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Informationen zum Dokument  BGer 2C_371/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_371/2019 vom 30.04.2019
 
 
2C_371/2019
 
 
Sentenza del 30 aprile 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Aubry Girardin, Stadelmann,
 
Cancelliere Ermotti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Amministrazione federale delle contribuzioni,
 
Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Giovanni Molo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assistenza amministrativa (CDI CH-ES),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2019 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-3374/2018).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Il 25 luglio 2017, l' 
 
A.________ è assoggettato all'imposta in modo illimitato nel Canton Ticino.
 
1.2. Con decisione dell'8 maggio 2018, l'AFC ha accordato all'autorità richiedente l'assistenza amministrativa. Contro questa decisione, A.________ ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
 
Con sentenza del 3 aprile 2019 (A-3374/2018), il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione dell'8 maggio 2018. L'autorità precedente ha ritenuto, in sintesi, che la richiesta formulata dall'  Agencia Tributaria spagnola non adempiva la condizione della rilevanza verosimile. In effetti, l'autorità richiedente non aveva fornito alcuna spiegazione in merito ai motivi per i quali considerava che A.________ era assoggettato all'imposta in Spagna nel periodo in questione. La semplice asserzione che l'interessato aveva un "  tax adress in Spain " (sic), in mancanza di altre indicazioni, era insufficiente in presenza di una situazione che poteva potenzialmente comportare un conflitto di competenza fiscale. L'affermazione dell'AFC secondo la quale l'autorità spagnola avrebbe indicato "diversi elementi secondo cui il ricorrente [era] da considerare assoggettato all'imposta spagnola" (sentenza impugnata, pag. 9) non era sufficiente, dal momento che ciò non risultava dai documenti agli atti. Non era quindi possibile controllare la plausibilità della domanda, di modo che, dando seguito alla richiesta, l'AFC aveva violato il principio della rilevanza verosimile ai sensi dell'art. 25bis della Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.933.21; CDI CH-ES).
 
1.3. Il 18 aprile 2019, l'AFC ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui domanda l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma della propria decisione dell'8 maggio 2018. In via subordinata, la ricorrente postula il rinvio della causa al Tribunale amministrativo federale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
2. Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatta condizione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 410), a meno che ciò non sia manifesto (sentenze 2C_594/2015 del 1o marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69 ma in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 del 24 settembre 2015 consid. 1.3 non pubblicato in DTF 141 II 436). Giusta l'art. 84 cpv. 2 LTF, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. Tale eventualità non dev'essere ammessa con leggerezza; il Tribunale federale dispone al riguardo di un vasto potere d'apprezzamento (DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342 seg.). Quanto alla questione giuridica d'importanza fondamentale, essa presuppone che la decisione litigiosa sia determinante per la prassi; tale è segnatamente il caso quando il problema giuridico sollevato è suscettibile di ripresentarsi nei medesimi termini in svariati casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342 seg. e le referenze citate; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 410). Si deve in ogni caso trattare di una questione giuridica la cui portata è importante per la prassi (cf. in particolare le sentenze 2C_749/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 3.1 e 2C_370/2018 del 4 maggio 2018 consid. 3).
 
3. La ricorrente ammette che la giurisprudenza (DTF 142 II 161) si è già pronunciata sugli elementi che devono essere menzionati in presenza di un conflitto di residenze fiscali. Essa sostiene tuttavia che il Tribunale federale non si sarebbe mai interrogato sulla questione di sapere se il semplice fatto che lo Stato richiedente affermi che esiste un domicilio fiscale sul proprio territorio è sufficiente sotto il profilo della rilevanza verosimile. Questa questione rivestirebbe un'importanza fondamentale, dato il numero di richieste nelle quali esiste un potenziale conflitto quanto alla competenza fiscale.
 
3.1. Il principio della rilevanza verosimile e la sua portata sono stati definiti in maniera dettagliata dalla giurisprudenza (DTF 144 II 206 consid. 4.2 e 4.3 pag. 214 seg. e le sentenze citate). Inoltre, come menzionato dalla stessa ricorrente, il Tribunale federale si è già pronunciato sulla portata di tale principio quanto alle indicazioni che lo Stato richiedente deve fornire quando deposita una domanda riguardante una persona che è ugualmente assoggettata illimitatamente in Svizzera. Da questa giurisprudenza risulta, in sintesi, che una domanda di assistenza amministrativa internazionale può avere come scopo di chiarire la residenza fiscale di una persona (cf. DTF 142 II 161 consid. 2.2.2 pag. 170 seg.). Il fatto che tale persona sia assoggettata all'imposta in modo illimitato in Svizzera non si oppone di primo acchito a una domanda di questo tipo (cf. DTF 142 II 218 consid. 3.7 pag. 230). Per contro, quando una domanda di assistenza riguarda una persona considerata da ognuno dei due Stati contraenti come un proprio residente fiscale, il ruolo della Svizzera in quanto Stato richiesto si limita, allo stadio dell'assistenza amministrativa, alla verifica del fatto che il criterio di assoggettamento invocato dallo Stato richiedente faccia parte dei criteri previsti nella norma convenzionale applicabile alla determinazione della residenza fiscale (DTF 142 II 161 consid. 2.2.2 pag. 170 seg.; richiamata recentemente nella sentenza 2C_625/2018 del 1o febbraio 2019 consid. 3.2 destinata alla pubblicazione). Vero è che, in queste sentenze, lo Stato richiedente aveva presentato uno o più criteri che permettevano di stabilire una residenza fiscale sul proprio territorio.
 
3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall'AFC, la questione di sapere se, in assenza di indicazione esplicita da parte dello Stato richiedente di uno dei criteri enumerati nella disposizione topica (nella fattispecie l'art. 4 CDI CH-ES) per determinare la residenza fiscale della persona oggetto della richiesta, quest'ultima debba essere accolta o respinta sotto il profilo della rilevanza verosimile, non è una questione giuridica d'importanza fondamentale. Non è infatti possibile rispondere a tale questione in modo assoluto, in quanto essa dipende dalle circostanze. È così perfettamente concepibile che una richiesta possa essere giudicata come verosimilmente rilevante in assenza di qualsiasi indicazione, perché il contesto suggerisce chiaramente un domicilio fiscale nello Stato richiedente, di modo che pretendere da quest'ultimo un'indicazione esplicita supplementare costituirebbe un formalismo eccessivo. Inversamente, secondo il contenuto del dossier, un'altra richiesta potrebbe essere respinta sotto il profilo della rilevanza verosimile a causa dell'assenza di una menzione esplicita dei criteri di assoggettamento da parte dello Stato richiedente. Ora, per definizione, le questioni di apprezzamento, che dipendono dalle circostanze del caso di specie, non costituiscono delle questioni giuridiche d'importanza fondamentale (cf. sentenza 2C_975/2018 del 7 novembre 2018 consid. 4.2).
 
3.3. Per il resto, il dossier non contiene alcun elemento che indichi in modo manifesto la presenza di un'altra questione giuridica di importanza fondamentale o di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84a LTF.
 
4. Visto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 107 cpv. 3 LTF in relazione con l'art. 42 cpv. 2 LTF, fermo restando che, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
 
Non vengono prelevate spese (art. 66 cpv. 4 LTF). Nemmeno sono assegnate ripetibili, dal momento che non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non vengono prelevate spese, né assegnate ripetibili.
 
3. Comunicazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, al patrocinatore dell'opponente e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 30 aprile 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Ermotti
 
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