VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_114/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_114/2019 vom 27.03.2019
 
 
4A_114/2019
 
Decreto del 27 marzo 2019
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ Sagl,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia ed il genio civile (CPC),
 
opponente.
 
Oggetto
 
penalità per lavoro al sabato,
 
ricorso contro il lodo emanato il 4 febbraio 2019 dall'arbitro unico per l'edilizia principale nel
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che la Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia ed il genio civile ha multato la A.________ Sagl per aver svolto lavoro sabatino in violazione del contratto collettivo di categoria;
 
che con lodo 4 febbraio 2019 l'arbitro unico per l'edilizia principale nel Cantone Ticino ha confermato la sanzione;
 
che la B.________ Sagl, rappresentante della A.________ Sagl nella procedura arbitrale, ha inoltrato un ricorso 4 marzo 2019 in cui è stato chiesto l'annullamento del lodo;
 
che con decreto 7 marzo 2019, rilevato come l'estensore del gravame non fosse un avvocato nel senso dell'art. 40 LTF, la Presidente della I Corte di diritto civile ha invitato la A.________ Sagl a sanare entro il 22 marzo 2019 la riscontrata irregolarità, firmando il ricorso o facendolo sottoscrivere da un avvocato autorizzato ad esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera;
 
che con scritto 22 marzo 2019 la A.________ Sagl ha chiesto " l'annullamento del ricorso del 4 marzo 2019 introdotto dalla B.________ Sagl ";
 
che tale missiva costituisce un ritiro del ricorso;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie, inutilmente causate dalla B.________ Sagl con l'irrito deposito del gravame in esame, vanno poste a suo carico (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della B.________ Sagl.
 
3. Comunicazione alle parti, all'arbitro unico per l'edilizia principale nel Cantone Ticino e alla B.________ Sagl.
 
Losanna, 27 marzo 2019
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).