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Informationen zum Dokument  BGer 9C_394/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_394/2016 vom 21.11.2016
 
9C_394/2016 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 21 novembre 201
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
 
Parrino, Moser-Szeless,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
patrocinata dall'avv. Mario Verga,
 
Corso San Gottardo 72, 6830 Chiasso,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 aprile 2016.
 
 
Fatti:
 
A. 
1
A.a. La B.________, con sede a U.________ - in precedenza C.________, costituita nel.... - è stata iscritta a registro di commercio dal.... fino alla sua radiazione d'ufficio in data.... in seguito a procedura fallimentare. A.________ è stata socia e gerente con diritto di firma individuale dalla costituzione della società - come pure di quella pregressa - fino alle dimissioni rassegnate il 27 maggio 2013, principalmente per motivi di salute.
2
A.b. Constatato di aver subito un danno, con decisione del 29 maggio 2015 la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: la Cassa) ha chiesto a A.________ il risarcimento di fr. 62'532.35 per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società fallita per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 marzo 2013 e per riprese salariali relative al periodo 2008-2011. In seguito all'opposizione del 25 giugno 2015 dell'interessata, la Cassa ha confermato la propria pronuncia mediante decisione su opposizione del 30 ottobre 2015.
3
B. A.________ si è aggravata il 1° dicembre 2015 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 27 aprile 2016 ha respinto il gravame.
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C. Il 31 maggio 2016 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la sua liberazione dal pagamento dei contributi AVS/AI/IPGA/AD e AF per gli anni 2009-2013 in relazione al fallimento della B.________.
5
 
Diritto:
 
1. Il giudizio impugnato condanna la ricorrente a pagare un risarcimento danni di fr. 62'532.35 ai sensi dell'art. 52 LAVS. Questo importo raggiunge il valore litigioso minimo dinanzi al Tribunale federale (art. 85 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso, che anche per il resto soddisfa i requisiti formali di ricevibilità, è quindi ammissibile (cfr. sentenza 9C_97/2013 del 13 marzo 2013 consid. 1).
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2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (ai sensi degli art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, con riferimento all'esigenza di motivazione prevista all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti).
7
3. 
8
3.1. Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura A.________ debba rispondere ai sensi dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 62'532.35 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 1° gennaio 2009 al 31 marzo 2013, come pure dalle riprese salari per gli anni dal 2008 al 2011, da parte della fallita B.________.
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3.2. Avuto riguardo alle censure sollevate, la ricorrente postula segnatamente per la liberazione dal pagamento dei contributi richiesti sulla base dell'art. 52 LAVS, considerata la presenza di motivi di discolpa, rispettivamente giustificativi idonei a escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni in materia di contributi paritetici, rispettivamente a giustificarla in base a circostanze speciali.
10
 
