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Informationen zum Dokument  BGer 6B_688/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_688/2018 vom 28.01.2019
 
 
6B_688/2018
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Rüedi, Muschietti,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Ivan Paparelli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Tentata guida in stato di inattitudine,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 29 maggio 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2018.29+43).
 
 
Fatti:
 
A. In seguito a una segnalazione, il 22 agosto 2016 alle ore 23:30 la polizia comunale di X.________ è giunta sul piazzale adibito a parcheggio della ex caserma di Y.________. Una vettura VW Polo con i fari accesi era ferma contro un'automobile VW Touran regolarmente parcheggiata e contro cui la prima era andata a sbattere. Seduto al posto del conducente della Polo, gli agenti hanno trovato A.________ addormentato, con le chiavi della vettura introdotte nel blocco di accensione e il contatto inserito. Nella Touran non vi era per contro nessuno.
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B. In relazione a questi fatti, il 24 ottobre 2016 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di A.________ per titolo di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione stradale, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 240.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 1'200.--.
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C. Dopo aver prospettato alle parti l'esame dell'imputazione di guida in stato di inattitudine nella forma del reato tentato, con sentenza del 22 novembre 2017 il Presidente della Pretura penale ha prosciolto A.________ dall'accusa di infrazione alle norme della circolazione. Lo ha invece ritenuto autore colpevole di tentata guida in stato di inattitudine e gli ha inflitto una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 240.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 1'000.--.
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D. Adita da A.________, con sentenza del 29 maggio 2018 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il suo appello, confermando sia la condanna sia la pena pronunciate in prima istanza.
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E. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, il suo proscioglimento dall'imputazione di tentata guida in stato di inattitudine e un'indennità di fr. 11'103.05, oltre a fr. 2'374.80 corrispondenti alle spese sostenute nell'ambito della procedura dinanzi a questo Tribunale.
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Con decreto presidenziale del 29 agosto 2018 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso.
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La CARP ha rinunciato a formulare osservazioni sul gravame, rinviando ai considerandi del suo giudizio, mentre il Ministero pubblico non ha dato alcun seguito all'invito a esprimersi sul ricorso.
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Diritto:
 
1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, perché inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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2. Dopo aver rilevato che il piazzale in cui il ricorrente è stato rinvenuto dormiente al volante della vettura è sottratto alla circolazione pubblica e aver di conseguenza escluso l'applicazione diretta della LCStr, la CARP ha osservato che un tentativo di guida in stato di inattitudine è possibile anche su un fondo di questo genere, se accertato che l'autore intendeva immettersi e circolare su strade pubbliche ai sensi della LCStr. Al termine dell'esame degli indizi agli atti, l'autorità cantonale ha stabilito che il 22 agosto 2016 l'insorgente è salito a bordo del suo veicolo in stato di ebrietà, con un tasso alcolemico di 1,74 grammi per mille, e ha acceso il motore con l'intenzione di recarsi al proprio domicilio, andando a collidere nella manovra di partenza con un'altra automobile parcheggiata vicino. Sulla base di questi fatti, la CARP ha ritenuto il ricorrente autore colpevole di tentata guida in stato di inattitudine.
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3. Per l'insorgente l'accertamento dei fatti operato dalla CARP sarebbe manifestamente errato, in quanto privo di riscontri agli atti, fondato su mere ipotesi e finanche in contrasto con le evidenze istruttorie. Sostiene che il tasso alcolemico non sarebbe stato validamente accertato, atteso che la prova del sangue non sarebbe stata disposta dal magistrato inquirente. Egli non avrebbe poi mai acceso il motore, che in effetti sarebbe stato trovato spento, né avrebbe avuto l'intenzione di mettersi alla guida, volendo unicamente dormire nel proprio veicolo nell'ottica di evitare di incorrere in potenziali violazioni delle norme sulla circolazione stradale. La collisione, infine, sarebbe da ricondurre al moto per inerzia della vettura, come ricostruito attraverso la relazione tecnica non confutata da alcun atto istruttorio.
