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Informationen zum Dokument  BGer 9C_571/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_571/2016 vom 02.11.2016
 
9C_571/2016 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 2 novembre 2016
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
rappresentato da B.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 22 agosto 2016.
 
 
Visto:
 
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 6 settembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 22 agosto 2016 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, mediante il quale è stato respinto il suo gravame contro le decisioni del 6 agosto 2012 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero con cui sono stati soppressi - con effetto retroattivo al 1° settembre 2008 - il diritto all'assegno per grandi invalidi minorenni e quello ai provvedimenti sanitari e al trattamento psicoterapeutico, e con cui sono stati chiesti in restituzione gli importi indebitamente versati di fr. 39'228.40 (per assegni per grandi invalidi dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2011) e di fr. 25'290.85 (per provvedimenti sanitari e trattamento psicoterapeutico dal 23 dicembre 2010 al 18 agosto 2011),
1
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92),
2
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. a e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico dal Tribunale amministrativo federale,
3
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF) e può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
4
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
5
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura precedente, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
6
che tale non risulta essere il caso concreto, il ricorrente non spiega il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
7
che l'oggetto del contendere dinanzi al Tribunale amministrativo federale era la questione di sapere se gli assegni grandi invalidi versati fino al 30 giugno 2011 e i provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita versati fino al 26 febbraio 2011 dovesseroessere soppressi, con effetto retroattivo dal 1° settembre 2008, segnatamente in considerazione dell'assenza di domicilio e dimora in Svizzera e se la restituzione delle prestazioni già versate fosse giustificata, considerata la mancata informazione del proprio trasferimento all'estero,
8
che in concreto il ricorrente ribadisce unicamente quanto già sostenuto in precedenza - ossia il trasferimento provvisorio all'estero dal settembre 2008 per lo svolgimento di terapie raccomandate dalla dott. C.________, come pure la perenzione del diritto di richiedere la restituzione degli importi ricevuti, in quanto l'amministrazione dal dicembre 2010 sarebbe stata a conoscenza del trasferimento provvisorio all'estero - limitandosi però a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato, senza confrontarsi minimamente con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale amministrativo federale a confermare le pronunce dell'amministrazione, sia sulla soppressione delle note prestazioni che in merito al diritto alla loro restituzione, con particolare rilievo alla non perenzione dello stesso,
9
che il ricorrente allega due bollettini scolastici del gennaio e giugno 2016, come pure la nuova domanda di prestazioni AI del gennaio 2016, inconferenti per la risoluzione del presente contendere in quanto documenti nuovi, inammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF,
10
che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze di motivazione suesposte,
11
che a titolo abbondanziale si rileva altresì che l'affermazione del ricorrente secondo cui non sarebbe in grado di pagare una restituzione di importo elevato concerne il tema del condono, estraneo alla presente vertenza, che deve semmai essere richiesto all'amministrazione, come già indicato al ricorrente al considerando 14 del giudizio impugnato,
12
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
13
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
14
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
15
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 2 novembre 2016
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Meyer
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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