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Informationen zum Dokument  BGer 1C_562/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_562/2018 vom 02.04.2019
 
 
1C_562/2018
 
Decreto del 2 aprile 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Muschietti, in qualità di
 
Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
tutti patrocinati dall'avv. Mattia Bordignon e dalla
 
MLaw Fabiana Ferrari,
 
ricorrenti,
 
contro
 
D.________AG,
 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Marazzotta,
 
opponente,
 
Municipio di X.________,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Licenza edilizia per la posa di un impianto per la
 
telefonia mobile,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 settembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto
 
n. 52.2016.466).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 14 settembre 2018, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato da A.________, B.________, C.________ e altre persone contro una decisione con cui il Consiglio di Stato ha accolto un'impugnativa di D.________AG avverso una risoluzione del Municipio di X.________, che aveva negato la licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile;
 
che A.________, B.________ e C.________ hanno impugnato questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale del 25 ottobre 2018, chiedendo di annullarla e di confermare il diniego della licenza edilizia;
 
che, su istanza dei ricorrenti, con decreti del 19 novembre 2018 e del 25 febbraio 2019 la procedura ricorsuale è stata sospesa dal Giudice dell'istruzione, dapprima fino al 18 febbraio 2019 e in seguito fino al 31 marzo 2019;
 
che con scritto del 27 marzo 2019 le parti hanno comunicato congiuntamente di avere raggiunto un accordo nel senso che l'opponente ritira la domanda di costruzione oggetto del gravame e rinuncia alla licenza edilizia, e che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono compensate;
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che l'accordo tra le parti comporta la rinuncia al progetto edilizio litigioso e rende pertanto privo d'oggetto il ricorso, ciò che implica quindi lo stralcio dai ruoli della causa in esame;
 
che, secondo l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite;
 
che in considerazione della suddetta comunicazione congiunta delle parti si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) e di non assegnare ripetibili della sede federale;
 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1. Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1C_562/2018 è stralciata dai ruoli.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, all'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 aprile 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione:  Il Cancelliere:
 
Muschietti  Gadoni
 
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