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Informationen zum Dokument  BGer 6B_822/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_822/2016 vom 12.09.2016
 
{T 0/2}
 
6B_822/2016
 
 
Sentenza del 12 settembre 2016
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Oberholzer,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Edy Grignola,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
patrocinato dall'avv. André Weber,
 
3. C.________,
 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Mongiovì,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (lesioni semplici),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 15 giugno 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 5 aprile 2014, verso le ore 18.00, nel Parco Ciani di Lugano è avvenuta una colluttazione tra B.________, C.________ e D.________, da una parte, e A.________ dall'altra. Quest'ultimo stava facendo jogging con la moglie E.________, quando sarebbe stato aggredito dai primi, riportando contusioni multiple degli arti, la rottura di tre denti e lo stiramento del legamento collaterale ulnare del primo dito della mano destra. A.________ ha quindi sporto una querela penale nei confronti dei suoi aggressori per i reati di lesioni semplici e, in via subordinata, vie di fatto.
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B. Chiusa l'istruzione penale, con decisione dell'11 gennaio 2016, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento penale contro B.________ e C.________. Lo stesso giorno ha per contro emanato un decreto d'accusa nei confronti di D.________ ritenendolo colpevole di lesioni semplici.
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C. Contro il decreto di abbandono, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo ha respinto con sentenza del 15 giugno 2016. La Corte cantonale ha negato l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza nei confronti di B.________ e C.________ per il titolo di lesioni semplici.
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D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riformarla nel senso di annullare il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al PP per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione del principio "in dubio pro duriore", l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Diritto:
 
