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Informationen zum Dokument  BGer 1B_119/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_119/2019 vom 13.03.2019
 
 
1B_119/2019
 
 
Sentenza del 13 marzo 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
Oggetto
 
Procedimento penale (stralcio di assessori giurati);
 
ricorso contro la decisione emanata il 4 marzo 2019
 
dalla presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2018.120).
 
 
Considerando:
 
che con decisione del 4 marzo 2019 la presidente della Corte di appello e di revisione penale (CARP), ricordato che le istanze di sostituzione del difensore d'ufficio erano state respinte, ha pure respinto un'istanza di A.________ con la quale questi chiedeva d'intervenire personalmente nella procedura di stralcio degli assessori giurati nell'ambito del procedimento penale a suo carico;
 
che la CARP, richiamato l'art. 128 CPP, ha accertato che il 13 settembre 2018 l'avv. B.________, difensore d'ufficio dell'istante, aveva proceduto allo stralcio di quattro degli assessori giurati estratti il 25 luglio 2018, motivo per cui, per il tramite del suo difensore d'ufficio, l'insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni di giudizio;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106);
 
che disattendendo tale obbligo, il ricorrente non si confronta con l'argomento posto a fondamento del criticato giudizio, segnatamente che nel caso in esame egli, per il tramite del suo difensore d'ufficio, ha potuto partecipare allo stralcio di determinati assessori giurati;
 
ch'egli, diffondendosi su questioni che esulano dall'oggetto del litigio, non dimostra perché questa conclusione sarebbe lesiva del diritto (sulla notifica delle comunicazioni al patrocinatore cfr. l'art. 87 cpv. 3 CPP; DTF 144 IV 64 consid. 2);
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente e, per conoscenza, al suo difensore d'ufficio avv. B.________, al Ministero pubblico e alla presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 marzo 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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