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Informationen zum Dokument  BGer 2D_22/2019  Materielle Begründung
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BGer 2D_22/2019 vom 05.06.2019
 
 
2D_22/2019
 
 
Sentenza del 5 giugno 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di X.________,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Riconsegna di locali,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2019
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.178).
 
 
Fatti:
 
A. Il 13 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato da A.________ contro l'atto dell'8 febbraio 2019 con cui il Municipio di X.________ confermava un suo precedente scritto del 26 novembre 2018 con cui chiedeva la riconsegna di alcuni locali dell'ex stabile B.________, utilizzati dall'interessato e situati nei pressi del lido su fondi appartenenti al Cantone di cui il Comune poteva disporre in virtù di un'autorizzazione speciale rilasciatagli dall'Ufficio del demanio. Ha giudicato, in sintesi, che la determinazione contestata non era una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL/TI 181.100), trattandosi invece di un contratto retto dal diritto privato e di competenza del giudice civile.
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B. Adito in tempo utile da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 29 aprile 2019, ha confermato il predetto giudizio d'inammissibilità. Posto che oggetto di giudizio era il quesito di sapere se la richiesta di riconsegna dei locali era o no una decisione impugnabile, ha in primo luogo negato che la vertenza fosse retta dalla legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL/TI 720.100), la stessa applicandosi unicamente alle relazioni esistenti tra il Cantone, il proprietario dei fondi, e il Comune titolare di un'autorizzazione di uso speciale dei medesimi, mentre in concreto era determinante il rapporto giuridico tra il Comune e l'insorgente. Illustrata la distinzione tra beni amministrativi (in senso stretto e di uso comune) e patrimoniali, le conseguenze che ne derivano per il loro utilizzo nonché specificato il diritto privato o pubblico loro applicabile, la Corte cantonale ha concluso che trattandosi di un bene patrimoniale, la cui utilizzazione non era disciplinata dal regolamento comunale (quest'ultimo applicandosi solo ai beni amministrativi), la domanda di riconsegnare i locali non atteneva al diritto amministrativo, bensì al diritto privato, ragione per cui la relativa contestazione andava fatta valere nell'ambito della giurisdizione civile.
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C. Il 23 maggio 2019 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e delle pronunce precedenti. Domanda inoltre di essere dispensato dal dovere versare un anticipo per le spese processuali.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).
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1.2. Benché la sentenza impugnata menzioni la via del ricorso in materia di diritto pubblico per adire il Tribunale federale, il ricorrente, adducendo senza alcuna spiegazione che la stessa è esclusa, ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale. La questione di sapere quale sia il rimedio di diritto effettivamente proponibile può rimanere indecisa dato che, per i motivi esposti di seguito, il gravame, sia esso tratto come ricorso in materia di diritto pubblico o quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, sfugge in ogni caso ad un esame di merito.
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1.3. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti il ricorrente è legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. In quanto impugna e censura le pronunce del Consiglio di Stato e del Comune di X.________, chiedendone l'annullamento, il ricorso è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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Erwägung 2
 
2.1. Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti). La motivazione deve inoltre essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti). Per adempiere tali esigenze la parte ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti).
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2.2. Dinanzi al Tribunale cantonale oggetto del contendere era la questione di sapere se, a ragione, il Consiglio di Stato era giunto alla conclusione che non si era in presenza di una decisione impugnabile, bensì di un contratto di diritto privato il quale andava contestato dinanzi al giudice civile. Ora, se l'allegato ricorsuale espone il punto di vista del ricorrente, il quale ridiscute in gran parte le pronunce del Comune di X.________ e del Governo ticinese (rimproverando al primo di non essere competente, al secondo di non avere trattato tutte le sue critiche e di essersi comportato in modo arbitrario oltre a lamentare un mancato intervento dell'Ufficio del demanio che non avrebbe preso le decisioni di sua competenza, disattendendo in tal modo vari disposti della LDP), aspetti che tuttavia esulano dall'attuale giudizio, egli tuttavia non spiega in che cosa e perché la motivazione della sentenza cantonale sarebbe contraria al diritto (cfr. DTF 143 I 1 consid. 1.4 pag. 5; 140 III 86 consid. 2 pag. 89) rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. Altrimenti detto il ricorrente si contenta di esprimere una propria opinione, esaurendosi l'impugnativa in una confusa e generica contestazione della sentenza impugnata, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità precedente e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. In particolare nella misura in cui il ricorrente afferma che già il Comune di X.________ gli avrebbe negato una decisione motivata, ledendo in tal modo l'art. 46 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 165.100), egli dimentica che le autorità cantonali hanno ritenuto che non si era in presenza di una decisione. Ora nulla viene addotto (art. 42 LTF) che dimostri che detto ragionamento sarebbe contrario al diritto. Anche al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito.
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2.3. In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, ragione per cui deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Nell'addossargli le spese giudiziarie viene comunque considerata la sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2 LTF, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Comune di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 giugno 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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