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Informationen zum Dokument  BGer 1C_491/2016  Materielle Begründung
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BGer 1C_491/2016 vom 25.10.2016
 
{T 0/2}
 
1C_491/2016
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2016
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Karlen, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefan La Ragione,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
 
Fatti:
 
A. Il 13 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato, tra l'altro, nei confronti di A.________ e altri 19 imputati, per titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati. Gli inquisiti sono sospettati di essere coinvolti, a vario titolo, nell'organizzazione criminale denominata "'ndrangheta", nel quadro di indagini esperite in Italia, Germania, Svizzera, Canada e in Australia. Da rogatorie effettuate dalle autorità germaniche, gli inquirenti italiani, grazie a registrazioni di conversazioni telefoniche, avrebbero accertato l'esistenza di esponenti dell'associazione criminale anche in Svizzera.
1
B. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha quindi ordinato diverse perquisizioni domiciliari, segnatamente anche presso il domicilio di A.________. Con decisione di chiusura del 2 giugno 2016, il MPC ha autorizzato la trasmissione all'Italia di dieci dischi rigidi contenenti tutte le registrazioni ambientali approvate ed effettuate nell'ambito di un parallelo procedimento penale svizzero. Adito dall'interessato, con giudizio del 10 ottobre 2016, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso.
2
C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di rifiutare la trasmissione degli oggetti indicati nella decisione di chiusura.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).
6
2. 
7
2.1. Il ricorrente adduce, manifestamente a torto, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF, perché, quale imputato, non avrebbe potuto esprimersi nel quadro del procedimento estero. Con questo assunto egli parrebbe disconoscere che, come rettamente rilevato nell'impugnato giudizio, ciò potrà senz'altro avvenire in futuro, rogatorialmente in Svizzera oppure direttamente in Italia. L'importanza del caso non lo dimostrano neppure gli accenni ricorsuali, che non adempiono chiaramente le citate esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare quelli relativi a un accertamento arbitrario dei fatti (art. 105 in relazione all'art. 97 LTF) e le contestate autorizzazioni delle intercettazioni ambientali, accertate dal TPF. Neppure le generiche critiche inerenti alla tutela della buona fede, alla protezione della sfera privata e all'utilizzabilità degli oggetti confiscati presso il suo domicilio, adempiono le richieste esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), poiché in tale ambito il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, né tenta di dimostrare che l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi, in particolare circa il noto criterio dell'utilità potenziale, con il quale egli non si confronta del tutto.
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2.2. Le disquisizioni sulla questione dell'effetto sospensivo sono superflue, ricordato che il ricorso contro una decisione, come quella in esame che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti ha effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
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3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
10
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 25 ottobre 2016
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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