1. La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF può essere ammessa, giacché il ricorrente, accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, intende fare valere pretese risarcitorie nei confronti delle controparti, in particolare per il rimborso delle spese medico-dentistiche sostenute.
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Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato il divieto dell'arbitrio e il suo diritto di essere sentito, rifiutandosi di prendere in considerazione la testimonianza di sua moglie solo sulla base dell'esistenza di un rapporto coniugale. Adduce che le dichiarazioni della consorte confermerebbero quanto da lui sostenuto, e cioè ch'egli è 
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2.2. Il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento penale se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa o non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (cfr. art. 319 cpv. 1 lett. a e b CPP). La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal Pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il Pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento, che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, la procedura deve di massima essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave (DTF 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.1.2). Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1 e rinvio).
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2.3. Le dichiarazioni delle parti devono di regola essere valutate dal giudice di merito, segnatamente nei casi in cui è in discussione la parola di una parte contro quella dell'altra (cfr. DTF 137 IV 122 consid. 3.3). La percezione diretta da parte del tribunale può infatti rivestire un'importanza determinante per la valutazione di versioni contrastanti. In presenza di dichiarazioni contraddittorie delle parti e mancando altri elementi oggettivi, un abbandono del procedimento penale può giustificarsi qualora non sia possibile valutare la maggiore o minore credibilità delle singole dichiarazioni e non si possa contare su ulteriori elementi probatori, sicché una condanna appare inverosimile (cfr. sentenze 6B_918/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.1.2 e 1B_535/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.2).
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2.4. Nella fattispecie, contro B.________ e C.________ è prospettato il reato di lesioni semplici, subordinatamente quello di vie di fatto. L'art. 123 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, le lesioni al corpo o alla salute di una persona che non possono essere qualificate come gravi ai sensi dell'art. 122 CP. L'art. 126 cpv. 1 CP prevede che chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute è punito, a querela di parte, con la multa. Sotto il profilo soggettivo, entrambe le infrazioni presuppongono l'intenzione, il dolo eventuale essendo sufficiente (cfr. DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3aed., pag. 137 n. 17 e pag. 158 n. 17).
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2.5. La Corte cantonale nel suo giudizio ha esposto le dichiarazioni rilasciate dinanzi alla polizia ticinese dal ricorrente, dalla moglie, da D.________, da B.________ e da C.________. Dal verbale d'interrogatorio del primo risulta che B.________ e C.________, intervenuti in un secondo tempo nel contrasto in atto tra il ricorrente e D.________, l'avrebbero parimenti aggredito, colpendolo con calci e pugni. La deposizione della moglie E.________ conferma sostanzialmente quella del marito. D.________ ha per contro riferito di avere colpito il ricorrente al volto e in altre parti del corpo e che, in seguito, gli altri due amici (B.________ e C.________) sarebbero intervenuti allo scopo di separare i contendenti. Dalla deposizione di B.________ risulta ch'egli è intervenuto nella colluttazione con l'intenzione di separare il ricorrente da D.________, afferrando il primo da dietro per tirarlo e staccarlo dal secondo. B.________ ha precisato che pure il collega C.________ avrebbe cercato di allontanare il ricorrente dandogli una spinta. Dal canto suo, C.________ ha riferito, sempre in sede di interrogatorio dinanzi alla polizia, di essere intervenuto nella fase finale della lite, afferrando il ricorrente per arretrarlo ed ha confermato che pure B.________ si sarebbe intromesso per separare il ricorrente.
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La precedente istanza ha quindi rilevato che le versioni delle parti erano sostanzialmente contrastanti riguardo al fatto che (pure) B.________ e C.________ avessero inferto pugni e calci al ricorrente. Ha riconosciuto che la loro versione non era del tutto lineare e convergente. Al proposito occorreva tuttavia considerare ch'essi si trovavano in uno stato di ebrietà, tale da alterare la loro cognizione degli avvenimenti e la capacità di ricordarli con precisione. La Corte cantonale ha comunque ritenuto decisivo il fatto che entrambi hanno dichiarato di essere intervenuti unicamente per separare il ricorrente da D.________, circostanza confermata da quest'ultimo. Ha infine considerato che la testimonianza della moglie del ricorrente non portava ad altra conclusione, precisando altresì che, contrariamente a quanto da lui preteso, a causa degli stretti rapporti personali, la stessa non sarebbe stata del tutto disinteressata. I giudici cantonali hanno in conclusione negato l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a carico di B.________ e C.________.
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2.6. Il ricorrente adduce che le versioni dei tre querelati divergerebbero non soltanto da quella del ricorrente (e di sua moglie), ma sarebbero anche tra di loro discordanti. Richiama al riguardo essenzialmente le prime dichiarazioni di B.________, secondo cui il ricorrente avrebbe reagito violentemente nei confronti di D.________, picchiandolo quattro o cinque volte e colpendolo al volto con un pugno. Sostiene che si tratterebbe di dichiarazioni false, smentite addirittura dal collega C.________.
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La CRP ha invero riconosciuto che le loro versioni non erano completamente convergenti, accertando tuttavia ch'essi hanno dichiarato in modo univoco di essere intervenuti al solo scopo di separare i due litiganti. Ciò che gli autori sapevano, volevano o hanno preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio il Tribunale federale tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Il ricorrente non si confronta con l'esposto accertamento, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF per quali motivi sarebbe manifestamente insostenibile o in chiaro contrasto con gli atti. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii). Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni della moglie confermerebbero la sua versione dei fatti, secondo cui sarebbe stato colpito intenzionalmente da tutti e tre i querelati e non soltanto da D.________. Egli omette tuttavia di considerare l'accertamento, vincolante per questa Corte, relativo al fatto, confermato da tutti gli imputati, che B.________ e C.________ hanno agito al solo scopo di separare i contendenti. Né si esprime specificatamente sull'istruttoria eseguita mediante rogatoria di polizia, che non risulta avere consentito di chiarire ulteriormente la fattispecie. D'altra parte, pur manifestando perplessità sulla natura disinteressata della deposizione della moglie, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la CRP non si è di per sé rifiutata di prendere in considerazione la testimonianza. Semplicemente non le ha attribuito una rilevanza decisiva per l'esito del giudizio, rilevando ch'essa non ne mutava le conclusioni. Egli non sostanzia l'arbitrarietà di questa decisione tenendo conto del citato accertamento, sicché non vi sono neppure ragioni per ritenere in concreto violato il suo diritto di essere sentito.
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Alla luce delle esposte circostanze, considerata la contraddittorietà delle versioni fornite dalle parti e ritenuto che nemmeno il ricorrente rende seriamente verosimile l'esistenza di elementi oggettivi o la disponibilità di ulteriori elementi probatori idonei a meglio valutare la fattispecie, un giudizio sulla maggiore o minore credibilità delle singole dichiarazioni non appare possibile e non si giustifica quindi di sottoporle all'esame del giudice di merito. Poiché una condanna di B.________ e C.________ appare inverosimile, la Corte cantonale non ha pertanto nemmeno violato il principio "in dubio pro duriore" confermando l'abbandono del procedimento penale nei loro confronti.
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3. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 settembre 2016
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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