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Informationen zum Dokument  BGer 2C_987/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_987/2016 vom 27.10.2016
 
{T 0/2}
 
2C_987/2016,
 
2C_988/2016
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2016
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
2C_987/2016
 
Imposta cantonale e comunale 2010, 2011 e 2012 - revisione,
 
2C_988/2016
 
Imposta federale diretta 2010, 2011 e 2012 - revisione,
 
ricorso contro la sentenza emessa il 16 settembre 2016 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 16 settembre 2016 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito il 4 gennaio 2016 da A.________ contro due decisioni emesse il 1° dicembre 2015 dall'Ufficio circondariale di tassazione Lugano-Città. La prima aveva per oggetto la regolare notifica al contribuente delle decisioni di tassazione IC/IFD 2010 e 2012 rispettivamente la prova dell'inoltro di un reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011. La seconda trattava della revisione richiesta delle decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012.
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In primo luogo la Corte cantonale ha giudicato che - contrariamente all'assunto del contribuente che doveva lasciarsi addebitare le conseguenze derivanti dalla sua negligenza (mancata tempestiva notifica del nuovo indirizzo) e il cui comportamento disattendeva per certi versi il principio della buona fede - le tre decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012 erano regolarmente passate in giudicato, rispettivamente che l'invio del reclamo concernente la decisione di tassazione IC/IFD 2011, siccome non comprovato, era da considerare non avvenuto. Pronunciandosi poi sull'istanza di revisione, inoltrata il 20 ottobre 2015, la Camera di diritto tributario l'ha definita tardiva poiché presentata ben oltre il termine di novanta giorni dalla scoperta del presunto motivo di revisione. Essa ha poi aggiunto che quand'anche si volesse ignorare detta tardività, l'istanza andava comunque respinta perché l'istante, usando della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, avrebbe potuto già far valere nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
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B. Il 20 ottobre 2016 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso con il quale ridiscute i considerandi in fatto e in diritto della sentenza cantonale.
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Non è stato ordinato nessun atto istruttorio.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).
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1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_987/2016) e per l'imposta federale diretta (2C_988/2016), che si giustifica ora - siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici - di congiungere (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC [RS 732]; vedasi anche sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).
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1.3. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF) è, di massima, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD [RS 642.11] nonché l'art. 73 LAID [RS 642.14]).
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Erwägung 2
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
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2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile, sia con riferimento alla questione della notifica delle decisioni di tassazione e alla prova dell'inoltro del reclamo sia per quanto riguarda l'adempimento dei requisiti esatti per potere chiedere la revisione di tassazioni in materia d'imposta cantonale e d'imposta federale diretta. Il ricorrente si limita infatti a descrivere la sua situazione nonché ad esporre la propria opinione, commentando i considerandi in fatto e in diritto della sentenza impugnata. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, è quindi inammissibile.
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2.3. Si può inoltre aggiungere che, come accennato nei fatti, per quanto concerne l'istanza di revisione, la sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie il ricorrente si limita, anche su questa problematica, ad esporre il proprio punto di vista riguardo all'argomento secondo il quale avrebbe potuto far valere, già nel corso della procedura ordinaria, il motivo di revisione invocato. Egli non spende invece una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima motivazione formulata dalla Corte cantonale che ha giudicato l'istanza di revisione manifestamente tardiva. Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato riguardo alla richiesta revisione delle tassazioni litigiose, il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e anche per questo motivo sfuggirebbe ad un esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).
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2.4. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda le imposte cantonali e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Le cause 2C_987/2016 e 2C_988/2016 sono congiunte.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 27 ottobre 2016
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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