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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1086/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1086/2016 vom 28.09.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1086/2016
 
 
Sentenza del 28 settembre 2016
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Guida senza autorizzazione, opposizione tardiva,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2016
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decreto di accusa del 18 gennaio 2016 il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di guida senza autorizzazione;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 23 maggio 2016 la Pretura penale ha ritenuto irricevibile, siccome tardiva, l'opposizione presentata dall'imputata contro il decreto di accusa;
 
che A.________ ha quindi adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), la quale, con sentenza dell'8 agosto 2016, ha dichiarato irricevibile il reclamo poiché non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 385 CPP;
 
che, a titolo abbondanziale, la CRP ha comunque ritenuto che la Pretura penale aveva rettamente accertato la tardività dell'opposizione;
 
che A.________ si aggrava contro questa sentenza con un ricorso trasmesso dalla Corte cantonale al Tribunale federale per competenza;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
 
che l'oggetto del presente litigio è essenzialmente circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
 
che spettava quindi alla ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
 
che, in questa sede, la ricorrente si limita ad affermare di volere  "fare ricorso contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali";
 
che, con questa semplice affermazione, la ricorrente non si confronta affatto con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo in sede cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
 
che, peraltro, la ricorrente nemmeno minimamente spiega per quali ragioni la sua opposizione al decreto di accusa sarebbe stata tempestiva;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, considerata la particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 settembre 2016
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Eusebio
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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