VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_392/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_392/2018 vom 01.04.2019
 
 
9C_392/2018
 
 
Sentenza del 1° aprile 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
 
Parrino, Moser-Szeless,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Giovanna Petrioli,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 aprile 2018 (31.2017.11-12).
 
 
Fatti:
 
A. Con comunicazione del 25 ottobre 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) ha affiliato i coniugi A.A.________ e B.A.________ quali datori di lavoro di personale domestico con effetto dal 1° marzo 2009. Trattandosi di una semplice comunicazione e non di una decisione, la Cassa ha dichiarato l'opposizione dei coniugi A.A.________ e B.A.________ irricevibile (decisione su opposizione del 3 maggio 2017). Con decisione del 27 ottobre 2016, confermata su opposizione il 3 maggio 2017, la Cassa ha condannato A.A.________ e B.A.________ a pagarle fr. 255.55 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per l'anno 2009 in applicazione dell'art. 52 LAVS.
1
 
B.
 
B.a. A.A.________ e B.A.________ sono insorti davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando l'annullamento della decisione su opposizione del 3 maggio 2017. In parziale riforma della decisione impugnata, con giudizio del 18 aprile 2018, il Tribunale cantonale ha stabilito che solo A.A.________ doveva essere considerato quale datore di lavoro di personale domestico e pertanto debitore dell'importo di fr. 255.55 relativo al periodo 2009.
2
B.b. Da segnalare che con giudizio del 26 marzo 2018, il Tribunale cantonale era giunto alle stesse conclusioni ritenendo A.A.________ unico debitore dei contributi per gli anni 2013 - 2016. La controversia relativa a questo periodo di contribuzione è oggetto di una procedura separata davanti al Tribunale federale (causa 9C_355/2018 evasa in data odierna).
3
C. La Cassa inoltra al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e sussidiario in materia costituzionale chiedendo in via principale di annullare il giudizio cantonale e di confermare la decisione su opposizione del 3 maggio 2017 e in via subordinata, sempre previo annullamento del giudizio cantonale, di rinviare la causa al Tribunale cantonale per nuova decisione.
4
Con risposta del 23 luglio 2018, A.A.________ e B.A.________ propongono di respingere il ricorso mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) rinuncia a prendere posizione.
5
 
Diritto:
 
1. Oggetto del contendere è sapere se anche B.A.________ debba rispondere ai sensi dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 255.55 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per il 2009.
6
 
Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
7
2.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio cantonale relativo a controversie ai sensi dell'art. 52 LAVS è di massima ammissibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
8
Nel caso concreto, il giudizio impugnato condanna solo A.A.________ a pagare un risarcimento danni di fr. 255.55. Tale importo non raggiungendo il valore litigioso minimo di cui all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso, per essere nondimeno ammissibile, deve, come postula la ricorrente medesima, vertere su una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
9
 
Erwägung 3
 
3.1. Secondo la giurisprudenza (fra molte, cfr. DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 343 con riferimenti), una vertenza solleva una questione giuridica d'importanza fondamentale - nozione che deve essere interpretata in maniera molto restrittiva - quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema investita del compito di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale. Il solo fatto che il Tribunale federale non si sia ancora espresso su un caso concreto non è sufficiente a qualificare tale questione di importanza fondamentale e questa non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con valore di lite sufficiente. La parte ricorrente che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata deve esporre perché ciò sia il caso (sentenza 9C_179/2017 del 15 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).
10
3.2. Nella sua memoria ricorsuale la Cassa pretende che è necessario coordinare l'esito della procedura relativa agli anni 2013 - 2016 (oggetto della causa 9C_355/2018) con quella relativa al 2009, oggetto della presente procedura. Se il presente ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile ma il giudizio del 26 marzo 2018 annullato, ci si troverebbe di fronte a una situazione insoddisfacente perché l'esito delle procedure sarebbe contraddittorio. Ora, il Tribunale cantonale avrebbe potuto evitare questa situazione sospendendo la causa concernente l'anno 2009 in attesa dell'esito della vertenza relativa agli anni 2013 - 2016.
11
3.3. La censura concernente la mancata sospensione della procedura relativa ai contributi 2009 in attesa dell'esito di quella relativa agli anni posteriori non costituisce una questione giuridica d'importanza fondamentale. Prima di tutto va rilevato che la presente procedura riguarda un periodo diverso da quello relativo alla vertenza 9C_355/2018 e che la presente richiesta di risarcimento si fonda su una diversa disposizione legale (art. 52 LAVS) rispetto a quella oggetto della causa 9C_355/2018 (art. 16 LAVS). Non si vede per quale motivo la soluzione dovrebbe essere necessariamente la stessa nei due casi. Inoltre, la decisione di sospendere o meno la procedura relativa al 2009 rientra nel margine di apprezzamento dei giudici cantonali. La sospensione censurata dalla ricorrente non mette in evidenza alcuna questione giuridica ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LTF e neppure sottrae al Tribunale federale la possibilità di decidere una tale questione. Le sentenze 8C_32/2012 del 14 maggio 2012 e 9C_806/2010 del 31 maggio 2011 alle quali si riferisce la ricorrente non sono pertinenti per la risoluzione della presente vertenza. Il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
12
 
