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Informationen zum Dokument  BGer 9C_887/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_887/2018 vom 25.04.2019
 
 
9C_887/2018
 
 
Sentenza del 25 aprile 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (procedura cantonale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 novembre 2018 (32.2018.133).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Il 9 maggio 2018 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni per adulti presentata da A.________, nato nel 1970. L'invio raccomandato non è stato ritirato dall'assicurato.
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A.b. Il 4 giugno 2018 A.________ ha presentato un ricorso per denegata/ritardata giustizia al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, lamentando in particolare di non aver ancora ricevuto la decisione dell'UAI. Il 10 settembre 2018 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso. Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la pronuncia cantonale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 9C_719/2018 del 21 novembre 2018.
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B. Il 13 agosto 2018 A.________ ha presentato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione dell'UAI emanata il 9 maggio 2018. Con giudizio del 15 novembre 2018 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile le domande di ricusazione/astensione e per tardività del ricorso non è entrata del rimedio cantonale.
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C. Il 20 dicembre 2018 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo sostanzialmente, tra l'altro, che il giudizio cantonale sia annullato e la causa sia rinviata al Tribunale cantonale delle assicurazioni per nuova decisione, ossia l'esperimento di una nuova perizia medica rispettosa del principio di imparzialità ed equità.
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Diritto:
 
1. La cancelliera Cometta Rizzi non fa parte della Corte giudicante e quindi la domanda di ricusazione nei suoi confronti è priva d'oggetto. Per il resto, come noto al ricorrente, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale, di quelli della Corte cantonale nonché di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note, sono inammissibili (cfr. da ultimo sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019).
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Erwägung 2
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2.2. Giova ricordare che, confrontato con una decisione di inammissibilità del ricorso cantonale, il Tribunale federale non entra nel merito della controversia, ma deve limitarsi a rinviare la causa all'autorità inferiore per riesame e nuova decisione (DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48). Il ricorrente per lo più si diffonde su questioni di merito o che esulano la presente controversia. In tale misura, il ricorso è già inammissibile. Per il resto, per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). Per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.).
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Erwägung 3
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamata la LPGA e la prassi giudiziaria, ha ricordato innanzitutto che il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni e il termine non è prorogabile. La Corte cantonale ha osservato che l'onere della prova sull'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne le conseguenze giuridiche. I primi giudici hanno sottolineato che la prova della notifica può risultare anche dall'insieme delle circostanze. Passando al caso concreto, essi hanno osservato che il ricorrente sapeva dell'emanazione a breve di una decisione sulla domanda di rendita e che la stessa sarebbe stata inviata dopo la presa di posizione dell'UFAS avvenuta il 26 aprile 2018. I giudici ticinesi non hanno dato credito ai pretesi errori di servizio della Posta Svizzera e della circostanza che il ricorrente non avrebbe ricevuto l'avviso di ritiro. Posto che la decisione amministrativa è stata notificata il 19 maggio 2018, siccome il termine di ricorso iniziava a decorrere dal giorno successivo, il ricorso del 13 agosto 2018 è stato dichiarato tardivo. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, a titolo abbondanziale, ha soggiunto che, pur volendo dare atto del mancato inoltro dell'avviso di ritiro, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto fare presente ciò in occasione di una telefonata all'UAI avvenuta l'11 giugno 2018. Ribadito il principio della buona fede, secondo la Corte cantonale il ricorrente non appena avesse avuto dei sospetti dell'esistenza della decisione avrebbe dovuto informarsi senza indugio. Anche sotto questo profilo il ricorso cantonale si è confermato tardivo.
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3.2. Il ricorrente in maniera alquanto confusa contesta l'operato dell'UAI e dei propri funzionari, dando semplicemente una propria versione dei fatti. Censura che l'UAI non abbia inviato immediatamente per posta A la lettera raccomandata ritornata all'amministrazione, poiché non ritirata. Lamenta altresì, senza motivare conformemente al rito, una violazione del principio della buona fede da parte delle autorità ticinesi, di un eccesso di formalismo, del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e dell'art. 6 § 1 CEDU. Ritiene in definitiva che i magistrati e i funzionari ticinesi abbiano commesso svariate violazione dei doveri di servizio e alcuni reati penali. Ora, quando la decisione impugnata poggia su una doppia motivazione una indipendente dall'altra, come nel caso in rassegna, il giudizio impugnato è annullato soltanto se entrambe le motivazioni si rivelano contrarie al diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti). Il ricorrente pare dimenticare che il Tribunale federale di principio è vincolato dai fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non pretende che l'accertamento secondo cui egli avrebbe ricevuto l'avviso di ritiro sia manifestamente inesatto. Nemmeno censura l'insostenibilità dell'accertamento della telefonata avvenuta con l'UAI l'11 giugno 2018 e che a quel momento sapeva, facendosi parte diligente, che l'emanazione della decisione dell'UAI sarebbe avvenuta in prossimità della presa di posizione resa dall'UFAS. Le tesi ricorsuali si avverano quindi integralmente inammissibili.
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4. Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è inammissibile.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 25 aprile 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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