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Informationen zum Dokument  BGer 2C_33/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_33/2019 vom 08.03.2019
 
 
2C_33/2019
 
 
Sentenza dell'8 marzo 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Giudice presidente,
 
Aubry Girardin, Haag,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Permesso di dimora UE/AELS,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 novembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.293).
 
 
Fatti:
 
A. A.________, cittadino spagnolo nato nel..., è giunto in Svizzera il 22 gennaio 2010. In un primo tempo, sulla base della garanzia finanziaria fornita da B.________, con la quale aveva appena avuto un figlio, ha ottenuto un permesso per soggiornare nel nostro Paese senza svolgere nessuna attività lucrativa. Dopo essersi separato dalla compagna ed avere beneficiato a due riprese di permessi di soggiorno di breve durata, è stato quindi posto a beneficio di un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 29 febbraio 2016 per svolgere un'attività lucrativa dipendente.
1
B. Con decisione del 26 aprile 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato a A.________ il rinnovo del permesso di dimora. Alla base del citato provvedimento vi era la constatazione del fatto che egli era stato condannato penalmente e che aveva pure contratto diversi debiti privati. Su ricorso, il diniego del diritto a rimanere in Svizzera è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (12 aprile 2017) che dal Tribunale amministrativo ticinesi (21 novembre 2018).
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C. Il 10 gennaio 2019, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui domanda l'annullamento del giudizio della Corte cantonale, di quello del Consiglio di Stato, e il rinnovo del permesso di dimora. Il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al gravame (18 gennaio 2019) e chiesto alle autorità cantonali la trasmissione degli atti. Non ha per contro ordinato scambi di scritti.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso ordinario è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1). In proposito occorre però rilevare che quando - come nella fattispecie, alla luce della sua nazionalità spagnola - il ricorrente ha in via di principio un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno in base all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il Tribunale federale entra in materia nonostante la clausola citata, trattando la questione dell'effettivo diritto di soggiorno come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329).
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1.2. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), e presentata tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con un interesse legittimo (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile quale ricorso ex art. 82 segg. LTF. La richiesta di annullamento, oltre che del giudizio di ultima istanza, anche della pronuncia del Consiglio di Stato è però inammissibile; quest'ultimo atto è infatti stato sostituito dal giudizio del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144; sentenza 2C_263/2017 del 23 giugno 2017 consid. 1.2).
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Erwägung 2
 