Erwägung 4
 
4.1. La ricorrente ha intitolato il suo scritto del 22 maggio 2018 quale "ricorso in materia di diritto pubblico e sussidiario in materia costituzionale".
13
4.2. Di regola il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF è possibile quando il ricorso in materia di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile in applicazione degli art. 72 - 89 LTF, in particolare l'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF per il presente caso. Preliminarmente si rileva la questione della legittimazione a ricorrere della Cassa, quale collettività pubblica (sul tema cfr. DTF 140 I 285 consid. 1.2 pag. 290 segg. con riferimenti) che può restare aperta, visto in ogni modo, come si vedrà di seguito, l'inammissibilità del gravame in relazione all'esigenza di motivazione. Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata solo la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), e questo soltanto alle rigorose condizioni di motivazione stabilite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, cui rinvia l'art. 117 LTF. In tale ambito il Tribunale federale non rivede il diritto d'ufficio ma esamina unicamente le censure invocate e motivate in maniera sufficiente dalla parte ricorrente; in concreto l'atto ricorsuale deve contenere, tra l'altro, una descrizione succinta dei diritti costituzionali o dei principi giuridici violati e precisare in cosa consista la violazione. Le censure devono essere state sollevate in maniera espressa ed esposte in modo chiaro e dettagliato nel ricorso (DTF 142 V 577 consid. 3.2 pag. 579 con riferimento).
14
4.3. Contrariamente a quanto indicato nel titolo del suo scritto del 22 maggio 2018, la ricorrente non ha presentato alcuna motivazione e neppure una conclusione che si riferisca specificatamente al ricorso sussidiario in materia costituzionale. Nel suo scritto censura genericamente l'arbitrio del Tribunale cantonale contestandone l'apprezzamento delle prove. La Cassa pretende che entrambi i coniugi hanno beneficiato delle prestazioni del personale domestico e pertanto dovrebbero essere entrambi considerati datori di lavoro e quindi debitori dei contributi. La causa dovrebbe di conseguenza essere rinviata al Tribunale cantonale affinché emani una nuova decisione tenuto conto dell' "insieme delle circostanze". Con questa argomentazione, la ricorrente non spiega per quali motivi la protezione dall'arbitrio, tutelata dall'art. 9 Cost., dovrebbe intervenire nella fattispecie. Per quanto riguarda questo principio, va precisato che può essere sollevato nel contesto di un ricorso sussidiario in materia costituzionale soltanto in relazione a una violazione di una norma procedurale costituzionale, come ad esempio il diritto di essere sentiti (GIOVANNI BIAGGINI, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3. ed. 2018, n. 4 ad art. 116). Il fatto che anche B.A.________ ha beneficiato delle prestazioni di servizio del personale impiegato non prova ancora che il Tribunale cantonale sia incorso in una violazione di questo principio costituzionale. Anzi, postulando il rinvio della causa al Tribunale cantonale affinché decida alla luce di tutte le circostanze, la ricorrente non dimostra che, nel loro risultato, gli accertamenti del Tribunale cantonale siano arbitrari. Per motivare l'arbitrio non basta semplicemente criticare la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove violino in concreto il principio della protezione dall'arbitrio, in relazione a una norma procedurale costituzionale. Visto quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere ugualmente dichiarato inammissibile.
15
5. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Gli opponenti hanno diritto alle spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
16
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso materia di diritto pubblico è inammissibile.
 
2. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. La ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 2'400.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
5. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al Presidente della Pretura penale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 1° aprile 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).