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Informationen zum Dokument  BGer 5A_380/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_380/2019 vom 17.05.2019
 
 
5A_380/2019
 
 
Sentenza del 17 maggio 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2019
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.48).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nell'esecuzione promossa da A.________ nei confronti di B.________ per l'incasso di fr. 32'401.-- oltre interessi, in data 9 maggio 2018 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni dopo aver accertato che l'escusso non possedeva beni pignorabili (la sua autovettura, segnatamente, essendo priva di valore commerciale).
 
Con sentenza 11 aprile 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto un ricorso 25 maggio 2018 di A.________, annullando l'attestato di carenza di beni ed il relativo verbale di pignoramento limitatamente all'autovettura dell'escusso (dispositivo n. 1.1) e facendo ordine all'ufficio di esecuzione di pignorare tale autovettura e di emettere un nuovo verbale di pignoramento (dispositivo n. 1.2). I Giudici cantonali hanno in particolare osservato che al pignoramento eseguito l'11 aprile 2018 l'escusso è stato validamente rappresentato dalla sua curatrice (nominata in via cautelare il 28 febbraio 2018), che l'ammontare delle spese di locazione mensili dell'escusso (fr. 1'750.--) corrisponde alla documentazione agli atti e che non risulta che l'escusso abbia attualmente un conto di risparmio né che sua moglie disponga di un reddito. Essi hanno invece considerato che l'autovettura dell'escusso non può essere ritenuta impignorabile, non potendosi presumere che il ricavo della sua realizzazione non permetta di coprire le spese (v. art. 92 cpv. 2 LEF).
 
2. Con ricorso in materia civile 8 maggio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiararla nulla, subordinatamente di annullarla, ad eccezione del dispositivo n. 1.2.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel suo rimedio al Tribunale federale la ricorrente sostiene, in sostanza, che gli elementi relativi al calcolo del minimo vitale dell'escusso sarebbero stati accertati in modo arbitrario e che la curatela in favore di quest'ultimo sarebbe stata istituita "in modo fraudolento", riproponendo quindi in larga misura le censure già sollevate dinanzi all'autorità di vigilanza. Il gravame si esaurisce tuttavia in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dai Giudici cantonali e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 17 maggio 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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