VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_50/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_50/2019 vom 02.05.2019
 
 
9C_50/2019
 
 
Sentenza del 2 maggio 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
 
Glanzmann, Parrino,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
 
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (rendita di invalidità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 dicembre 2018 (32.2018.7).
 
 
Fatti:
 
A. Con decisione del 14 febbraio 2011 e rinvio alla sua precedente decisione del 1° settembre 2009, l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha riconosciuto ad A.________, nato nel 1987, da ultimo attivo come tuttofare in un esercizio pubblico, il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 2008 al 30 aprile 2009 per le conseguenze di un infortunio stradale che gli ha causato la perdita dell'occhio sinistro e un danno permanente alla spalla sinistra. L'UAI non è entrato in materia su due successive domande di rendita con decisioni del 1° giugno 2011 e 19 novembre 2012. Il 20 aprile 2015 A.________ ha inoltrato una nuova domanda di rendita AI. Dopo avere ordinato una perizia presso il Servizio di accertamento medico (SAM; rapporto del 14 settembre 2016), e interpellato il proprio servizio medico (rapporti dei dott. B.________ e C.________ del 10 gennaio e 21 novembre 2017), con decisione del 27 novembre 2017, l'UAI ha respinto la domanda.
1
B. Il 15 gennaio 2018 A.________ si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Con giudizio del 5 dicembre 2018 la Corte cantonale ha respinto il ricorso.
2
C. A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale chiede, in via principale, di riconoscergli una rendita intera d'invalidità, nonché le misure a sostegno della reintegrazione professionale e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'UAI per ulteriori accertamenti dal punto di vista psichiatrico.
3
 
Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
4
 
Erwägung 2
 
2.1. Il litigio verte sul diritto dell'assicurato a una rendita dell'assicurazione invalidità, come pure al riconoscimento di misure a sostegno della reintegrazione professionale. Quest'ultima conclusione non è tuttavia motivata. Il Tribunale federale non entrerà quindi in materia sul diritto alla misure di reintegrazione professionale, limitando il suo esame al diritto alla rendita.
5
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi giurisprudenziali in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA), i compiti del medico al fine di tale valutazione, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg; cfr. ugualmente 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232), segnatamente di quelli fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. art. 59 cpv. 1 bis LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
6
 
Erwägung 3
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione dell'UAI del 27 novembre 2017, che respingeva la domanda di rendita, fondandosi sulle conclusioni della perizia del SAM del 14 settembre 2016. Secondo i giudici cantonali, l'interessato nonostante i diversi disturbi psichici (in sostanza, disturbo post-traumatico da stress, episodio depressivo lieve, episodio singolo di disturbo depressivo maggiore, pregresso politrauma su incidente stradale con perdita dell'occhio sinistro e limitazione all'arto superiore sinistro), avrebbe potuto riprendere un'attività adeguata al suo stato di salute all'80% dal dicembre 2010 e al 75% dal maggio 2015. I giudici cantonali hanno confermato questa valutazione anche dopo avere preso conoscenza del rapporto del dott. D.________ del 12 gennaio 2018, regolarmente sottoposto al dott. C.________, del proprio Servizio medico, il quale, il 29 gennaio 2018, ha ritenuto che quel rapporto non comportava alcuna novità rispetto al precedente rapporto sempre del dott. D.________ del 9 novembre 2017, peraltro già esaminato nella sua presa di posizione del 21 novembre 2017. Ne risulterebbe una perdita di guadagno insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità.
7
3.2. Il ricorrente fa valere che i giudici cantonali hanno accertato i fatti in modo inesatto. Come si evince dai due rapporti del Dott. D.________ del 9 novembre 2017 e 12 gennaio 2018, egli presenterebbe un'incapacità lavorativa totale, prevalentemente per motivi psichici. A mente dell'insorgente, i giudici cantonali hanno riconosciuto a torto un valore probante decisivo alla perizia del SAM, in particolare a quella del medico psichiatra E.________ dell'8 agosto 2016, e non ai rapporti del dott. D.________. L'insorgente contesta inoltre la valutazione del Servizio medico dell'UAI espressa nei rapporti del 21 novembre 2017 e 29 gennaio 2018 del dott. C.________. Viene anche censurato il fatto che il Tribunale cantonale non si sia nemmeno espresso sui rapporti del dott. F.________ del 11 aprile e 20 maggio 2008 (recte: 15 gennaio 2008). Il ricorrente menziona in fine di essersi recato in Kosovo dove i medici interpellati gli hanno confermato di non potere curare l'affezione all'occhio sinistro.
8
4. Le constatazioni del Tribunale cantonale sul danno alla salute, la capacità lavorativa e la sua esigibilità sono una questione di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che può essere controllata dal Tribunale federale solo nei limiti descritti al consid. 1 di cui sopra. Ora, le censure formulate dal ricorrente in merito alla sua capacità lavorativa residua sono in larga parte di natura appellatoria e per questo motivo sfuggono al potere di esame del Tribunale federale.
9
Il ricorrente stesso ammette che i rapporti del dott. D.________ non mettono in evidenza una diagnosi diversa da quella formulata dai medici del SAM ma se ne discostano solo per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua. I giudici cantonali, riferendosi alla perizia del SAM, hanno ritenuto che la privazione di un occhio e il danno permanente all'arto superiore sinistro non erano incompatibili con l'esercizio di un'attività di sostituzione che tenga conto di queste limitazioni. Dal punto di vista somatico, il rendimento sarebbe limitato al massimo al 20% dal dicembre 2010 (perizia reumatologica del dott. G.________ del 22 giugno 2016). Il ricorrente invoca sopratutto un'ulteriore incapacità lavorativa dal punto di vista psichico. Gli argomenti fatti valere non permettono di discostarsi dalla valutazione dei giudici cantonali: l'interessato non precisa per esempio, perché si dovrebbe dare più peso ai rapporti del dott. D.________. Il semplice fatto che il dott. D.________ sia anch'egli titolare di una specializzazione in psichiatria, come la dott. E.________, che lo ha esaminato per conto del SAM, non gli conferisce alcuna autorità superiore per la valutazione. La dott. E.________ ha debitamente tenuto conto che l'assicurato soffre di un disturbo da stress post-traumatico e di una depressione lieve (con l'eccezione di un singolo episodio di depressione maggiore), per la quale l'assicurato non ha tuttavia intrapreso alcuna terapia. Contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, non si vede perché il rifiuto di seguire una terapia sia nel suo caso da ascrivere alla sua patologia. Un peggioramento è intervenuto da un punto di vista psichiatrico, ma tale da giustificare un'incapacità lavorativa del 20% a partire dal mese di maggio 2015 (si veda perizia E.________, pag. 10), globalmente del 25%. Il ricorrente non fa alcun cenno a questo peggioramento, né indica che questo comporterebbe una capacità lavorativa maggiore. Il riferimento ai rapporti del dott. F.________ non sono peraltro rilevanti perché risalgono al 2008, periodo molto anteriore alla presente vertenza. Inoltre, la documentazione proveniente dal Kosovo, datata 19 dicembre 2018, non può essere presa in considerazione, perché posteriore al giudizio cantonale (art. 99 LTF). Alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela integralmente infondato.
10
5. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
11
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 2 maggio 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).