VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_307/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_307/2019 vom 29.05.2019
 
 
9C_307/2019
 
 
Sentenza del 29 maggio 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 marzo 2019 (36.2018.72).
 
 
Visto:
 
il ricorso presentato il 13 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio del 18 marzo 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
1
 
considerando:
 
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
2
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
3
che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 44 cpv. 2 LTF),
4
che il primo tentativo di consegna infruttuoso dell'invio contenente la pronuncia cantonale è avvenuto venerdì 22 marzo 2019 alle ore 10.28 e il plico è stato infine ritirato allo sportello postale dalla ricorrente martedì 26 marzo 2019 alle ore 17.11 (si veda estratto Track & Trace),
5
che i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (art. 45 cpv. 1 lett. a LTF), Pasqua caduta quest'anno il 21 aprile 2019,
6
che il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale è iniziato pertanto a decorrere mercoledì 27 marzo 2019 ed è scaduto venerdì 10 maggio 2019,
7
che contrariamente a quanto riferito dalla ricorrente il 30° giorno computabile non è sabato 11 maggio 2019, ma venerdì 10 maggio 2019 e che di conseguenza non ha luogo alcun riporto del termine al lunedì successivo,
8
che il ricorso consegnato alla Posta Svizzera lunedì 13 maggio 2019 alle ore 17.29 è tardivo,
9
che peraltro la ricorrente giustamente non pretende come l'ultimo giorno del termine fosse un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale (cfr. la legge ticinese del 15 dicembre 2009 concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino; RL 843.200),
10
che in ogni caso la ricorrente nemmeno fa valere un motivo di restituzione del termine (art. 50 cpv. 1 LTF),
11
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
12
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
13
che la domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
14
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 29 maggio 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).