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Informationen zum Dokument  BGer 2C_373/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_373/2019 vom 30.04.2019
 
 
2C_373/2019
 
 
Sentenza del 30 aprile 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Aubry Girardin, Stadelmann,
 
Cancelliere Ermotti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Amministrazione federale delle contribuzioni,
 
Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale,
 
ricorrente,
 
contro
 
C.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Giovanni Molo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assistenza amministrativa (CDI CH-ES),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2019 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-3377/2018).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Il 25 luglio 2017, l' 
 
A.________ è assoggettato all'imposta in modo illimitato nel Canton Ticino.
 
1.2. Con decisione dell'8 maggio 2018, l'AFC ha accordato all'autorità richiedente l'assistenza amministrativa in particolare quanto alla trasmissione delle informazioni ottenute dalla C.________ SA. Contro questa decisione, A.________ e la C.________ SA hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
 
Con sentenza del 3 aprile 2019 (A-3377/2018), il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso della C.________ SA e annullato la decisione dell'8 maggio 2018. L'autorità precedente si è fondata, in sintesi, sulla sentenza emanata lo stesso giorno in seguito al ricorso interposto da A.________ (A-3374/2018), che accoglieva il gravame in quanto la domanda dell'autorità richiedente non permetteva di controllare la plausibilità del domicilio fiscale dell'interessato in Spagna e, pertanto, il rispetto del principio della rilevanza verosimile, di modo che la decisione dell'AFC violava l'art. 25bis della Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.933.21; CDI CH-ES). Il Tribunale amministrativo federale ha rinviato alla motivazione esposta nella suddetta sentenza.
 
1.3. Il 18 aprile 2019, l'AFC ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3 aprile 2019, emanata nella causa che la vedeva opposta a C.________ SA. La ricorrente domanda l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma della propria decisione dell'8 maggio 2018. In via subordinata, postula il rinvio della causa al Tribunale amministrativo federale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
 
1.4. In parallelo, l'AFC ha parimenti presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3374/2018 del 3 aprile 2019, la quale ammetteva il ricorso formato da A.________. Con sentenza odierna, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto la questione giuridica sollevata non rientrava nell'ambito dell'art. 84a LTF (sentenza 2C_371/2019 del 30 aprile 2019).
 
2. La motivazione giuridica sulla quale si è fondato il Tribunale amministrativo federale per accogliere il ricorso di C.________ SA è identica a quella della sentenza che accoglie il ricorso di A.________ contro la decisione dell'AFC dell'8 maggio 2018. Il ricorso dell'AFC presso il Tribunale federale nella causa che la vede opposta a C.________ SA è pure basato sugli stessi argomenti giuridici esposti nel ricorso che l'AFC ha interposto nella causa 2C_371/2019 e invoca la stessa questione giuridica d'importanza fondamentale.
 
In siffatte circostanze, questa Corte si limiterà a rinviare ai motivi della propria sentenza odierna 2C_371/2019 e alla conclusione della stessa, secondo la quale la questione sollevata dall'AFC non rientra nell'ambito dell'art. 84a LTF.
 
3. Visto quanto precede, il presente ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 107 cpv. 3 LTF in relazione con l'art. 42 cpv. 2 LTF, fermo restando che, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
 
Non vengono prelevate spese (art. 66 cpv. 4 LTF). Nemmeno sono assegnate ripetibili, dal momento che non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non vengono prelevate spese, né assegnate ripetibili.
 
3. Comunicazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, al patrocinatore dell'opponente e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 30 aprile 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Ermotti
 
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