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Informationen zum Dokument  BGer 5A_8/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_8/2019 vom 31.01.2019
 
 
5A_8/2019
 
 
Sentenza del 31 gennaio 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Confederazione Svizzera,
 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni del
 
Cantone Ticino,
 
e dalla Cassa del Tribunale federale,
 
2. B.________ AG,
 
3. C.________,
 
4. Stato del Cantone Ticino,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del
 
Cantone Ticino,
 
e dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
 
5. Comune di X.________, rappresentato dall'Ufficio contribuzioni,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 dicembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.50).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. In data 9 maggio 2018 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha emesso il verbale di pignoramento a favore del gruppo 2 composto delle esecuzioni promosse nei confronti di A.________ dalla Confederazione Svizzera, da B.________ AG, da C.________, dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune di X.________ e ha notificato a D.________ SA il pignoramento della rendita d'invalidità LAINF dell'escussa (pari a fr. 2'674.-- mensili) per la parte eccedente il suo minimo esistenziale determinato in fr. 590.10.
 
2. Con sentenza 3 dicembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 25 maggio 2018 introdotto da A.________ avverso il predetto verbale di pignoramento.
 
L'argomento - sollevato non nel ricorso, ma con scritti 5 ottobre 2018 e 29 ottobre 2018 - dell'incompetenza territoriale dell'UE per il motivo che l'escussa si sarebbe trasferita in Croazia con effetto dal 31 dicembre 2017, è stato ritenuto irricevibile, siccome tardivo, ed anche infondato, poiché non è stato dimostrato che il trasferimento sia avvenuto già in quella data e che al momento della notifica degli avvisi di pignoramento il domicilio dell'escussa fosse quindi già all'estero, per cui le esecuzioni del gruppo 2 vanno in ogni modo proseguite al suo precedente domicilio in Svizzera (v. art. 53 LEF). I Giudici cantonali hanno inoltre respinto la censura di violazione del diritto di essere sentita dell'escussa, osservando come le siano stati notificati ben 13 avvisi di pignoramento e come la sua rappresentante legale abbia potuto partecipare attivamente alla procedura di pignoramento.
 
Nel merito, la Corte cantonale ha in particolare confermato che la rendita d'invalidità LAINF in discussione - sostitutiva del reddito da lavoro - è limitatamente pignorabile nel senso dell'art. 93 LTF (e non impignorabile giusta l'art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF, come preteso dall'escussa).
 
3. Con ricorso in materia civile datato 23 dicembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, postulando di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla. La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al suo ricorso.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
4.
 
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
4.2. Nel rimedio all'esame l'insorgente ribadisce che il procedimento in esame sarebbe inefficace "in applicazione dell'art. 53 LEF in ragione dell'avvenuto trasferimento di domicilio della ricorrente a far tempo dal 31 dicembre 2017 in Croazia" e che la predetta rendita d'invalidità LAINF sarebbe assolutamente impignorabile. Rimprovera all'autorità di vigilanza, segnatamente, di averle negato il diritto di essere sentita, il diritto ad un equo processo ed il "diritto ad essere tutelata dagli abusi e arbitri e dinieghi di giustizia" e di aver violato il principio del divieto di reformatio in peius.
 
Il ricorso si appalesa di primo acchito inammissibile nella misura in cui non è rivolto contro la sentenza 3 dicembre 2018, bensì contro il provvedimento 9 maggio 2018 dell'UE (v. art. 75 cpv. 1 LTF) oppure contro la sentenza 28 luglio 2016 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (v. sentenza 5A_748/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 3-4). Per il resto, il rimedio si esaurisce in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dai Giudici cantonali, senza alcun effettivo confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 31 gennaio 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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