2.1. Confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che viene esaminata solo se sollevata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenza 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014 consid. 2.1). Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene nemmeno conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
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2.2. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una lesione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto deduzioni insostenibili (sentenza 2C_538/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 2.3). In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta a chi insorge argomentare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'influenzare la lite (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.).
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2.3. L'impugnativa adempie alle condizioni di motivazione esposte soltanto in parte. Nella misura in cui non le rispetta, essa non può essere approfondita. Inoltre, dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali viene tra l'altro spiegato che, in assenza di precise censure, segnatamente d'arbitrio, anche aggiunte e precisazioni non possono essere prese in considerazione). Sempre in questo contesto va infine rilevato che nemmeno risultano sostanziate le condizioni per l'assunzione di nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_965/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 2.2 e 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.2).
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3. Il Tribunale amministrativo ha innanzitutto rilevato che la questione dell'applicabilità alla fattispecie dell'accordo sulla libera circolazione delle persone poteva essere lasciata aperta in quanto, in considerazione delle condanne subite dal ricorrente, le condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC per una sua limitazione erano comunque adempiute.
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3.1. Dal giudizio impugnato emerge che l'insorgente ha finora occupato le autorità penali elvetiche nei seguenti termini:
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Decreto d'accusa del 15 novembre 2011: condanna al pagamento di una multa di fr. 400.-- per infrazione alle norme della circolazione stradale.
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Sentenza del 24 luglio 2015 della Corte delle assise criminali: condanna ad una pena detentiva di 26 mesi, di cui 13 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, dopo averlo riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) e complicità in riciclaggio di denaro (il ricorrente è stato in detenzione dal 16 dicembre 2014 al 15 gennaio 2016).
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Decreto d'accusa del 18 aprile 2018: condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.--, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, dopo averlo riconosciuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento del figlio, e pronuncia di un ammonimento formale (pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con sentenza del 24 luglio 2015).
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Decreto d'accusa del 9 agosto 2018: condanna ad una pena detentiva di 6 mesi, con proroga di un anno del periodo di prova decretato il 18 aprile 2018, per lesioni semplici qualificate; a seguito di questa condanna, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione del ricorrente in sezione chiusa fino al 7 febbraio 2019.
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3.2. Ora, tenuto conto dei precedenti penali che sono stati appena indicati, la conclusione dei Giudici ticinesi in merito al rispetto dell'art. 5 allegato I ALC dev'essere condivisa.
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Secondo quest'ultima norma una condanna penale va infatti considerata motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).
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3.2.1. Senza il minimo dubbio, così è però anche nella fattispecie che ci occupa. Come indicato dal Tribunale amministrativo ticinese, alla base della condanna pronunciata il 24 luglio 2015 dalla Corte delle assise criminali vi è in effetti l'alienazione a terze persone di 408 g di cocaina e la detenzione, ai fini dell'alienazione, di 120 g della stessa sostanza, quindi il compimento di atti gravi, che richiedono un apprezzamento del rischio di recidiva altrettanto severo (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1). Sempre in questo contesto, va poi sottolineato che gli atti in questione si sono protratti per un lungo periodo (2012-2014), che all'attività criminosa è stato posto termine solo dalle autorità inquirenti e che il ricorrente ha agito per mero scopo di lucro.
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3.2.2. Nel contempo, occorre rilevare che detta condanna è certo la più grave ma non è l'unica, perché ad essa se ne aggiungono altre: precedenti (15 novembre 2011) e, sopratutto, successive (18 aprile 2018 e 9 agosto 2018), il tutto a dimostrazione del fatto che l'insorgente non vuole o non riesce a rispettare l'ordine pubblico, per il quale egli costituisce pertanto una concreta minaccia. Oltre a essere stato giudicato colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento del figlio, va infatti rilevato che egli ha ferito una terza persona ad un braccio per mezzo di un coltello militare e, per questo motivo, è stato condannato a una pena detentiva da scontare, comminatagli espressamente con l'intento di trattenerlo dal commettere nuovi crimini o delitti.
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3.3. Diversamente da quanto viene sostenuto nel ricorso, le condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC per una valida limitazione di eventuali diritti di soggiorno scaturenti dall'accordo, che non vanno definitivamente accertati nemmeno in questa sede, sono quindi date.
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4. Sempre a differenza di quanto ritenuto dall'insorgente, la sentenza del Tribunale amministrativo ticinese non è d'altra parte criticabile nell'ottica del diritto alla vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU e del principio della proporzionalità.
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4.1. In linea di massima, il solo diritto di visita non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; secondo giurisprudenza, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se esso può venire esercitato nell'ambito di soggiorni brevi, adattandone se del caso le modalità (sentenze 2C_965/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.1 e 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può invece sussistere se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 144 I 91 consid. 5.1 pag. 96 segg.; 140 I 145 consid. 3.2 pag. 147 con ulteriori rinvii; sentenza 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2). Nell'ambito della verifica dell'effettivo sussistere di queste differenti condizioni, occorre procedere a un apprezzamento complessivo dei differenti interessi in discussione (DTF 144 I 91 consid. 5.2 pag. 97 seg.).
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4.2. Come detto, anche in quest'ottica le considerazioni della Corte cantonale, cui può essere rinviato a titolo completivo (art. 109 cpv. 3 LTF), appaiono però corrette e vanno condivise.
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4.2.1. Secondo i fatti accertati nel giudizio impugnato, qui determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2) : il ricorrete ha vissuto con il proprio figlio soltanto durante quattro mesi (febbraio-giugno 2010); non ha finora mai sostenuto né documentato di esercitare regolarmente il diritto di visita e quindi neppure provato l'esistenza di un legame affettivo particolarmente stretto. Oltre a non essere dimostrato un legame affettivo particolarmente stretto, un simile rapporto non è dato neanche dal punto di vista economico, siccome è pure accertato che, benché ne avesse i mezzi, dal febbraio 2015 al marzo 2018 il ricorrente ha omesso di versare i contributi alimentari dovuti.
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4.2.2. L'insorgente, che vive in Svizzera sulla base di un permesso stabile dal marzo 2011, ma che dal febbraio 2016 non dispone più di alcun permesso specifico, ha d'altra parte tenuto un comportamento tutt'altro che irreprensibile. In effetti, e come ampiamente descritto, egli è stato condannato a più riprese per reati anche gravi, commessi in relazione al commercio di stupefacenti e per mero scopo di lucro, di modo che la decisione del suo allontanamento è sorretta da un chiaro interesse pubblico (sentenza 2C_1001/2017 del 18 ottobre 2018 consid. 4.3 e 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015 consid. 3.2.2).
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4.2.3. Come a ragione sottolineato nel giudizio impugnato, l'integrazione del ricorrente dev'essere infine ulteriormente relativizzata: sia dalle sette procedure esecutive aperte a suo carico, per un importo di fr. 3'604.10; sia dai quarantuno attestati di carenza beni accumulati, per un ammontare complessivo di fr. 36'498.60 (sentenze 2C_805/2014 del 4 marzo 2015 consid. 7.1.2; 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1). Non risultando accertati altri impedimenti specifici alla sua partenza rispettivamente al suo trasferimento in Spagna, anche la ponderazione dei differenti interessi in gioco è di conseguenza corretta e il principio della proporzionalità rispettato. Nelle circostanze descritte, l'interesse a restare in Svizzera, dove vive suo figlio, non può in effetti prevalere.
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5. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
26
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
 
Losanna, 8 marzo 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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