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Informationen zum Dokument  BGer 5A_720/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_720/2016 vom 06.10.2016
 
{T 0/2}
 
5A_720/2016
 
 
Sentenza del 6 ottobre 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del
 
Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
3. B.________,
 
patrocinato dall'avv. Maurizio Agustoni,
 
4. Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), via Agostino Maspoli 6, 6850 Mendrisio,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano,
 
via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
notificazione del pignoramento di un credito
 
al terzo debitore (art. 99 LEF),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che, nell'ambito di vari procedimenti esecutivi a carico dell'avv. A.________, con provvedimento 18 agosto 2015 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha proceduto alla notificazione del pignoramento di un credito fino a concorrenza di fr. 12'000.-- (oltre accessori e interessi) alla banca C.________AG, presso cui l'escussa è titolare di una relazione bancaria;
 
che con sentenza 9 settembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso interposto dall'avv. A.________, evidenziando la conformità del provvedimento dell'UE all'art. 99 LEF e l'assenza di violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. sollevata dall'escussa per non essere stata preventivamente sentita;
 
che l'autorità di vigilanza ha al contempo dichiarato priva di oggetto la domanda di ricusa del Giudice Jaques, Presidente della menzionata Camera, non essendo egli stato chiamato a statuire sulla causa;
 
che con ricorso in materia civile 30 settembre 2016 l'avv. A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertare la nullità di tale giudizio o in via subordinata di annullarlo, " previo accoglimento dell'istanza di ricusazione dei giudici che compongono la CEF segnatamente Jaques e Walser ";
 
che in concreto il provvedimento dell'UE adottato in virtù dell'art. 99 LEF, prima ancora che l'escussa sia stata avvisata del pignoramento, costituisce una misura cautelare (sentenza 5A_124/2016 del 17 agosto 2016 consid. 2.1, destinato alla pubblicazione), per cui contro la decisione dell'autorità di vigilanza concernente tale misura può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso al Tribunale federale occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo i diritti costituzionali sarebbero stati violati (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2);
 
che nel gravame all'esame si cerca invano una motivazione conforme alle predette esigenze: la ricorrente critica infatti gli argomenti dell'autorità di vigilanza tentando di dimostrare come quest'ultima avrebbe " circuito dolosamente " le sue censure contro il provvedimento dell'UE " senza scomodarsi in un confronto con esse ", ma omette si spiegare con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF in che modo il querelato giudizio leda i suoi diritti costituzionali;
 
che inoltre la censura "di difetto di un tribunale indipendente e imparziale ex art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 par. 1 CEDU" rivolta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello "per aver pensato bene di ricorrere all'art. 48b LOG", ossia alla composizione a giudice unico, "per poter scambiare il giudice Jaques con il giudice Walser", del quale quest'ultimo sarebbe "solo un prestanome", è manifestamente abusiva;
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF;
 
che con l'evasione del gravame, l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 6 ottobre 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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