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Informationen zum Dokument  BGer 2C_163/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_163/2019 vom 20.03.2019
 
 
2C_163/2019
 
 
Sentenza del 20 marzo 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sulle imprese artigianali (CV-LIA),
 
patrocinata dall'avv. Anna Grümann.
 
Oggetto
 
Iscrizione all'albo degli artigiani,
 
ricorso contro la decisione emanata il 31 gennaio 2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.162).
 
 
Fatti:
 
A. Il 31 gennaio 2019 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli il gravame esperito il 20 marzo 2018 e completato il 16 aprile 2018 dalla A.________ contro la decisione del 26 febbraio 2018 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sulle imprese artigianali aveva rifiutato d'iscriverla all'albo delle imprese artigianali. La Corte cantonale ha osservato che in seguito all'abrogazione della legge sulle imprese artigianali, il gravame era diventato privo d'oggetto. Osservando che se non fosse diventato privo d'oggetto, molto verosimilmente il gravame sarebbe stato da accogliere per accertata incostituzionalità della legge, la Corte cantonale ha prescisso dal prelevare tasse e spese. Non ha invece accordato ripetibili all'interessata perché non era patrocinata.
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B. Il 12 febbraio 2019 la A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico che ha completato in data 13 marzo 2019, con cui chiede che il giudizio cantonale sia annullato e la causa rinviata al Tribunale cantonale amministrativo affinché statuisca sulla sua richiesta di risarcimento danni. Censura la violazione del suo diritto di essere sentita e un diniego di giustizia.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
 
1. 
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1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
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1.3. Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con il ricorso in materia di diritto pubblico non può essere criticata la violazione del diritto cantonale, di cui è semmai possibile denunciare un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69 e rinvii). L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa, attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 e rispettivi rinvii).
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2. 
8
2.1. Nel caso specifico la ricorrente non illustra in che la decisione di stralciare dai ruoli la sua impugnativa, siccome diventata priva d'oggetto, lederebbe il diritto cantonale procedurale. Allo stesso modo essa non indica perché il fatto di non attribuirle delle ripetibili, visto che non era patrocinata, rappresenterebbe un'applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Al riguardo il suo gravame disattende le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sfugge quindi ad un esame di merito.
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2.2. La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) nonché del divieto del diniego di giustizia (art. 29 cpv. 1 e 6 CEDU) in quanto nella decisione di stralcio, nella quale si limita a dare atto dell'abrogazione della LIA per accertata incostituzionalità, la Corte cantonale non si è pronunciata invece sulla sua domanda di risarcimento danni e per perdita di guadagno né le ha nominato un patrocinatore benché cosciente della sua incapacità ad agire da sola. Sennonché, oltre al fatto che oggetto di disamina in sede cantonale poteva essere unicamente il rifiuto di iscrivere la ricorrente all'albo degli artigiani pronunciato il 26 febbraio 2018 dalla CV-LIA, questi quesiti non sono oggetto dell'attuale contendere, la vertenza potendo riferirsi unicamente alla decisione di stralciare dai ruoli il ricorso diventato privo d'oggetto, ossia all'applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale ciò che, come illustrato in precedenza, sfugge ad un esame di merito (cfr. consid. 2.1). Anche su questi elementi il gravame è irricevibile.
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2.3. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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3. Si prescinde in via del tutto eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 marzo 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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