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Informationen zum Dokument  BGer 5F_3/2019  Materielle Begründung
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BGer 5F_3/2019 vom 15.02.2019
 
 
5F_3/2019
 
 
Sentenza del 15 febbraio 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
istanti,
 
contro
 
Fiduciaria C.________SA,
 
controparte,
 
III Camera civile del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5D_194/2018 del 21 dicembre 2018.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 5D_194/2018 del 21 dicembre 2018, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 27 novembre 2018 inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ avverso il giudizio 19 ottobre 2018 mediante cui la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha a sua volta dichiarato irricevibile, rispettivamente stralciato dai ruoli, il reclamo 14 settembre 2018 dei predetti coniugi nella causa da essi promossa nei confronti della Fiduciaria C.________SA per ottenere la revoca di quest'ultima quale amministratrice di una proprietà per piani.
 
2. Mediante scritti datati 19 e 28 gennaio 2019 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale chiedendo di riconsiderare la sentenza 5D_194/2018 del 21 dicembre 2018 " secondo art. 121 lett. a-c-d LTF ". Gli istanti hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata, e hanno inoltre invitato il Giudice federale von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio "per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato". Il Tribunale federale ha interpretato tali scritti quale domanda di revisione.
 
Nello scritto 28 gennaio 2019 A.________ e B.________ hanno anche impugnato due sentenze emanate il 16 gennaio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Tali ricorsi sono trattati separatamente (v. incarti 5A_81/2019 e 5A_82/2019).
 
Qui di seguito il Tribunale federale vaglierà unicamente le richieste relative alla domanda di revisione.
 
3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto agli istanti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
 
La domanda di astensione del Giudice federale von Werdt e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla domanda di revisione è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono gli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole - compresa la decisione oggetto della presente domanda di revisione - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sull'istanza all'esame.
 
 
4.
 
Gli istanti contestano la sentenza 5D_194/2018 del 21 dicembre 2018 "secondo art. 121 lett. a-c-d LTF".
 
Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).
 
Nel caso concreto, per quanto è dato di capire, gli istanti sostengono che nella sentenza 5D_194/2018 del 21 dicembre 2018 il Tribunale federale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle richieste contenute "esplicitamente nel reclamo del 14 settembre 2018" volte in particolare ad ottenere l'astensione del Giudice federale von Werdt e della Cancelliera Antonini dal giudizio e a conoscere in via anticipata la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie.
 
Gli istanti tuttavia non si preoccupano di indicare con precisione dove, nel ricorso 27 novembre 2018 indirizzato al Tribunale federale (il riferimento al reclamo 14 settembre 2018 essendo manifestamente errato), essi avrebbero formulato tali richieste. Insufficientemente motivata, la domanda di revisione non può essere esaminata nel merito (art. 42 cpv. 2 LTF).
 
5. Da quanto precede discende che la domanda di revisione si rivela inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
 
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dagli istanti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole della domanda di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie, per poter eventualmente ritirare la domanda di revisione, è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dagli istanti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati. Peraltro, anche quando l'ammontare è stato loro comunicato mediante richiesta di anticipo, essi si sono limitati a non pagarlo, senza prevalersi della facoltà di ritirare il ricorso, rispettivamente la domanda di revisione (v. ad esempio sentenza 4A_631/2018 del 5 febbraio 2019).
 
6. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 5D_194/2018 del 21 dicembre 2018 (art. 42 cpv. 7 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria degli istanti è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti.
 
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 febbraio 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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