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Informationen zum Dokument  BGer 9C_776/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_776/2018 vom 25.03.2019
 
 
9C_776/2018
 
 
Sentenza del 25 marzo 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
patrocinato dall'avv. Lina Ratano,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 20 settembre 2018 (C-1763/2017).
 
 
Visto:
 
il giudizio del 20 settembre 2018 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, che ha respinto il ricorso depositato il 16 marzo 2017 da A.________ contro la decisione del 14 febbraio 2017 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità degli assicurati residenti all'estero gli ha negato il diritto alla rendita d'invalidità,
1
il gravame del 5 novembre 2018 (timbro postale) con cui il ricorrente ha chiesto una rendita intera d'invalidità, in subordine una rendita parziale, come pure di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
2
il decreto del 4 gennaio 2019 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, apparendo le conclusioni del gravame prive di probabilità di successo, e assegnato un primo termine di 14 giorni a ricezione del decreto per versare l'anticipo spese di fr. 800.-,
3
il decreto del 20 febbraio 2019 con il quale è stato impartito ad A.________ un termine suppletorio, scadente l'11 marzo 2019, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
4
 
considerando:
 
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
5
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
6
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
7
che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
8
che il ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lui impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),
9
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibili conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
10
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
11
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 25 marzo 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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