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3.1. Giova innanzitutto ricordare che, giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3). Per quanto attiene più in particolare alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
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3.2. Il contestato accertamento del tasso alcolemico sfugge all'esame di questo Tribunale per il mancato esaurimento delle istanze ricorsuali (v. art. 80 LTF). Il ricorrente non sostiene di aver criticato l'utilizzabilità della prova su cui poggia tale accertamento dinanzi all'autorità cantonale, né lamenta un diniego di giustizia per il mancato esame della relativa censura da parte della CARP. Solleva la questione per la prima volta in sede federale. La giurisprudenza riconosce certo la possibilità di formulare nuove censure davanti al Tribunale federale nel caso in cui l'autorità precedente disponeva di un pieno potere d'esame in fatto e in diritto, ma purché il comportamento del ricorrente non appaia contrario al principio della buona fede (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6). Secondo questo principio, sancito nella procedura penale dall'art. 3 cpv. 2 lett. a CPP con riguardo non solo alle autorità penali, ma anche a tutte le parti (DTF 143 IV 117 consid. 3.2), una parte che si accorge, o dovrebbe accorgersi adottando la necessaria diligenza, della violazione di una regola di procedura, relativa ad esempio all'assunzione di una prova (v. sentenza 6B_695/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 10.2.1), non può lasciar seguire il corso del procedimento senza reagire, prevalendosi di un argomento giuridico essenziale solo nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale contro una decisione a lei sfavorevole. Una diversa soluzione favorirebbe unicamente delle manovre dilatorie. Di conseguenza, la parte che rinuncia deliberatamente a far valere la violazione di una regola di procedura dinanzi a un giudice chiamato a statuire, che avrebbe potuto se del caso sanare le conseguenze negative emanando senza ulteriore indugio la sentenza richiesta, perde di massima il diritto di prevalersi di questa lesione dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3). Nella fattispecie l'insorgente, patrocinato sin dall'inizio, non ha mai contestato la prova relativa al suo tasso alcolemico né in corso di istruttoria né dinanzi ai giudici di merito, sollevando ad esempio una questione pregiudiziale (v. art. 339 cpv. 2 lett. d CPP). Prevalersi di questo argomento solo in sede federale risulta contrario al principio della buona fede.
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3.3. La CARP ha accertato che, nonostante il motore dell'auto fosse spento, i fari erano accesi, le chiavi inserite nel blocco di accensione e girate sulla posizione di contatto. Analizzando le fotografie agli atti, ha escluso che l'impatto tra i veicoli potesse essere ricondotto a uno spostamento per inerzia della Polo del ricorrente, come da questi preteso. I segni e i danni, di una certa rilevanza, ai veicoli coinvolti costituiscono la prova che la collisione è avvenuta a una certa velocità, non raggiungibile a una vettura ferma nel piazzale in questione. Negando qualsiasi valenza probatoria alla relazione tecnica allestita dallo stesso insorgente, considerata una mera allegazione di parte, la Corte cantonale non ha dato credito alle sue spiegazioni. Al termine della festa di quella sera, egli si è fatto riaccompagnare da un collega al parcheggio. Per i giudici precedenti, se davvero non avesse voluto rientrare in auto al suo domicilio, a meno di un chilometro di distanza dal piazzale, si sarebbe fatto condurre direttamente a casa o vi si sarebbe recato a piedi, lasciando in loco il veicolo. Il ricorrente ha affermato di voler dormire in macchina per questioni logistiche, così da non avere il problema di recuperare l'automobile l'indomani. Tuttavia, rileva la CARP, a tal fine una passeggiata di una decina di minuti sarebbe bastata e non avrebbe sicuramente costituito un impedimento. L'insorgente non è risultato credibile nemmeno quando ha sostenuto la possibilità di un allentamento del freno a mano dopo averlo inavvertitamente toccato, trattandosi di un'operazione molto difficile da realizzare e tenuto conto che la marcia inserita non consentirebbe uno spostamento non voluto. Ciò posto, i giudici cantonali hanno concluso che il ricorrente ha acceso il motore con l'intenzione di recarsi al proprio domicilio.
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3.4. Queste considerazioni non risultano insostenibili e reggono alle critiche ricorsuali in gran parte di stampo appellatorio. A ragione l'insorgente non contesta che la sua "relazione tecnica" debba essere considerata alla stregua di una semplice dichiarazione di parte (a questo proposito v. DTF 141 IV 369 consid. 6.2). Al riguardo si accontenta di rilevare che non sarebbe stata confutata dagli atti, senza avvedersi che la CARP ne ha evidenziato il carattere scarsamente scientifico, nonché la poca chiarezza dei fatti posti a fondamento di detta relazione, elementi su cui il gravame tace. L'autorità cantonale ha anche illustrato le ragioni per cui va esclusa l'ipotesi di una collisione in seguito a uno spostamento per inerzia della Polo, tra cui una certa importanza dei segni e danni conseguenti all'impatto. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, tali danni sono effettivamente di una data entità, e le fotografie agli atti mostrano chiaramente non solo segni importanti alle vernici delle carrozzerie, ma anche una notevole deformazione del paraurti della Polo. L'addotta assenza di danni al parabrezza e di segni di pneumatici sul suolo non contraddice la conclusione della CARP e infatti nemmeno il ricorrente tenta di spiegare perché dovrebbe. Si limita in sostanza a opporre la propria versione dei fatti a quella ritenuta nella sentenza impugnata, senza sostanziare arbitrio di sorta. Quelle che egli definisce "fantasiose alternative" formulate dai giudici cantonali altro non sono che i motivi che li hanno condotti a qualificare come non credibili le sue dichiarazioni sulle sue intenzioni di quella sera. In proposito però nulla eccepisce, omettendo completamente di confrontarsi con loro e di dimostrarne l'insostenibilità. Infine il fatto che il motore fosse stato trovato spento non esclude che lo abbia acceso, spegnendosi poi una volta che, addormentandosi, ha lasciato il pedale della frizione. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
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4. Il ricorrente lamenta la violazione degli art. 31 cpv. 2 e 91 cpv. 2 LCStr in combinazione con l'art. 22 CP. Sostiene che nella fattispecie non sarebbe stata raggiunta la soglia del tentativo punibile di guida in stato di inattitudine.
