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Informationen zum Dokument  BGer 6F_42/2018  Materielle Begründung
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BGer 6F_42/2018 vom 29.01.2019
 
 
6F_42/2018,
 
 
6F_43/2018
 
 
Sentenza del 29 gennaio 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Oberholzer, Muschietti,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
6F_42/2018
 
A.A.________,
 
istante,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
controparte,
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
 
e
 
6F_43/2018
 
A.A.________e B.A.________,
 
istanti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
controparte,
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
6F_42/2018
 
Domanda di revisione della sentenza 6B_1015/2018
 
del 2 novembre 2018 del Tribunale federale svizzero,
 
6F_43/2018
 
Domanda di revisione della sentenza 6B_1060/2018
 
del 9 novembre 2018 del Tribunale federale svizzero.
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 30 agosto 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un reclamo di A.A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico a seguito di una denuncia penale presentata dal reclamante nei confronti della Giudice di pace supplente del circolo di X.________.
1
Con sentenza 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.A.________ contro la sentenza della CRP. Ha ritenuto che il ricorso non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF.
2
B. Con sentenza del 31 agosto 2018 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un appello di B.A.________ contro un giudizio della Pretura penale che la riconosceva autrice colpevole di ripetuta diffamazione.
3
Con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, poiché parimenti non motivato in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, un ricorso presentato da A.A.________ e da B.A.________ contro la sentenza della CARP.
4
C. Il 14 dicembre 2018 A.A.________ e B.A.________ hanno chiesto la revisione delle sentenze 6B_1015/2018 e 6B_1060/2018 del Tribunale federale. Gli istanti postulano inoltre di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
5
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
6
 
Diritto:
 
1. I motivi di revisione, sollevati in un unico allegato, sono identici per entrambe le sentenze del Tribunale federale in questione. Si giustifica quindi di trattare le domande di revisione congiuntamente, in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC).
7
2. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 4F_16/2018 del 31 agosto 2018 consid. 1.1 e rinvii).
8
 
Erwägung 3
 
3.1. Gli istanti invocano il motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF, lamentando la mancata ricusazione del Presidente e del cancelliere che componevano la Corte giudicante sia nella causa 6B_1015/2018 sia nella causa 6B_1060/2018, decise entrambe secondo la procedura semplificata dell'art. 108 lett. b LTF.
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3.2. Giusta l'art. 121 lett. a LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale. Nell'ambito dei rispettivi ricorsi al Tribunale federale, gli istanti avevano però già chiesto l'astensione dei componenti della Corte giudicante. Nelle sentenze 6B_1015/2018 e 6B_1060/2018, il Tribunale federale ha rilevato che la domanda di astensione era formulata in maniera generica, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, ed era pertanto irricevibile. Lamentando nuovamente la mancata ricusazione del Presidente e del cancelliere della Corte giudicante, sostanzialmente per il fatto che precedenti doglianze dei ricorrenti sono state disattese, essi rimettono quindi in discussione i citati giudizi del Tribunale federale: ciò è tuttavia improponibile nell'ambito di una domanda di revisione. L'art. 121 lett. a LTF concerne infatti innanzitutto eventuali motivi di ricusazione scoperti soltanto dopo la chiusura del procedimento dinanzi al Tribunale federale (art. 38 cpv. 3 LTF). Nella fattispecie, simili motivi non sono seriamente addotti dagli istanti, sicché il Presidente e il cancelliere in questione possono partecipare anche al presente giudizio (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).
10
 
Erwägung 4
 
4.1. Richiamando l'art. 121 lett. c e d LTF, gli istanti contestano l'ammontare delle spese giudiziarie (fr. 800.--) poste a loro carico in entrambe le sentenze. Criticano inoltre il fatto che la composizione della Corte giudicante non sia stata comunicata loro preventivamente. Essi lamentano inoltre ritardi nell'evasione di un'istanza di revisione presentata in sede cantonale, addebitando manchevolezze generiche alla Presidente della CARP. Ribadiscono inoltre la richiesta di ricusazione del Presidente della CRP.
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4.2. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se esso non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF), oppure se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF). Non è ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando quindi indecise determinate richieste dei ricorrenti (cfr. sentenza 2F_20/2012, citata, consid. 2.1). La revisione non è in particolare data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenza 2F_20/2012, citata, consid. 2.1).
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Con le esposte argomentazioni, gli istanti non sostanziano un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. c e d LTF, ma si limitano nuovamente a rimettere in discussione in modo generico le sentenze 6B_1015/2018 e 6B_1060/2018 del Tribunale federale, criticando segnatamente il fatto che i loro ricorsi non siano stati vagliati nel merito. Ribadiscono inoltre le contestazioni rivolte alle autorità giudiziarie cantonali e concernenti varie procedure svolte o pendenti in sede cantonale. Nei citati giudizi, il Tribunale federale ha tuttavia spiegato le ragioni per cui i ricorsi non adempivano i requisiti di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e si appalesavano di conseguenza inammissibili. Ciò in particolare anche con riferimento ai pretesi motivi di ricusa sollevati nei confronti dei magistrati cantonali e ai rimproveri di ritardata o denegata giustizia concernenti procedimenti penali pendenti dinanzi al Ministero pubblico. Il Tribunale federale ha altresì rilevato che le critiche generiche concernenti le procedure avviate in sede cantonale esulavano dall'oggetto del litigio ed erano quindi improponibili. Quanto alla richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte giudicante, il Tribunale federale ha rinviato a precedenti sentenze che già riguardavano i ricorrenti.
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Peraltro, dichiarando interamente inammissibili i ricorsi dei coniugi A.________, con le sentenze 6B_1015/2018 e 6B_1060/2018 il Tribunale ha statuito sull'insieme delle conclusioni ricorsuali, ciò che esclude un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. c LTF (cfr. sentenza 1F_16/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 3, in: SJ 2008 I pag. 465 segg.). D'altra parte, il rifiuto del Tribunale federale di esaminare nel merito le censure sollevate dai ricorrenti non è dovuto a una svista e non costituisce una mancata presa in considerazione di fatti rilevanti che risultano dagli atti ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF (cfr. sentenza 2F_20/2012, citata, consid. 2.1).
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5. Ne segue che le domande di revisione devono essere respinte. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli istanti (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Le cause 6F_42/2018 e 6F_43/2018 sono congiunte.
 
2. Le domande di revisione sono respinte.
 
3. La domanda di assistenza giudiziaria degli istanti è respinta.
 
4. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.-- sono poste in solido a carico degli istanti.
 
5. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali e alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 gennaio 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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