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Informationen zum Dokument  BGer 5A_915/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_915/2015 vom 06.07.2016
 
{T 0/2}
 
5A_915/2015
 
 
Sentenza del 6 luglio 2016
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali von Werdt, Presidente,
 
Marazzi, Herrmann,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Società svizzera di radiotelevisione, 3000 Berna, patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protezione della personalità, provvedimenti cautelari,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Preavvisata da un collaboratore della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana che quella stessa sera sarebbe stato diffuso un servizio sul suo rinvio a giudizio per vari reati, il medesimo 6 marzo 2014 l'avv. A.________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano affinché ordinasse in via cautelare alla "RSI Radio Televisione Svizzera Italiana, Comano" di "sospendere ogni attività di trasmissione televisiva in relazione a A.________ e il contestato procedimento penale". Il Pretore ha accolto l'istanza il medesimo giorno a titolo supercautelare inaudita altera pars, ma l'ha respinta dopo l'audizione delle parti con decreto 2 aprile 2014, condannando A.________ al pagamento di spese giudiziarie e di ripetibili. Il successivo 3 aprile, il servizio è stato trasmesso durante la trasmissione televisiva serale di cronaca locale "Il Quotidiano".
1
B. Con decisione 6 ottobre 2015 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, l'appello di A.________, ponendo le spese processuali a suo carico e condannandola al versamento di ripetibili.
2
C. Con allegato 16 novembre 2015, A.________ (di seguito: ricorrente) si è rivolta al Tribunale federale formulando un ricorso in materia civile contro la predetta decisione del Tribunale di appello e chiedendo la congiunzione del nuovo incarto con "il procedimento rubricato Incarto n. 5A_701/2015". In data 7 dicembre 2015, ella ha pure formulato istanza di assistenza giudiziaria.
3
Non sono state chieste determinazioni.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una sentenza finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF) dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) in una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria (sentenza 5A_104/2015 del 10 agosto 2015 consid. 1 con rinvii). La parte ricorrente ha partecipato alla procedura in ultima istanza cantonale ed ha visto le proprie conclusioni respinte; la sua legittimazione a ricorrere non fa dubbio (art. 76 cpv. 1 LTF). Dal punto di vista delle condizioni formali, il ricorso in materia civile è ricevibile.
5
1.2. La sentenza di appello è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 393 consid. 5.1). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
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1.3. Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_160/2014 del 26 marzo 2014 consid. 2.1).
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2. L'istanza di congiunzione del presente incarto con l'incarto 5A_701/2015 del Tribunale federale è divenuta priva d'oggetto a seguito dell'evasione del secondo con decreto 6 novembre 2015.
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3. Come già nel parallelo incarto 5A_702/2015, evaso con sentenza di odierna data, la ricorrente solleva in primo luogo "l'eccezione della carenza di legittimazione del rappresentante della controparte".
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3.1. Con riferimento a tale eccezione, il Tribunale di appello ha constatato che l'opponente ha prodotto, il 10 settembre 2014, una procura in favore dello studio legale che la rappresenta, e che tale procura ratifica espressamente tutto l'operato del mandatario, con conseguente validità degli atti processuali sinora intrapresi. Quanto alla legittimazione dei rappresentanti della parte intimata a rilasciare la procura allo studio legale, i Giudici cantonali hanno rammentato che essi sono iscritti a registro di commercio con facoltà di firma a due, ciò che basta.