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4.1. Le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo (art. 31 cpv. 2 LCStr). Si rende colpevole di guida in stato di inattitudine ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria in particolare chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr). È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, in vigore fino al 30 settembre 2016 [RU 2004 3523]; v. pure art. 2 dell'omonima ordinanza del 15 giugno 2012, in vigore dal 1° ottobre 2016 [RS 741.013]). In virtù del rinvio al CP di cui all'art. 102 n. 1 LCStr, anche il tentativo (art. 22 CP) di guida in stato di inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 2 LCStr è punibile.
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4.2. Pur rilevando le incertezze nel delimitare il tentativo dall'atto preparatorio non punibile (v. art. 260
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4.3. In concreto, secondo gli accertamenti cantonali sfuggiti alle critiche di arbitrio (v. supra condi. 3), il ricorrente è salito sul suo veicolo in stato di ebrietà qualificata (1,74 grammi per mille) e ha acceso il motore con l'intenzione di recarsi al proprio domicilio, andando a collidere nella manovra di partenza con un altro veicolo parcheggiato vicino. Così facendo, egli ha superato lo stadio degli atti preparatori e ha iniziato l'esecuzione del reato. La sua condanna per tentata guida in stato di inattitudine risulta pertanto conforme al diritto. Le censure sollevate al riguardo si dipartono in modo inammissibile dai fatti accertati in sede cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), di modo che non occorre attardarsi oltre.
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5. Infine l'insorgente si duole della violazione degli art. 52 e 53 CP, nella misura in cui la CARP non avrebbe ritenuto adempiuti i relativi presupposti.
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5.1. Giusta l'art. 52 CP, l'autorità competente prescinde segnatamente dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (v. al riguardo DTF 135 IV 130; 139 IV 220). Essa prescinde parimenti dalla punizione se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, purché le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute e l'interesse pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza (art. 53 CP; v. in proposito DTF 139 IV 220; 135 IV 12).
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5.2. Nella fattispecie, condividendo le conclusioni del giudice di primo grado, la Corte cantonale ha considerato che la colpa del ricorrente non potesse essere ritenuta insignificante, malgrado il reato sia rimasto a livello di tentativo. Benché abbia percorso un tratto minimo di strada, il solo fatto di urtare un veicolo la fa apparire al contrario di una certa rilevanza e dimostra che, se non vi fosse stata la collisione ed egli fosse rientrato a casa, avrebbe creato un grave pericolo per gli altri utenti della strada, considerato viepiù lo stato di pesante ubriachezza. Ciò posto e tenuto conto che l'insorgente era intenzionato a guidare il suo veicolo sulla pubblica via con un tasso alcolemico addirittura dell'1,74 grammi per mille, per la CARP l'interesse del pubblico all'attuazione del procedimento penale non può essere definito di scarsa importanza. Le condizioni dell'impunità non sono quindi date né secondo l'art. 52 CP né giusta l'art. 53 CP.
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5.3. In relazione alla mancata applicazione dell'art. 52 CP, il ricorrente rimprovera alla CARP di aver condiviso quanto ritenuto in prima istanza e di essere anche incorsa nell'arbitrio, indicando che egli avrebbe percorso un tratto di strada e ipotizzando scenari che non si sarebbero comunque concretizzati. Rileva che la contestata gravità del reato sarebbe ricondotta a uno stato di pesante ebrezza che, tuttavia, non sarebbe stato validamente accertato. Questo determinerebbe pure e in ogni caso l'adempimento dei presupposti di cui all'art. 53 CP, tenuto conto della lieve entità dei danni cagionati e da lui prontamente risarciti.
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5.4. In merito al suo tasso alcolemico, si può rinviare a quanto suesposto (v. supra consid. 3.2). A causa dell'inammissibilità della relativa censura, tale accertamento rimane vincolante per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF). Nemmeno occorre chinarsi sulla critica di arbitrio relativa al tratto di strada percorso, nella misura in cui il ricorrente non dimostra che l'eliminazione del vizio sia determinante per l'esito del procedimento (v. art. 97 cpv. 1 i.f. LTF e supra consid. 3.1). Per il resto, disattendendo il suo obbligo di motivazione (v. art. 42 cpv. 2 LTF), egli non spiega perché, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, la sua colpa sarebbe in realtà di lieve entità giusta l'art. 52 CP, rispettivamente l'interesse del pubblico all'attuazione del procedimento penale sarebbe di scarsa importanza così come esatto dall'art. 53 lett. b CP. Non si giustifica pertanto di soffermarsi ulteriormente su questi aspetti.
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6. Tenuto conto che la condanna dell'insorgente viene confermata, non vi è spazio per le indennità richieste sulla base dell'art. 429 CPP.
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7. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente. Non si accordano invece ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 gennaio 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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