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Informationen zum Dokument  BGer 1C_51/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_51/2019 vom 30.01.2019
 
 
1C_51/2019
 
 
Sentenza del 30 gennaio 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Max Bleuler,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
procedimento amministrativo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
 
(inc. n. 52.2018.287).
 
 
Considerando:
 
che A.________ è proprietaria di un fondo a Sant'Antonino, sito fuori della zona edificabile sul quale sorgono un'abitazione, un'autorimessa, una cantina e un portico;
 
che successivamente alla revisione generale del 2004 delle stime immobiliari di tutti i Comuni ticinesi, il fondo è stato oggetto di un aggiornamento particolare, nell'ambito del quale l'Ufficio cantonale di stima (UCS) nel 2013 ne ha determinato un valore ufficiale di stima di fr. 190'790.--;
 
che, per quanto qui interessa, in seguito a un decreto legislativo governativo, l'UCS ha aggiornato le stime, fissando quella del citato fondo in fr. 224'775.--;
 
che con decisione del 9 marzo 2018 l'UCS ha respinto un reclamo della proprietaria volto a ridurre la stima in fr. 126'604.--, giudizio confermato dal Tribunale di espropriazione e, infine, con sentenza del 6 dicembre 2018, dal Tribunale cantonale amministrativo;
 
che avverso questa pronuncia A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla e di ridurre la stima in fr. 126'604.--:
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
 
che la ricorrente inoltra a torto un ricorso simultaneo ai sensi dell'art. 119 LTF, ritenuto che nella fattispecie è chiaramente dato il ricorso in materia di diritto pubblico non essendo in presenza di nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, motivo per cui il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta l'art. 113 LTF è inammissibile;
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106);
 
che disattendendo tale obbligo, la ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a fondamento del criticato giudizio, segnatamente che nel caso in esame si è in presenza di un aggiornamento intermedio dei valori ufficiali di stima, fondato su fattori di carattere generale ma non su fattori individuali sui quali ella insiste, e quindi non di un aggiornamento particolare, motivo per cui i motivi da lei addotti, riferibili unicamente al suo fondo, non possono essere considerati nel quadro di questa procedura;
 
che la ricorrente non censura neppure la tesi secondo cui la percentuale fissata per il Comune di Sant'Antonino non è stata contestata, ragione per cui non può più essere rimessa in discussione;
 
che per questi motivi anche la questione pianificatoria dell'attribuzione del suo fondo alla zona non edificabile non è decisiva;
 
che la ricorrente fa valere a torto un diniego di giustizia perché la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto di asserite esfiltrazioni provenienti al suo dire dai camini dei gas di scarico della galleria di base Alp Transit, questione che esula dalla procedura di aggiornamento intermedio, come la questione di precisare alla ricorrente, peraltro assistita da un legale, nell'ambito di quali procedure addurre le sue obiezioni;
 
che le disquisizioni ricorsuali sulle modalità d'impaginazione della sentenza impugnata e il relativo numero di pagine, con riferimento alla protezione dell'ambiente e all'importo della tassa di giustizia di fr. 1'500.--, definito esorbitante senza tuttavia tentare di dimostrarne l'arbitrarietà (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124), sono irricevibili;
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 gennaio 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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