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3.2. Per quanto riguarda la capacità processuale di "RSI Radio Televisione Svizzera, succursale di Comano", la ricorrente si limita a ribadire - per ampi tratti, testualmente - quanto già esposto avanti ai Giudici cantonali e nel parallelo incarto 5A_702/2015. Contesta, in particolare, che la succursale di Comano abbia agito in virtù di un potere di rappresentanza speciale. Tuttavia, a sostegno delle sue censure, ella non adduce la violazione di alcun diritto costituzionale oppure, laddove lo fa, ella si limita ad elencarne una serie, senza spiegarne compiutamente la pertinenza nel quadro del suo ragionamento giuridico, limitandosi a lasciar intravedere un unico vago nesso con la fondatezza nel merito della decisione impugnata, comunque non con la questione della legittimazione del legale dell'opponente. Questo capitolo della sua censura si appalesa pertanto inammissibile (supra consid. 1.2).
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Riguardo alla pretesa insufficienza del diritto di firma dei funzionari dell'opponente, la ricorrente si limita ad una perentoria quanto confusa contestazione, priva di ogni e qualsiasi riferimento dottrinale o di giurisprudenza. Nemmeno afferma di essere confrontata con un'applicazione insostenibile, ovvero arbitraria, del CC. Abbondanzialmente, l'assunto ricorsuale secondo il quale solo gli organi possono obbligare la persona giuridica è errato: la soluzione presentata dal Tribunale di appello è corretta (v. in proposito DTF 141 III 80 consid. 1.3).
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3.3. In conclusione, le censure ricorsuali sono inammissibili.
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4. Nel merito, la vertenza è incentrata sulla questione a sapere se siano realizzate le condizioni per l'ordine di un provvedimento cautelare nei confronti di un mass media periodico, in applicazione dell'art. 266 CPC. Controversa è la realizzazione (cumulativa, v. THOMAS SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed. 2013, n. 21 ad art. 266 CPC) delle tre condizioni: particolare gravità del pregiudizio incombente (art. 266 lett. a CPC; SPRECHER, op. cit., n. 22-25 ad art. 266 CPC; JOHANN ZÜRCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed. 2016, n. 12-15 ad art. 266 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1213 seg.), l'assenza manifesta di un motivo che giustifichi la lesione della personalità (art. 266 lett. b CPC; SPRECHER, op. cit., n. 26-33 ad art. 266 CPC; ZÜRCHER, op. cit., n. 16-21 ad art. 266 CPC; TREZZINI, op. cit., pag. 1214 seg.), infine la proporzionalità della misura (art. 266 lett. c CPC; SPRECHER, op. cit., n. 34-37 ad art. 266 CPC; ZÜRCHER, op. cit., n. 22 ad art. 266 CPC; TREZZINI, op. cit., pag. 1215 seg.).
14
4.1. Il Tribunale di appello ha preliminarmente lasciata indecisa la questione a sapere se la ricorrente, data l'intervenuta diffusione del servizio televisivo, potesse mutare l'azione ai sensi dell'art. 317 cpv. 2 CPC chiedendo "misure provvisionali tese all'inaccessibilità al pubblico della trasmissione RSI archiviata sul suo sito WEB", poiché il suo appello era comunque destinato all'insuccesso.
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I Giudici cantonali hanno dichiarato inammissibile siccome tardiva (art. 317 cpv. 1 CPC) la contestazione della ricorrente sull'esistenza di un atto d'accusa del 27 febbraio 2014 nei suoi confronti, esistenza comunque dimostrata dal fatto che la ricorrente medesima aveva presentato un'istanza di accertamento di nullità dell'atto d'accusa. Il Tribunale di appello ha indi ammesso nel principio che la notizia che la ricorrente ha cercato di rendere inaccessibile al pubblico potrebbe avere un impatto particolarmente grave sulla personalità di una persona attiva quale avvocato, ma ha ritenuto di potersi esimere da una presa di posizione definitiva in merito, posto che le ulteriori condizioni, cumulative, di applicazione dell'art. 266 CPC non sarebbero comunque soddisfatte: i Giudici cantonali hanno negato che l'assenza di ogni interesse alla pubblicazione della notizia in questione fosse assolutamente evidente, come esatto da dottrina e giurisprudenza. In particolare, la menzione dell'identità del prevenuto o condannato può apparire giustificata quando questi benefici di una fiducia particolare e l'infrazione si trovi in relazione con questa posizione, segnatamente per medici, avvocati e notai. La ricorrente non avrebbe contestato che la notizia dell'esistenza di un atto d'accusa a suo carico per determinati reati commessi nell'esercizio