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Informationen zum Dokument  BGer 4A_645/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_645/2018 vom 16.01.2019
 
 
4A_645/2018
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2019
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
procedura di conciliazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.61).
 
 
Considerando:
 
che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta; 
 
che il ricorso presentato il 3 agosto 2018 al Tribunale federale da A.________ contro tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile con sentenza 9 agosto 2018 perché diretto contro una pronunzia di primo grado;
 
che con sentenza 26 novembre 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha considerato l'impugnativa 20 agosto 2018, uguale a quella in precedenza inviata al Tribunale federale, un reclamo e lo ha dichiarato inammissibile in ragione della sua carente motivazione, il ricorrente non avendo spiegato perché con la sua decisione il Pretore avrebbe applicato in modo sbagliato il diritto o accertato in maniera manifestamente errata i fatti;
 
che con ricorso 6 dicembre 2018 A.________ si è rivolto al Tribunale federale richiamando l'appena menzionata sentenza e altre due pronunzie emanate il medesimo giorno dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi in sostanza dell'agire del giudice di prima istanza e a chiedere la fissazione di un'udienza di conciliazione con il rilascio dell'autorizzazione ad agire;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 gennaio 2019
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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