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Informationen zum Dokument  BGer 1B_424/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_424/2016 vom 17.11.2016
 
{T 0/2}
 
1B_424/2016
 
 
Sentenza del 17 novembre 2016
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Merkli, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Procedimento penale,
 
ricorso contro la decisione emanata il 13 ottobre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico di A.________, per titolo di correità/complicità in truffa e in falsità di documenti riguardo all'allestimento presso un centro di bellezza di fatture false, riportanti trattamenti rimborsati dalle casse malati invece di quelli estetici effettuati, il Procuratore pubblico (PP), in accoglimento parziale di una richiesta del patrocinatore dell'interessato, ha ripetuto in contraddittorio l'audizione di sette clienti.
1
B. Il 9 agosto 2016 il PP ha deciso per contro di non ripetere gli interrogatori degli altri clienti (circa un centinaio), precedentemente sentiti solo dalla polizia, indicando il reclamo quale via d'impugnazione, pur decidendo poi di sospendere fino al 30 settembre 2016 questa decisione per offrire all'inquisito la possibilità di indicare gli obiettivi degli interrogatori richiesti. Un reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 9 agosto 2016 è stato dichiarato irricevibile dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP).
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C. Con un'altra decisione del 4 ottobre 2016 il PP ha confermato che non avrebbe proceduto a ulteriori audizioni. Adita dall'interessato, con decisione del 13 ottobre 2016 (incarto n. 60.2016.288) la CRP ha dichiarato il reclamo irricevibile.
3
D. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di invitare la CRP a esaminare il gravame nel merito.
4
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
5
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e b CPP).
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1.3. Le disquisizioni del ricorrente sul fatto che nel quadro della sentenza del 13 ottobre 2016 (incarto n. 60.2016.288) era impugnata la decisione del PP del 4 ottobre 2016 e non quella anteriore del 9 agosto 2016, come indicato per svista nel rubrum, è ininfluente. Dai considerandi del contestato giudizio risulta infatti chiaramente che i giudici cantonali si sono espressi sulla decisione del 4 ottobre 2016. Nella misura in cui il ricorrente si diffonde sulla sentenza, con la quale la CRP ha respinto il reclamo presentato contro la decisione del 9 agosto 2016, non impugnata, le critiche esulano dall'oggetto del presente litigio: sarebbero comunque inammissibili, in quanto tardive.
8
 
Erwägung 1.4
 
1.5. Le decisioni relative all'assunzione di mezzi di prova non pongono fine al procedimento penale e costituiscono pertanto decisioni incidentali. Contro le stesse, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, requisiti il cui adempimento dev'essere di massima dimostrato dal ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando l'accoglimento del rimedio comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b) : quest'ultima condizione, peraltro non addotta dal ricorrente, manifestamente non è adempiuta in concreto.
9
1.6. Come noto al ricorrente (vedi sentenza 1B_290/2014 del 1° settembre 2014, che lo riguarda, già relativa alla ripetizione degli interrogatori), nell'ambito di procedimenti penali, allo scopo di evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2), la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente: occorre infatti che si tratti di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 139 IV 113 consid. 1; 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292), ciò che gli spetta dimostrare (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 141 III 80 consid. 1.2; 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 204 seg.).
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1.7. Ora, le decisioni come quella in esame, relative all'assunzione di mezzi di prova, non causano di massima un pregiudizio irreparabile (DTF 134 III 188 consid. 2.3 pag. 191), siccome la richiesta può essere riproposta durante il dibattimento e la censura addotta con un ricorso contro un'eventuale decisione finale di condanna. Né in concreto sono addotte o ravvisabili eccezioni a detta regola (sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3). L'accenno ricorsuale al fatto che la ripetizione di numerosi interrogatori dinanzi al tribunale di primo grado sarebbe irrealizzabile e che pertanto si sarebbe in presenza di un pregiudizio irreparabile poiché gli stessi non potrebbero più essere ripetuti, chiaramente non regge.
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Adducendo la propria innocenza, il ricorrente disattende che il fatto di subire un procedimento penale con i relativi inconvenienti non costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 pag. 291), ricordato che neppure l'emanazione di un atto di accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141).
12
1.8. Inoltre, il ricorrente non dimostra affatto che la CRP, ritenendo irricevibile il reclamo contro la decisione del 4 ottobre 2016 (e quella precedente del 9 agosto 2016) del PP di respingere le istanze probatorie riproponibili senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado, avrebbe disatteso l'art. 394 cpv. 1 lett. b CPP (al riguardo vedi sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 2, in: SJ 2013 I pag. 89).
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Neppure il richiamo del ricorrente all'art. 147 cpv. 3 CPP, relativo alla ripetizione dell'assunzione delle prove, muta l'esito del gravame. In effetti, egli potrà se del caso contestare di nuovo la legalità delle prove assunte nell'ambito del dibattimento (sentenze 1B_134/2014 del 10 aprile 2014 consid. 1.2 e 1B_61/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 2).
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2. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 novembre 2016
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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