VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_944/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_944/2015 vom 23.06.2016
 
8C_944/2015 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 23 giugno 2016
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Maillard, Presidente,
 
Ursprung, Wirthlin,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero
 
di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2015.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Il 10 ottobre 2012 A.________, nato nel 1959, di professione muratore, mentre stava lavorando, è stato colpito all'occhio da un chiodo, subendo una contusione bulbare. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha attribuito per decisione del 18 maggio 2015 a A.________ una rendita di invalidità del 30% dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016 e del 17% dal 1° ottobre 2016, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) dell'8%.
1
A.b. Con decisione su opposizione del 12 agosto 2015 l'INSAI ha confermato la precedente decisione per quanto attiene alla rendita di invalidità, ma ha rinviato a SUVA Bellinzona la causa per rideterminare la IMI. La disamina della domanda di assistenza giudiziaria è stata rinviata a essere definita con decisione separata.
2
B. Con giudizio del 18 novembre 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su opposizione sugli aspetti dell'IMI e dell'assistenza giudiziaria in sede amministrativa. Per il resto l'ha respinto.
3
C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso che sia riconosciuta per un tempo indeterminato una rendita di invalidità del 30% e una IMI dell'8%.
4
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
5
 
Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
6
2. Nella misura in cui il ricorrente concentra le sue censure sul rinvio operato dall'amministrazione (punto A.b), tale aspetto configura una decisione incidentale (art. 93 LTF), poiché non pone fine al procedimento. Il ricorrente non tenta nemmeno di spiegare (art. 106 cpv. 2 LTF) per quale motivo la Corte cantonale, dichiarando su tale aspetto il ricorso irricevibile, avrebbe applicato in maniera arbitraria il diritto cantonale di procedura (art. 61 LPGA), segnatamente le disposizioni federali o cantonali applicate quale diritto sussidiario (art. 31 della legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]; RL/TI 3.4.1.1). Del resto, un semplice prolungamento della procedura non è sufficiente a causare un pregiudizio irreparabile (DTF 138 III 190 consid. 6 pag. 191; cfr. anche sentenza 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.2). Sotto questo profilo il ricorso si rivela quindi inammissibile.
7
3. Unico oggetto del contendere esaminabile dal Tribunale federale è di conseguenza l'aspetto della rendita di invalidità.
8
 
Erwägung 4
 
4.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali e la giurisprudenza ritenute applicabili, ha richiamato gli esami svolti dagli specialisti in oftalmologia Dr. med. B.________, dalla Dr. med C.________ e dal Dr. med. D.________. Chiamata a pronunciarsi sulla valenza dei questi pareri medici, la Corte cantonale non si è scostata dalle conclusioni della Dr. med. C.________ ritenuta conforme alla giurisprudenza. I giudici cantonali hanno ancora rinviato all'opera pubblicata dal Dr. med. E.________. La Corte ticinese ha altresì scartato la censura del ricorrente, il quale si sarebbe visto a subire un pregiudizio qualora avesse chiesto una rendita di invalidità.
9
4.2. Il ricorrente critica il rapporto della Dr. med. C.________, ricordando il referto del Dr. med. D.________, il quale aveva segnalato una situazione invariata. E questo alla luce anche del Dr. med. B.________. Da qui ne conclude che il giudizio cantonale sarebbe insostenibile. Il ricorrente contesta altresì la prognosi di miglioramento espressa dal Dr. med. C.________, che farebbe astrazione dalla situazione concreta. La Corte cantonale avrebbe quindi dovuto riformare la decisione su opposizione, riconoscendo al ricorrente una rendita con un grado di invalidità del 30%.
10
4.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.
11
4.4. La concessione di una rendita iniziale del 30% e dal 1° ottobre 2016 del 17% va ricondotta al referto dell'11 luglio 2013 della Dr. med. C.________, la quale preconizzava un miglioramento del 10-20% dopo uno o due anni. Come riferito dalla Corte cantonale, questo apprezzamento è conforme alla giurisprudenza (cfr. sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3). Contrariamente all'opinione del ricorrente, il parere del 27 luglio 2015 del Dr. med. D.________ non si trova in contraddizione con le conclusioni della Dr. med. C.________. Egli non ha negato un miglioramento. Lo stesso specialista non ha escluso poi che il ricorrente si senta soggettivamente più disturbato dal suo problema oculare, rinviando oltretutto alle considerazioni del medico di circondario sulle possibilità di reinserimento del paziente nel mondo del lavoro. Questo non basta per sovvertire le risultanze espresse dal medico dell'assicuratore. Ad ogni modo, per prassi costante, si procede a una revisione (art. 22 LAINF e art. 17 LPGA), qualora nel periodo durante il quale la rendita di invalidità è assegnata, la prognosi si rivelasse inesatta perché l'assuefazione o l'adattamento inizialmente ammessi non si realizzano o nell'evenienza in cui le circostanze idonee ad influire sul grado di invalidità hanno subito un mutamento rilevante (sentenze 8C_626/2012 citata consid. 2 e U 90/92 del 27 aprile 1993 consid. 2, in RAMI 1993 U 173 pag. 145). Per il resto, non sono censurate le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
12
5. Ne segue che il ricorso, nel limite della sua ammissibilità, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
13
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 23 giugno 2016
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).