Erwägung 4
 
4.1. I motivi di discolpa, rispettivamente di giustificazione, sono speciali circostanze che legittimano il datore di lavoro a non versare i contributi (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b pag. 193 seg.; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 seg.). Tale è il caso quando l'inosservanza delle prescrizioni appare, considerate le circostanze, come legittima e non colpevole. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro (DTF 108 V 189 consid. 2b pag. 194; 108 V 183 consid. 1b pag. 187). In assenza di indizi che permettono di concludere che tale condizione è realizzata, la Cassa, che ha constatato che la violazione delle prescrizioni relative ai contributi le ha causato un danno, è legittimata a considerare che il datore di lavoro ha agito intenzionalmente o, quanto meno, per negligenza grave (cfr. DTF 108 V 189 consid. 2b pag. 194). Per completezza si rinvia alla copiosa giurisprudenza federale e cantonale menzionata nel giudizio impugnato ai considerandi 2.7-2.9.
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4.2. Quale circostanza speciale ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (consid. 4.1), la ricorrente ribadisce l'esistenza di una forma di malattia invalidante, l'assenza di formazione specifica e la particolare situazione del settore in cui operava la società.
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4.2.1. La pretesa incapacità di valutare oggettivamente e correttamente le proprie azioni nell'ambito della gestione della B.________, ossia in concreto la presenza di una forma di malattia invalidante, non merita accoglimento in quanto in contrasto con la realtà fattuale. La situazione valetudinaria della ricorrente è stata oggetto di esame approfondito ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali nel marzo 2013 (di seguito: CPAS). I periti del CPAS nelle conclusioni del 2 aprile 2013, posta la diagnosi di agorafobia (ICD 10 F 40.0) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10 F 41.1), hanno riconosciuto alla ricorrente buone competenze cognitive e una capacità lavorativa attuale del 50 % con diminuzione di rendimento e orario pieno. In particolare è stato compiutamente provato che la situazione valetudinaria della ricorrente non era tale da impedirle di lavorare - sebbene con certe limitazioni di rendimento - né di comprendere il proprio ruolo e nemmeno di potersi determinare subito in merito a eventuali dimissioni. Tali conclusioni sono state rese sulla base di accertamenti approfonditi e completi e non vi sono indizi idonei a metterne in discussione il valore probatorio (cfr. DTF 125 V 351 consid. 31 pag. 352). Con il giudizio impugnato la Corte cantonale poteva senza arbitrio considerare la situazione medica chiara e concludere per l'assenza di un motivo idoneo a liberarla dalla responsabilità di versare i contributi paritetici. La ricorrente si limita a riferirsi al certificato del medico curante dott. D.________ del 25 novembre 2015, secondo cui essa non sarebbe stata in grado di valutare la gestione complessiva dal 2008 al 2013 con la diligenza necessaria, concludendo che l'accertamento della sussistenza di una malattia invalidante nel tempo deve liberarla dalla responsabilità. La ricorrente omette tuttavia di considerare che, benché già in cura dal dott. D.________ dal 2006, solo nell'aprile del 2013 - e dunque non prima di allora - il medico curante ha attestato la sua impossibilità di continuare la gestione della società, con le conseguenti dimissioni del 27 maggio 2013.
13
4.2.2. L'esperienza acquisita nell'ambito dell'attività di socia gerente 
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4.2.3. In conclusione alla luce dei fatti accertati, come pure in considerazione dell'apprezzamento delle prove, operati dalla Corte cantonale (cfr. consid. 2 e 4.2.1), la prova di un motivo di discolpa, rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 4.1) fa difetto sia che ci si riferisca alla pretesa malattia invalidante, alla pretesa scarsa di formazione o alle difficoltà del settore, peraltro queste ultime nemmeno motivate (cfr. consid. 2).
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5. La ricorrente sostiene parimenti che il Tribunale cantonale non avrebbe esaminato l'esistenza del nesso di causalità "fra la colpa e le violazioni delle prescrizioni legali". Tale rimprovero è inconsistente. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. ULRICH MEYER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi.
16
 
Erwägung 6
 
6.1. La ricorrente addebita al Tribunale cantonale anche una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per aver rifiutato una nuova perizia psichiatrica necessaria alla valutazione effettiva della sua condizione psichica nell'ambito dell'applicazione dell'art. 52 LAVS.
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6.2. Tale rimprovero non è però pertinente perché se da un lato il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102 seg; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 con riferimenti), d'altra parte tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento carente delle prove, si fonde difatti con il diritto materiale (sull'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236; 131 I 153 consid. 3 pag. 157 con riferimenti). Ora, nella fattispecie, i giudici di prime cure hanno rinunciato a procedere a una nuova perizia in quando hanno ritenuto gli elementi d'ordine medico sufficienti (cfr. consid. 4.2.1). La Corte cantonale poteva dunque senza arbitrio considerare la situazione medica chiara e non necessitante di accertamenti completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali.
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7. Visto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
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8. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 4000.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 21 novembre 2016
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Glanzmann
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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