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Informationen zum Dokument  BGer 2C_475/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_475/2019 vom 22.05.2019
 
 
2C_475/2019
 
Decreto del 22 maggio 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Oggetto
 
imposta preventiva (anticipo delle spese processuali),
 
ricorso contro la decisione incidentale emanata il 16 maggio 2019 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-2153/2019).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nell'ambito di un procedimento ricorsuale in materia di riscossione dell'imposta preventiva avviato dalla A.________ SA e da B.________ dinanzi al Tribunale amministrativo federale, detta autorità, con decisione incidentale del 16 maggio 2019 ha, tra l'altro, invitato i ricorrenti a versare, entro il 6 giugno 2019, un anticipo di fr. 10'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese processuali poste a loro carico.
 
2. Seguendo l'indicazione dei rimedi di diritto contenuta nella sopramenzionata decisione incidentale, i ricorrenti hanno presentato il 20 maggio 2019 dinanzi al Tribunale federale un ricorso. Facendo valere di non disporre di mezzi finanziari sufficienti, in particolare perché i loro beni sono tuttora sequestrati e considerando la richiesta sproporzionata, segnatamente perché sono pendenti altri due ricorsi concernenti cause legate a quella in esame e che per le tre vertenze (come risulta dai documenti allegati) sono stati chiesti complessivamente fr. 30'000.-- per le presunte spese, i ricorrenti domandano che la pronuncia contestata sia annullata, che sia sostituita con una nuova richiesta ridotta a fr. 3'500.-- e che venga loro assegnato un nuovo termine per provvedere al versamento.
 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
3. Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_952/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 3 e riferimento; vedasi anche sentenza 2C_100/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale - non motivata - concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di esenzione rispettivamente di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 al. 2 LTF).
 
4. Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Giudice presidente della Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF).
 
5. Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
 
1. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale, Corte I, per essere trattato quale domanda di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzie delle spese processuali.
 
2. La procedura concernente la causa 2C_475/2019 viene stralciata dai ruoli.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4. Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 22 maggio 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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