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Informationen zum Dokument  BGer 1C_266/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_266/2019 vom 23.05.2019
 
 
1C_266/2019
 
 
Sentenza del 23 maggio 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Municipio di Gravesano,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Ritardata e denegata giustizia,
 
ricorso contro la decisione emanata il 16 aprile 2019
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.177).
 
 
Considerando:
 
che con decisioni del 17 agosto 2018 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino si è pronunciato su ricorsi presentati da A.________ e da B.________ in materia di denegata giustizia avverso l'operato del Municipio di Gravesano (vedi al riguardo sentenze 1C_498 e 499/2018 del 30 ottobre 2018);
 
che con giudizio del 16 aprile 2019 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un ulteriore ricorso per ritardata e denegata giustizia;
 
che avverso questa decisione A.________ e B.________ inoltrano un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullare anche precedenti decisioni della Corte cantonale e di invitarla a pronunciarsi su asseriti abusi commessi dal Consiglio di Stato;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
 
che il ricorso, peraltro non firmato in originale, deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che, come noto ai ricorrenti (sentenza 1B_173/2019 del 15 aprile 2019), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto perché si limitavano a ridiscutere decisioni passate in giudicato, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187);
 
che pertanto le critiche di merito, come pure quelle inerenti ad altre procedure che esulano dall'oggetto del litigio, sono inammissibili;
 
che i ricorrenti, contravvenendo al loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano con l'argomento principale addotto dal giudice delegato, segnatamente che nel gravame per denegata giustizia neppure indicano esattamente quale decisione si attenderebbero dal Consiglio di Stato, postulando di annullarne una del 2017, sulla quale la Corte cantonale si è già espressa;
 
che in tale ambito l'accenno che avrebbero invitato il Governo a indicare un'autorità "direttrice" affinché emani una decisione "globale" e risolutiva delle differenti cause da loro promosse a livello cantonale, implicitamente senza tener conto delle specifiche competenze attribuite alle diverse autorità dalle rispettive leggi, è inconferente;
 
che i ricorrenti, accennando all'adozione della decisione impugnata da parte del giudice delegato, non motivano perché detta competenza sarebbe lesiva del diritto cantonale e quindi arbitraria;
 
che, del resto, il ricorso si esaurisce in sostanza nel riproporre le generiche infondate critiche, già respinte, inerenti all'astensione e alla ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale, di Corti cantonali e di membri di altre autorità ticinesi, nonché alla richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro note ai ricorrenti (sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019, che li riguarda), senza specificare alcun motivo di ricusazione o astensione;
 
che d'altra parte la dichiarazione di inammissibilità di gravami non implica una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 nei loro confronti);
 
che il richiamo all'art. 64 cpv. 1 LTF, senza tentare di dimostrare l'indigenza, non può comportare l'esenzione dalle spese giudiziarie, il gravame essendo inoltre privo di probabilità di successo fin dall'inizio;
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Gravesano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 maggio 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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