti istruttori che non ri sultano dalla sentenza di primo grado dei quali intende prevalersi, per cui il rinvio generico agli atti di causa fatto dall'attrice è insufficiente dal profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC;
 
che davanti al Tribunale federale l'attrice si limita a obiettare che " nella presente fattispecie il rinvio agli allegati di causa appare più che giustificato" poiché il Pretore non si è occupato del danno e, oltretutto, la controparte non ha contestato le cifre;
 
che una censura così scarna e slegata dall'argomentazione della sentenza impugnata è inammissibile;
 
che a prescindere da quanto precedeessa è comunque mani festamente infondata nella misura in cui considera possibile, nel processo di appello, il rinvio generico alle allegazioni di prima istanza (si veda la sentenza5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.2. e 2.6 citata correttamente dalla Corte cantonale);
 
che tanto basta per considerare l'intero ricorso volto all'insuccesso senza dover esaminare le rimanenti censure poiché, anche qualora queste dovessero rivelarsi fondate, la sentenza impugnata non potrebbe essere riformata in ragione del predetto considerando finale;
 
che gli oneri processuali della procedura federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 4'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17giugno 2019
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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