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Informationen zum Dokument  BGer 5A_326/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_326/2019 vom 01.05.2019
 
 
5A_326/2019
 
 
Sentenza del 1° maggio 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
D.________,
 
patrocinato dall'avv. Umberto De Martino,
 
opponente,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
annullamento di un'esecuzione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2019
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.89).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 4 ottobre 2018 D.________ ha introdotto un ricorso contro il precetto esecutivo che l'Ufficio di esecuzione di Lugano gli ha notificato nell'esecuzione promossa da A.A.________ per l'incasso di fr. 100.-- oltre interessi.
 
Con scritto 9 gennaio 2019 A.A.________ ha chiesto di annullare le spese relative al precetto esecutivo, precisando di avere nel frattempo fatto emettere un nuovo precetto esecutivo contro X.________ per il medesimo importo. Con ulteriore scritto 17 gennaio 2019 egli ha chiesto l'emanazione da parte dell'autorità di vigilanza di una " risoluzione definitiva ".
 
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha interpretato tali scritti quale sostanziale acquiescenza al ricorso (dietro annullamento delle spese esecutive relative all'esecuzione promossa per errore contro D.________, anziché contro X.________) e con sentenza 4 aprile 2019 ha quindi dato atto dell'annullamento dell'esecuzione e delle connesse spese e ha stralciato la causa dai ruoli.
 
2. Con ricorso 23 aprile 2019 A.A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Il ricorrente ha inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ".
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
Con il medesimo allegato A.A.________ e la di lui moglie hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 4 aprile 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale rimedio è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_327/2019 pronunciata in data odierna).
 
3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto al ricorrente (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito ad egli sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
 
 
4.
 
4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e di vari funzionari cantonali).
 
4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il rimedio qui all'esame si esaurisce in una confusa e generica contestazione del giudizio cantonale, senza alcun serio confronto con l'argomentazione dell'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
 
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dal ricorrente, che non ha comunque dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dal ricorrente dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 1° maggio 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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