VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_191/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_191/2016 vom 05.12.2016
 
{T 0/2}
 
5D_191/2016
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________ AG,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 novembre 2016 dalla Camera
 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che mediante sei precetti esecutivi C.________ AG ha escusso i coinquilini A.________ e B.________ per l'incasso delle pigioni di aprile, maggio, giugno e luglio 2016;
 
che con decisioni 5 settembre 2016 e 24 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Locarno ha rigettato in via provvisoria, pressoché integralmente, le opposizioni interposte dagli escussi ai precetti esecutivi;
 
che con sentenza 10 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili i reclami presentati dagli escussi contro le decisioni emesse dal Giudice di pace;
 
che l'autorità cantonale ha sottolineato come i reclami non contenessero conclusioni e nemmeno censure sufficientemente motivate (i reclamanti limitandosi infatti a criticare il comportamento della creditrice procedente) e si fondassero peraltro su allegazioni nuove e quindi inammissibili;
 
che con " ricorso in materia civile " 24 novembre 2016 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
 
che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
 
che nel rimedio all'esame i ricorrenti si limitano - peraltro in modo confuso - a contestare la fondatezza materiale dei crediti posti in esecuzione e a sollevare argomenti contro l'intervenuta disdetta del contratto di locazione, ma omettono del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione cantonale di non entrata in materia dei loro reclami;
 
che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte;
 
che il ricorso si rivela quindi inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 dicembre 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).