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Informationen zum Dokument  BGer 5A_569/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_569/2016 vom 04.10.2016
 
{T 0/2}
 
5A_569/2016
 
 
Sentenza del 4 ottobre 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________AG,
 
ricorrente,
 
contro
 
banca B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
esecuzione cambiaria,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che nell'esecuzione cambiaria promossa dalla banca B.________SA nei confronti di A.________AG per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi, con decisione 13 aprile 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo;
 
che con sentenza 21 giugno 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo presentato da A.________AG contro la decisione pretorile;
 
che con ricorso 29 luglio 2016 A.________AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
 
che con decreto 2 agosto 2016 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 5'000.--;
 
che con decreto 31 agosto 2016 a A.________AG è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;
 
che quest'ultimo decreto è stato notificato alla ricorrente in data 8 settembre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 19 settembre 2016 (art. 45 cpv. 1 LTF);
 
che il 30 settembre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 ottobre 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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