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Informationen zum Dokument  BGer 2C_469/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_469/2019 vom 22.05.2019
 
 
2C_469/2019
 
 
Sentenza del 22 maggio 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2019
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.529).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 27 marzo 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.________, cittadino germanico (1980), contro la risoluzione emanata il 3 ottobre 2018 dal Consiglio di Stato che confermava la decisione emanata il 7 dicembre 2017 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli aveva revocato, per motivi di ordine pubblico, il permesso di domicilio UE/AELS di cui beneficiava.
 
2. Con ricorso in materia di diritto pubblico datato 16 maggio 2019 e spedito il giorno successivo A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale, chiedendone l'annullamento nonché il conferimento dell'effetto sospensivo al proprio gravame.
 
Non sono stati ordinati atti istruttori. Il Tribunale cantonale amministrativo è stato unicamente invitato a comunicare la data della notifica della sentenza querelata, inviata per raccomandata e il numero di riferimento di detto invio.
 
3. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
 
 
4.
 
4.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Inoltre, secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge (...) sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. L'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
 
4.2. Come emerge dall'estratto " Track and Trace ", cioè dal tracciamento degli invii della Posta svizzera, la sentenza emanata il 27 marzo 2019 dal Tribunale cantonale amministrativo è stata intimata per raccomandata al qui ricorrente il giorno successivo, cioè il 28 marzo 2019. L'avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale il 29 marzo 2019 dove l'invio raccomandato è stato ritirato il 1° aprile 2019. In applicazione dell'art. 100 cpv. 1 LTF il termine di ricorso, computato dal 2 aprile 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) e sospeso dal 14 al 28 aprile 2019 (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) è venuto pertanto a scadere il 16 maggio 2019. Il presente gravame, di medesima data ma spedito il 17 maggio 2019, è pertanto tardivo e sfugge quindi ad un esame di merito.
 
5. Infine, nel gravame nulla viene addotto che potrebbe essere interpretato come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (al riguardo vedasi DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
 
 
6.
 
6.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
6.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
 
7. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 22 maggio 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Zünd
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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