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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1053/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_1053/2018 vom 31.01.2019
 
 
5A_1053/2018
 
 
Sentenza del 31 gennaio 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
provento del pignoramento e pagamento della pigione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 dicembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.73).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 25 giugno 2018 A.________ ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) di liberare le rendite pignorate a suo carico a concorrenza di fr. 1'800.-- per pagare la pigione relativa al mese di luglio 2014 del suo appartamento sito a X.________, rispettivamente di direttamente pagare esso stesso tale importo. Con decisione 2 luglio 2018 l'UE ha respinto la richiesta, rilevando che la locatrice non gode di alcun privilegio nei confronti dei creditori pignoranti.
 
2. Mediante ricorso 31 luglio 2018 A.________ ha ribadito la propria richiesta, facendo valere che la pigione rientra nel suo minimo vitale, " trattandosi del diritto fondamentale alla casa ". Con sentenza 3 dicembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso di A.________, osservando come l'appartamento sito a X.________ non le risulti in ogni modo più indispensabile nel senso dell'art. 93 LEF, dato che in data 5 ottobre 2018 ella ha notificato all'UE il trasferimento del proprio domicilio in Croazia. Secondo i Giudici cantonali, il provvedimento dell'UE (perlomeno al momento attuale) non presta quindi il fianco alla critica.
 
3. Con ricorso in materia civile 24 dicembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
4.
 
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
4.2. La ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali di aver violato gli art. 8 (uguaglianza giuridica) e 9 Cost. (divieto dell'arbitrio) per aver trattato l'argomento del suo trasferimento all'estero in modo diverso in due sentenze che la concernono: nella sentenza 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 essi avrebbero infatti ritenuto che tale fatto non fosse stato dimostrato, mentre nella sentenza 15.2018.73 qui impugnata lo avrebbero usato "come fosse vero" per respingere la richiesta di pagamento di una pigione arretrata.
 
Nella sentenza 15.2018.50 i Giudici cantonali si sono tuttavia limitati a constatare che non fosse stato dimostrato che la ricorrente si fosse trasferita in Croazia già con effetto dal 31 dicembre 2017 (v. sentenza 5A_8/2019 pronunciata in data odierna consid. 2). La motivazione ricorsuale è pertanto del tutto inadeguata a sostanziare la violazione dei diritti costituzionali invocati (v. art. 106 cpv. 2 LTF).
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 31 gennaio 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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