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Informationen zum Dokument  BGer 8C_866/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_866/2018 vom 02.05.2019
 
 
8C_866/2018
 
 
Sentenza del 2 maggio 2019
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Maillard, Presidente,
 
Heine, Viscione,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Nora Jardini Croci Torti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione (idoneità al collocamento),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 novembre 2018 (38.2018.40).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Con decisione del 7 aprile 2017, confermata su opposizione il 12 settembre 2017, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha dichiarato A.________, nata nel 1967, inidonea al collocamento dal 14 marzo 2017, poiché ha interrotto un programma di occupazione temporaneo (POT) e ha iniziato un'attività indipendente di vendita di accessori per cani e gatti.
1
A.b. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 20 febbraio 2018 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
2
A.c. Con sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ contro il giudizio cantonale, per violazione delle regole sulla ricusazione e rinviato la causa alla Corte cantonale per nuova decisione.
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B. Statuendo sul rinvio, il Tribunale cantonale delle assicurazioni con giudizio del 5 novembre 2018 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio cantonale sia annullato e che sia dichiarata idonea al collocamento dal 14 marzo 2017 al 31 gennaio 2018.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
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1.2. A norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato violerebbe il diritto. Ciò significa che la parte ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116). Nella misura in cui la ricorrente critica il giudizio impugnato, essendo di gran lunga simile al precedente, il ricorso è inammissibile. Essa si limita in sostanza a esprimere un'impressione in maniera apodittica, senza sostanziare in che cosa consista la violazione del diritto.
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1.3. Il ricorso è altresì inammissibile, nella misura in cui è censurato in sede federale il contenuto della decisione su opposizione. Dinanzi al Tribunale federale può essere infatti oggetto di impugnazione unicamente il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 2 LTF).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordati lo svolgimento della procedura, le disposizioni legali e la prassi sull'idoneità al collocamento, ha ripreso le dichiarazioni della ricorrente espresse dinanzi all'amministrazione il 15 marzo 2017, il 28 marzo 2017 e il 6 luglio 2017. La Corte cantonale sulla base degli atti al fascicolo ha rilevato che la ricorrente già nell'autunno 2015 aveva manifestato l'idea di avviare l'attività legata al mondo degli animali. Tale intenzione è stata riferita in occasione di un colloquio nell'aprile 2016. I primi giudici hanno rinviato al messaggio di posta elettronica del 3 marzo 2017 in cui ella ha rifiutato di frequentare un programma di occupazione temporaneo. Lo stesso è stato frequentato unicamente per tre giorni in quanto incompatibile con l'attività indipendente. Pur avendo dichiarato di svolgere tale occupazione come hobby, la Corte cantonale ha rilevato che la ricorrente ha pubblicizzato la propria attività, partecipando anche a diverse manifestazioni. I giudici ticinesi hanno altresì accertato che lo sforzo nelle ricerche di impiego si sia limitato a candidature spontanee. Tenuto conto che il rischio imprenditoriale non può essere ribaltato sull'assicurazione contro la disoccupazione, la Corte cantonale ha concluso per l'inidoneità al collocamento della ricorrente.
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2.2. La ricorrente ricorda la genesi dell'attività di guadagno intermedio da lei svolta e contesta gli accertamenti della Corte cantonale. Ella non avrebbe agito di sua spontanea iniziativa, ma sempre su precise indicazioni dell'ufficio regionale di collocamento (URC) e della Cassa. L'attività indipendente non è del resto mai stata la sua priorità, avendo esercitato la stessa nel garage della propria abitazione. La ricorrente aveva indicato l'inizio dell'attività a maggio 2016, poiché solo da quel momento ha conseguito un reddito. La ricorrente sottolinea che la tipologia delle ricerche di lavoro non deve avere alcuna valenza per l'esito della controversia, avendo dichiarato sempre la massima disponibilità e avendo svolto ricerche in vari ambiti. Ella era collocabile, benché la consulente dell'URC avesse rifiutato di tenere conto di alcuni annunci come ricerche di lavoro. In ogni caso la ricorrente ricorda che la partecipazione al POT l'avrebbe di fatto obbligata a chiudere l'attività indipendente e quindi la possibilità di svolgere il proprio guadagno intermedio. A torto, la Corte cantonale ha concluso che tale occupazione fosse in espansione.
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2.3. Per prassi invalsa, lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'impiego meno retribuito (sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3).
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2.4. L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una questione di diritto. Essa si fonda su accertamenti di fatto di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1). Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448).
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2.5. La ricorrente tende a riproporre una propria versione dei fatti, ma non tenta in alcun modo di dimostrare l'insostenibilità degli accertamenti operati dalla Corte cantonale. Infatti, dai fatti accertati risulta che è la ricorrente ad aver interrotto un POT per concentrarsi per sua scelta autonoma e libera, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni, sulla sua attività indipendente. Per quanto di rilievo, si può far capo ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).
14
 
Erwägung 3
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, illustrati l'art. 27 LPGA e la prassi sviluppata dal Tribunale federale, ha osservato che un'eventuale dichiarazione erronea proferita dall'autorità permette solo a determinate e precise condizioni di tutelare la buona fede dell'assicurato. Nel caso concreto, i giudici ticinesi hanno ritenuto che non sarebbe comunque soddisfatto il presupposto secondo cui l'errata o la mancata informazione deve avere indotto l'assicurata ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio. Essi hanno concluso che non potesse vedere in che cosa sia consistito il comportamento pregiudizievole dell'amministrazione. La Corte cantonale ha rimarcato che comunque la ricorrente non avrebbe cambiato atteggiamento se avesse saputo previamente delle conseguenze dell'avvio di un'attività indipendente.
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3.2. La ricorrente lamenta ancora una violazione dell'art. 27 LPGA. Nella fattispecie, sottolinea che la collaboratrice dell'URC non l'ha resa attenta sulle conseguenze di un'attività lavorativa rispetto all'idoneità al collocamento. Ricordando svariati episodi, mette in luce la superficialità e l'incapacità di gestione dei casi operata dall'amministrazione.
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3.3. Diversamente da quanto pare pretendere la ricorrente, secondo l'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere le maggiori prestazioni possibili (sentenze 9C_557/2010 del 7 marzo 2011 consid. 4.4 e 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2, entrambe con riferimenti). A ciò si aggiunga che un'informazione scorretta potrebbe aprire unicamente la strada a prestazioni nell'ipotesi in cui l'assicurato dimostra di essere in buona fede (DTF 131 V 472 consid. 5 pag. 480; cfr. anche sentenza 8C_433/2014 del 16 luglio 2015 consid. 3). In base ai fatti accertati in maniera non manifestamente inesatta (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), la ricorrente non dimostra in alcun modo la sua buona fede. Dal fascicolo non risulta del resto che la ricorrente abbia chiesto all'amministrazione consulenza, ma piuttosto che ha sempre inteso imporre le sue scelte. Alla luce della volontà dimostrata di voler continuare l'attività indipendente, non si può concludere che la ricorrente avrebbe adottato un comportamento differente, tenuto conto oltretutto che si trattava della seconda volta a breve distanza di tempo che l'assicurata ha rifiutato di partecipare a un POT. Anche in questa evenienza, si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale, che non necessitano di ulteriori complementi (art. 109 cpv. 3 LTF).
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4. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
 
Lucerna, 2 maggio 2019
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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