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Informationen zum Dokument  BGer 6B_136/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_136/2019 vom 12.02.2019
 
 
6B_136/2019
 
 
Sentenza del 12 febbraio 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 12 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto
 
n. 60.2018.230).
 
 
Considerando:
 
che A.________ ha presentato il 17 aprile 2018 una querela penale nei confronti di B.________ per i titoli di diffamazione e di calunnia in relazione a delle espressioni scritte da quest'ultimo che sarebbero state lesive dell'onore della querelante;
 
che, con decisione del 22 agosto 2018 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei reati prospettati;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 12 dicembre 2018, la CRP ha respinto il reclamo, ritenendo meritevole di tutela la decisione del magistrato inquirente;
 
che A.________ impugna con un ricorso del 30 gennaio 2019 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione;
 
che, in via subordinata, la ricorrente chiede di rinviare gli atti al Ministero pubblico per la continuazione del procedimento penale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la ricorrente si limita a richiamare la sua veste di querelante, di danneggiata e di accusatrice privata nel procedimento penale;
 
che non spiega tuttavia, né sostanzia, quali pretese civili intende fare valere in relazione con le espressioni scritte dall'opponente e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che nella fattispecie l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, laddove richiama la sua veste di querelante, la ricorrente sarebbe legittimata ad adire il Tribunale federale, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
 
che questa ipotesi non entra però qui in considerazione, siccome non sono invocate irregolarità concernenti il suo diritto di querela (cfr. art. 30 segg. CP);
 
che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
 
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
 
che, richiamando l'art. 29 Cost., la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere sufficientemente motivato la propria decisione;
 
che questa censura tende a rimettere in discussione la valutazione di merito contenuta nel giudizio impugnato, ciò che la ricorrente non è abilitata a fare, difettandole la legittimazione;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 febbraio 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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