della professione di avvocato fosse vera, limitandosi a criticare il titolare dell'inchiesta penale. L'introduzione dell'istanza di accertamento di nullità dell'atto d'accusa da parte della ricorrente non era atta a togliere "manifestamente" ogni interesse pubblico alla diffusione della notizia, tanto più che gli argomenti ivi sollevati non riguardavano evidenti lacune formali. I Giudici cantonali hanno infine considerato che altre circostanze avanzate della ricorrente non erano suscettibili di inficiare la veridicità della notizia in questione, quella dell'esistenza di un atto d'accusa nei suoi confronti. In assenza di almeno uno dei requisiti necessari per l'adozione di misure provvisionali sulla base dell'art. 266 CPC, il Tribunale di appello ha respinto il gravame nella misura della sua ammissibilità, senza entrare nel merito della richiesta della ricorrente di poter esercitare il proprio diritto di replica, recte il suo diritto di risposta dell'art. 28g CC, poiché esulante dall'oggetto litigioso definito dalla decisione impugnata.
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4.2. Alla motivazione appena descritta, la ricorrente oppone un coacervo di luoghi comuni e di accuse nei confronti dei Magistrati attivi sulle sue vertenze: così, i Giudici cantonali farebbero "finta di non capire dove sarebbe la grave lesione dei [suoi] diritti" sostenendo una visione "soggettiva, discrezionale, distorta e partigiana"; il Vicepresidente della I Camera civile del Tribunale di appello farebbe "finta di non capire" e trarrebbe beneficio da "un ripasso dei rudimenti del diritto penale come pure di quello costituzionale"; e così via. Conclude con considerazioni generiche sul senso del "diritto di rettifica sancito dall'art. 28 segg. CC" (riferendosi con ciò, verosimilmente, al diritto di risposta dell'art. 28g CC), che l'autorità inferiore avrebbe "dolosamente ignorato [...] trincerandosi dietro torbide e scorrette elucubrazioni che solo dimostrano la insussistenza della sua arbitraria ed illegale decisione".
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4.3. Considerazioni di questo genere sono lungi dal soddisfare le esigenze di motivazione poste dalla LTF, soprattutto quando le censure ammissibili sono limitate a quelle di rango costituzionale (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2). Va da sé che l'apodittica critica che si esaurisce nel definire un giudizio impugnato arbitrario ed illegale si rivela, semplicemente, del tutto inammissibile.
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5. Si è detto del tono sprezzante e di dileggio adottato dalla ricorrente nei confronti dei Giudici di appello. Già un tale atteggiamento configura, a non dubitarne, un'offesa alle convenienze ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LTF. Ben più gravi sono le accuse che la ricorrente profferisce nei confronti del Procuratore pubblico, che ella non esita ad accusare di avere "le mani sporche di sangue per ben due omicidi", di "assiste[re] i riciclatori", addirittura di aver coperto e partecipato all'omicidio di un notaio e di essere corrotto. Impregiudicate le procedure giudiziarie che la parte lesa da tali accuse vorrà prendere in considerazione, a giudizio di questa Corte un tale comportamento esige la condanna della ricorrente al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.-- conformemente all'art. 33 cpv. 1 LTF.
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6. Il gravame si rivela, in conclusione, integralmente inammissibile e come tale va respinto in ordine, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). La concessione della postulata assistenza giudiziaria non entra in linea di conto, posto che il gravame appariva sin dall'inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF).
20
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di congiunzione delle cause 5A_701/2015 e 5A_915/2015 è priva d'oggetto.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. La ricorrente è condannata al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.--.
 
4. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
5. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
6. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 luglio 2016
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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